Il Consiglio di Stato esamina i limiti degli interventi sui dati delle offerte economiche e il rapporto tra principio del risultato e rispetto delle regole di gara.
Cosa succede quando una piattaforma telematica non consente di compilare correttamente le offerte economiche e la stazione appaltante decide di intervenire sui dati già acquisiti per portare a termine la gara? Fino a che punto è possibile correggere un malfunzionamento informatico senza compromettere la regolarità della procedura?
Nelle procedure di affidamento, la piattaforma non si limita a ricevere e conservare la documentazione dei concorrenti, ma gestisce operazioni che possono incidere direttamente sulla valutazione delle offerte e sulla formazione della graduatoria. Se il sistema non consente di inserire correttamente i valori economici o applica i criteri di aggiudicazione a importi diversi da quelli previsti dal disciplinare, il problema finisce per interessare la regolarità stessa della gara, soprattutto quando per superare l’anomalia diventa necessario intervenire sui dati già presentati dagli operatori.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7399 dell’8 ottobre 2026, ha esaminato una situazione di questo tipo, nella quale la stazione appaltante aveva cercato di rimediare al malfunzionamento modificando l’allocazione degli importi delle offerte economiche. I giudici hanno riconosciuto la fondatezza dell’esclusione di un concorrente che aveva superato la base d’asta, ma hanno anche accertato che gli interventi effettuati sulla piattaforma avevano compromesso la regolarità della procedura, disponendone l’annullamento integrale.
Gare telematiche: il malfunzionamento della piattaforma e gli errori nel calcolo dei punteggi
La vicenda riguarda una procedura aperta, interamente telematica, per l’affidamento quadriennale di un servizio di sicurezza, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e un importo a base d’asta di 8.928.000 euro, comprendente il costo stimato della manodopera, gli oneri della sicurezza da interferenze e una quota soggetta a ribasso.
Il disciplinare consentiva agli operatori di indicare costi della manodopera inferiori alla stima della stazione appaltante, purché giustificati da particolari economie di commessa, mentre per l’attribuzione del punteggio economico, fino a un massimo di 30 punti, prevedeva una formula basata sul rapporto tra il prezzo complessivo più basso e quello offerto da ciascun concorrente.
Le offerte dovevano essere compilate attraverso un modulo della piattaforma nel quale riportare il valore complessivo del servizio, distinguendo i costi aziendali della sicurezza, quelli della manodopera e il costo orario del lavoratore. Il sistema informatico, tuttavia, non consentiva di inserire nella cella denominata «Offerta €» il prezzo complessivo richiesto dal disciplinare, costringendo i concorrenti a utilizzare modalità di compilazione non corrispondenti a quelle previste dalla documentazione di gara.
La commissione, dopo aver riscontrato incongruenze nei valori inseriti dagli operatori, ha sospeso le operazioni e ha richiesto chiarimenti a tutti i partecipanti ai sensi dell’ art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.
Il malfunzionamento interessava anche l’attribuzione dei punteggi, perché la piattaforma utilizzava per il calcolo esclusivamente l’importo presente nella cella «Offerta €», che non rappresentava il prezzo complessivo sul quale avrebbe dovuto essere applicata la formula di valutazione prevista dal disciplinare.
Offerta economica oltre la base d’asta: l’errore nel calcolo dei costi della manodopera
Uno dei raggruppamenti partecipanti aveva dichiarato un’offerta complessiva di 8.893.190 euro, inferiore alla base d’asta, indicando però costi della manodopera superiori di 68.826 euro rispetto alla stima della stazione appaltante.
La commissione ha rilevato che il concorrente, nel determinare il prezzo complessivo, aveva utilizzato il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante anziché quello effettivamente dichiarato nella propria offerta, senza quindi considerare la differenza tra i due importi.
La differenza di 68.826 euro tra il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante e quello dichiarato dal concorrente doveva quindi essere aggiunta al prezzo complessivo indicato nell’offerta, portandolo a 8.962.016 euro, con un superamento della base d’asta di 32.016 euro.
La stazione appaltante ha pertanto disposto l’esclusione del concorrente, applicando le disposizioni del disciplinare che vietavano le offerte in aumento.
Il raggruppamento ha impugnato il provvedimento sostenendo che le incongruenze dipendessero dal malfunzionamento della piattaforma e che la propria volontà economica, espressa attraverso la documentazione allegata, fosse comunque riferita a un importo inferiore alla base d’asta.
