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FVOE bloccato: si può aggiudicare la gara senza completare le verifiche?

Il TAR Lazio interviene sull’art. 99, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 36/2023 e affronta le condizioni per procedere all’aggiudicazione in caso di malfunzionamento del FVOE, tra controlli alternativi, autocertificazione e silenzio-assenso.

 

Il malfunzionamento del FVOE può diventare un problema per le stazioni appaltanti, soprattutto quando la procedura è arrivata alla fase conclusiva e mancano soltanto le verifiche sui requisiti dell’aggiudicatario.

Il Codice dei contratti pubblici consente, a determinate condizioni, di procedere comunque all’aggiudicazione, ma fino a che punto è possibile utilizzare controlli alternativi? È sufficiente l’autocertificazione già presentata dall’operatore economico? E cosa accade quando le amministrazioni interpellate non rispondono alle richieste di verifica?

Il TAR Lazio, Roma, Sez. I, con   la sentenza 7 ottobre 2026, n. 15736, ha affrontato questi interrogativi esaminando un’aggiudicazione disposta dopo il temporaneo blocco del FVOE 2.0, soffermandosi sulle verifiche effettuate dal RUP e sulle modalità con cui l’amministrazione ha applicato l’  art. 99, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 36/2023.

 

La gara contestata dopo il malfunzionamento del FVOE
La vicenda riguarda una procedura aperta per l’affidamento quinquennale di una concessione di servizi, del valore complessivo stimato di circa 3,83 milioni di euro, alla quale hanno partecipato quattro operatori economici.

La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione contestando, tra le altre questioni, le modalità con cui la stazione appaltante aveva verificato il possesso dei requisiti dell’aggiudicataria. Durante i controlli, infatti, l’amministrazione aveva riscontrato un temporaneo blocco del FVOE 2.0 e il RUP, non potendo completare gli accertamenti attraverso la piattaforma, aveva deciso di procedere autonomamente, acquisendo la documentazione disponibile mediante richieste dirette alle amministrazioni competenti.

Secondo la ricorrente, però, l’aggiudicazione sarebbe stata illegittima perché l’amministrazione non aveva acquisito la specifica autocertificazione richiesta dall’art. 99, comma 3-bis, del Codice e aveva fatto ricorso al silenzio-assenso per alcuni controlli rimasti senza risposta.

La contestazione ha riguardato anche i successivi provvedimenti adottati dalla stazione appaltante, che aveva confermato l’aggiudicazione richiamando l’applicazione della disposizione senza richiedere, secondo la ricorrente, una nuova dichiarazione sostitutiva all’operatore economico.

Il TAR ha respinto le censure, dopo aver ricostruito gli accertamenti svolti dal RUP e verificato quale documentazione fosse già nella disponibilità dell’amministrazione.

 

Malfunzionamento del FVOE: cosa prevede l’art. 99, comma 3-bis
L’art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina le verifiche sul possesso dei requisiti degli operatori economici, prevedendo l’utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico e delle banche dati interoperabili.

Con il   D.Lgs. n. 209/2024 è stato introdotto il comma 3-bis, che si occupa delle situazioni nelle quali il malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o dei sistemi a esso connessi ai sensi dell’art. 24 impedisce di completare i controlli con le modalità ordinarie.

In questi casi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’organo competente può disporre comunque l’aggiudicazione, immediatamente efficace, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’offerente resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare a causa del malfunzionamento.

La disposizione permette quindi di superare una situazione di stallo dovuta all’indisponibilità dei sistemi informatici, purché ricorrano i presupposti stabiliti dal Codice. Il decorso dei trenta giorni, peraltro, non costituisce un termine oltre il quale i requisiti si considerano automaticamente verificati, perché l’aggiudicazione resta subordinata all’acquisizione della dichiarazione prevista dalla norma.

Le verifiche devono comunque essere concluse entro un termine congruo e, qualora dagli accertamenti successivi emerga che il contratto è stato affidato a un operatore privo dei requisiti, il comma 3-bis disciplina anche le conseguenze di tale accertamento.

Ferma restando l’applicazione delle disposizioni in materia di esclusione, revoca o annullamento dell’aggiudicazione, inefficacia o risoluzione del contratto e responsabilità per false dichiarazioni, la stazione appaltante recede dal contratto, riconoscendo il valore delle prestazioni eseguite e rimborsando le eventuali spese sostenute per l’esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, oltre a procedere alle segnalazioni alle autorità competenti.

