Per la Cassazione in caso contrario ci si trova di fronte a somministrazione illecita. L’ipotesi resta tecnicamente percorribile ma la formazione deve essere effettiva
Il distacco collettivo dei lavoratori presso un’impresa affidataria di servizi in appalto, oltre alla temporaneità della misura, presuppone un interesse produttivo del datore di lavoro distaccante. Questo schema si applica anche al «distacco formativo», quando i lavoratori sono inseriti nell’organizzazione aziendale dell’impresa distaccataria per ricevere la formazione necessaria allo svolgimento delle attività che avrebbero costituito oggetto di un futuro appalto.Perché il distacco sia considerato regolare non è sufficiente dedurre che il distacco formativo costituisce una fase preparatoria dell’affidamento di un appalto di servizi (poi effettivamente ottenuto), ma è necessario dare prova del percorso formativo somministrato ai lavoratori.
L’interesse del soggetto distaccante, anche in questo caso, deve essere «diverso dal mero lucro» e occorre dimostrare il collegamento effettivo della formazione del personale distaccato rispetto al successivo affidamento dell’attività in regime di appalto. Se il contratto di distacco, che le parti hanno qualificato «per formazione», non richiama il futuro appalto per il quale interviene il periodo di qualificazione professionale e se, inoltre, emerge che l’appalto è stato formalizzato tra le parti solo a seguito di un accesso ispettivo, la prospettata finalità formativa alla base del distacco collettivo dei lavoratori risulta compromessa.
Considerando il dato ulteriore dell’inserimento dei lavoratori distaccati nell’organizzazione della società distaccataria, che ne avrebbe diretto e controllato la prestazione, viene meno la genuinità del distacco e ricorre la fattispecie della somministrazione irregolare di manodopera. La Corte di cassazione ha espresso queste conclusioni (ordinanza 26009 del 30 settembre 2026) nel caso di una cooperativa che aveva spostato 39 lavoratori presso una società committente in forza di un contratto di distacco per formazione. L’Ispettorato territoriale del lavoro riteneva, tuttavia, che il distacco dissimulasse una somministrazione illecita di manodopera e notificava alla cooperativa un’ordinanza-ingiunzione. La cooperativa impugnava in giudizio l’ordinanza, rimarcando che il proprio interesse al distacco dei lavoratori risiedeva in un percorso di apprendimento formativo funzionale all’affidamento di un appalto di servizi.Aggiungeva, quindi, la cooperativa che nel distacco collettivo per formazione l’inserimento dei lavoratori nell’organizzazione aziendale della distaccataria è fisiologico e non può costituire un elemento diretto ad escludere l’interesse del soggetto distaccante.
Nei due gradi di merito il ricorso è stato respinto perché l’interesse formativo non era stato dimostrato sul piano contrattuale, non essendo stato individuato l’appalto a cui era finalizzata la formazione dei lavoratori, e neppure sul piano sostanziale, in quanto i lavoratori risultavano diretti e organizzati dalla distaccataria. La Cassazione conferma la decisione e ribadisce che, non essendo stata raggiunta la prova della finalità formativa, il distacco dissimulava una somministrazione illecita di manodopera. È interessante rimarcare che la Corte di legittimità non esclude la validità di un distacco collettivo di lavoratori per finalità formativa, che rimane un’ipotesi tecnicamente percorribile, ma ne richiede una adeguata prova in termini di effettiva sussistenza.
FONTI Giuseppe Bulgarini d’Elci “Edilizia & Territorio”