Malfunzionamento della piattaforma: il valore dei documenti allegati all’offerta
Il giudice di primo grado aveva accolto la censura relativa all’esclusione, ritenendo che l’impossibilità di compilare correttamente l’offerta attraverso la piattaforma dovesse essere considerata nella valutazione dei dati economici dichiarati dal concorrente.
Nella sentenza aveva osservato che l’importo inserito nella cella «Offerta €» non corrispondeva necessariamente a una precisa componente economica e poteva comprendere, almeno in parte, anche gli oneri della sicurezza da interferenze, mentre nella distinta allegata dal raggruppamento era riportato un prezzo complessivo inferiore alla base d’asta.
Esaminando tale documento, il Tribunale aveva ritenuto plausibile che gli oneri da interferenze trovassero copertura nella voce relativa ai costi generali e aveva quindi attribuito maggiore rilievo alla documentazione predisposta dall’operatore rispetto ai dati risultanti dalla piattaforma, richiamando i principi di buona fede e tutela dell’affidamento di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 36/2023.
Contro questa decisione ha proposto appello un altro concorrente, contestando la ricostruzione economica accolta in primo grado e sostenendo che il superamento della base d’asta fosse direttamente ricavabile dalle singole componenti dell’offerta, indipendentemente dalle difficoltà incontrate nella compilazione telematica.
Costi della manodopera: cosa succede quando l’offerta supera la base d’asta
Il Consiglio di Stato ha condiviso le ragioni dell’appellante, ritenendo che il giudice di primo grado avesse erroneamente considerato ammissibile l’offerta sulla base dell’importo complessivo dichiarato dal raggruppamento, senza attribuire il dovuto peso ai costi della manodopera riportati nella stessa documentazione economica.
Il concorrente aveva infatti indicato un costo della manodopera superiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, ma nel determinare il prezzo complessivo aveva utilizzato proprio la stima contenuta nel disciplinare, senza considerare la differenza di 68.826 euro.
Per i giudici, tale importo doveva essere aggiunto al prezzo dichiarato, portando il valore effettivo dell’offerta oltre la base d’asta, senza che fosse possibile compensare i maggiori costi della manodopera attraverso una riduzione degli oneri della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso.
Neppure la distinta allegata all’offerta è stata ritenuta idonea a superare le contraddizioni tra i valori dichiarati, poiché la ricostruzione del prezzo doveva necessariamente tenere conto delle componenti economiche effettivamente indicate dal concorrente.
La valutazione va letta in relazione all’ art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, che prevede lo scorporo dei costi della manodopera e della sicurezza dall’importo assoggettato al ribasso, ferma restando la possibilità per l’operatore di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. L’indicazione di un costo della manodopera superiore alla stima della stazione appaltante non comporta, di per sé, l’inammissibilità dell’offerta, ma tale costo deve concorrere correttamente alla formazione del prezzo complessivo, che non può superare l’importo posto a base di gara.
Il malfunzionamento della piattaforma non poteva quindi giustificare un’offerta che, ricostruita attraverso i costi dichiarati, risultava superiore alla base d’asta.
Modifica delle offerte economiche: i limiti degli interventi sulla piattaforma
La fondatezza delle ragioni dell’esclusione non ha però consentito di salvare la procedura, perché il raggruppamento escluso, attraverso l’appello incidentale, aveva contestato anche gli interventi effettuati dalla stazione appaltante per superare le anomalie della piattaforma, sostenendo che tali operazioni avessero comportato una manipolazione dei dati contenuti nelle offerte.
Il Consiglio di Stato ha accolto anche questa censura, dopo aver esaminato i verbali dai quali risultava che il sistema informatico non era in grado di applicare correttamente la formula prevista dall’art. 19.3 del disciplinare, poiché utilizzava per l’attribuzione del punteggio economico un valore diverso dal prezzo complessivo del servizio.
Per superare il problema, la commissione ha coinvolto il RUP e il gestore della piattaforma, verificando la possibilità di modificare la configurazione del sistema in modo da consentire l’elaborazione della graduatoria secondo i criteri stabiliti dalla documentazione di gara.
A seguito delle interlocuzioni con il gestore, la stazione appaltante ha proceduto a modificare l’allocazione degli importi previsti dal disciplinare, effettuando la medesima operazione sui valori economici presentati dai concorrenti, nella convinzione che tale intervento permettesse di applicare correttamente la formula di valutazione e proseguire la gara.
La scelta è stata giustificata anche attraverso il richiamo al principio del risultato, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto che il malfunzionamento avesse compromesso la possibilità di svolgere regolarmente la procedura nel rispetto del disciplinare.
I giudici hanno ritenuto che tali operazioni avessero determinato una parziale manipolazione delle offerte, poiché la stazione appaltante era intervenuta sull’allocazione dei valori economici già presentati dai concorrenti per consentire alla piattaforma di elaborare una graduatoria che, nella configurazione originaria, non era in grado di formare secondo le regole del disciplinare.
Il problema riguardava la possibilità stessa di applicare il sistema di valutazione originariamente previsto dalla lex specialis, che la piattaforma non era in grado di gestire correttamente e che la stazione appaltante aveva cercato di recuperare intervenendo sui dati già acquisiti.
Principio del risultato: può giustificare la prosecuzione di una gara irregolare?
La stazione appaltante aveva giustificato la prosecuzione della gara richiamando il principio del risultato, previsto dall’ art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, che orienta l’attività amministrativa verso l’affidamento e l’esecuzione del contratto con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
Sebbene la prosecuzione della gara fosse stata giustificata richiamando il principio del risultato, il Consiglio di Stato ha ritenuto che gli errori della piattaforma e gli interventi successivi avessero compromesso il sistema di attribuzione dei punteggi previsto dal disciplinare, impedendo il regolare svolgimento della procedura.
L’esigenza di portare a termine l’affidamento non può quindi giustificare interventi che incidono sui dati delle offerte quando il malfunzionamento impedisce di applicare regolarmente i criteri di valutazione, mentre resta distinta l’ipotesi di correzioni puramente tecniche che consentano di ripristinare le funzionalità del sistema senza alterare il contenuto delle offerte né le regole della competizione.
Gare telematiche: le conseguenze per stazioni appaltanti e RUP
Il Consiglio di Stato ha accolto sia l’appello principale sia quello incidentale, disponendo l’annullamento dell’intera procedura, dopo aver riconosciuto che il raggruppamento escluso aveva formulato un’offerta superiore alla base d’asta e che, allo stesso tempo, il malfunzionamento della piattaforma e gli interventi sui dati economici avevano compromesso il regolare svolgimento delle operazioni di gara.
La fondatezza delle ragioni poste alla base dell’esclusione non ha quindi impedito l’annullamento della procedura, perché le irregolarità riguardavano il sistema di attribuzione dei punteggi e la formazione della graduatoria, incidendo sulla legittimità dell’intera selezione.
Prima di avviare una procedura telematica, la stazione appaltante deve verificare che la piattaforma consenta di acquisire le offerte secondo le modalità previste dal disciplinare e che i valori utilizzati per attribuire i punteggi corrispondano a quelli stabiliti nella documentazione di gara, soprattutto quando il prezzo complessivo comprende componenti economiche distinte e non tutte soggette a ribasso.
Se durante le operazioni emergono anomalie, il RUP e la commissione devono verificare se sia possibile intervenire senza incidere sulle offerte già presentate, perché modificare la configurazione del sistema può essere tecnicamente fattibile ma non necessariamente compatibile con le regole della procedura. Quando il problema riguarda i valori utilizzati per attribuire i punteggi, occorre considerare anche gli effetti delle modifiche sulla formazione della graduatoria e sulla parità di trattamento tra i concorrenti.
Per gli operatori economici resta altrettanto importante verificare che il prezzo complessivo corrisponda alla somma delle componenti effettivamente dichiarate, perché le difficoltà incontrate nella compilazione telematica non consentono di superare i limiti economici fissati dalla documentazione di gara.
La verifica del funzionamento della piattaforma, quindi, non può esaurirsi nella possibilità di ricevere le offerte, ma deve riguardare anche il modo in cui il sistema acquisisce e utilizza i valori economici per attribuire i punteggi. Se questi meccanismi non corrispondono alle regole del disciplinare, intervenire quando le offerte sono già state presentate può compromettere l’intera procedura, anche quando l’obiettivo della stazione appaltante è soltanto quello di portarla a termine.
FONTI “LavoriPubblici.it”