L’art. 99, comma 3-bis, consente quindi di procedere all’aggiudicazione anche quando alcuni requisiti non siano stati ancora verificati a causa del malfunzionamento dei sistemi, fermo restando l’obbligo di completare successivamente gli accertamenti.

 

FVOE bloccato: quali verifiche può effettuare il RUP?
Nel valutare la legittimità dell’aggiudicazione, il TAR ha considerato il temporaneo blocco del FVOE un impedimento oggettivo di carattere tecnico, non imputabile all’amministrazione né all’operatore economico, soffermandosi poi su quanto il RUP aveva fatto per proseguire le verifiche.

La documentazione acquisita in giudizio ha confermato che, prima dell’aggiudicazione del 4 maggio 2026, la stazione appaltante aveva accertato il possesso dei requisiti di ordine speciale e, per quelli generali, aveva acquisito il DURC, l’esito positivo dell’Agenzia delle Entrate sulla regolarità fiscale ai sensi dell’art. 94, comma 6, del Codice, le autocertificazioni antimafia e la documentazione relativa ai controlli anti-pantouflage.

L’amministrazione aveva quindi utilizzato canali alternativi al FVOE per acquisire diversi riscontri necessari alla verifica dei requisiti, mentre per i certificati richiesti alla Procura della Repubblica, non ancora pervenuti, aveva fatto ricorso al silenzio-assenso.

Il TAR ha valorizzato questa attività istruttoria, rilevando che l’aggiudicazione non era stata disposta in assenza di qualsiasi verifica, come invece lasciava intendere la contestazione della ricorrente.

La documentazione prodotta dall’amministrazione ha consentito ai giudici di ricostruire i controlli effettivamente svolti, distinguendo quelli già completati dagli accertamenti ancora pendenti.

Il comma 3-bis non impone espressamente alla stazione appaltante di effettuare preventivamente tutti i controlli disponibili attraverso canali alternativi come ulteriore condizione per procedere all’aggiudicazione. Nella vicenda esaminata, tuttavia, il fatto che il RUP avesse continuato l’attività di verifica nonostante il blocco della piattaforma ha avuto un peso significativo nella valutazione del TAR.

 

Silenzio-assenso e verifica dei requisiti: i limiti in caso di blocco del FVOE
Una parte della controversia ha riguardato il ricorso al silenzio-assenso, che secondo la ricorrente sarebbe stato utilizzato impropriamente per superare la mancata acquisizione di alcune certificazioni.

Il TAR ha esaminato la documentazione prodotta in giudizio e ha rilevato che l’amministrazione si era avvalsa di questo meccanismo esclusivamente per i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti richiesti alla Procura della Repubblica, mentre per gli altri requisiti aveva effettuato le relative verifiche.

In particolare, l’esito positivo sulla regolarità fiscale era stato acquisito direttamente dall’Agenzia delle Entrate, senza ricorrere al silenzio-assenso. I giudici hanno quindi valutato favorevolmente la circostanza che il mancato riscontro fosse stato circoscritto a specifiche certificazioni, all’interno di un procedimento nel quale l’amministrazione aveva già svolto gli altri controlli.

Il TAR si è soffermato sulle modalità con cui il RUP aveva effettuato i controlli, senza approfondire la disciplina del silenzio-assenso applicabile alle singole certificazioni, un aspetto che impedisce di attribuire alla pronuncia una portata generale.

L’art. 99, comma 3-bis, del resto, non introduce una generale forma di silenzio-assenso sulle verifiche dei requisiti. La disposizione consente di procedere all’aggiudicazione, quando ricorrono le condizioni previste, acquisendo l’autocertificazione dell’operatore economico e mantenendo l’obbligo di completare successivamente i controlli.

L’eventuale applicazione del silenzio-assenso dipende dalla disciplina che regola l’acquisizione della singola certificazione, senza che il malfunzionamento del FVOE possa giustificarne un utilizzo generalizzato.

 

Autocertificazione dei requisiti: è sufficiente quella già acquisita?
L’altra contestazione sulla quale si è soffermato il TAR ha riguardato l’autocertificazione prevista dall’art. 99, comma 3-bis, che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere richiesta espressamente all’aggiudicataria prima di procedere con l’affidamento.

La questione è stata riproposta anche nei successivi motivi aggiunti, con i quali la ricorrente ha contestato gli ulteriori provvedimenti adottati dall’amministrazione, sostenendo che l’applicazione dell’art. 99, comma 3-bis, avrebbe comunque richiesto l’acquisizione di una specifica autocertificazione dell’aggiudicataria.

Il TAR ha respinto anche questa censura, accertando che l’autocertificazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione, era già stata presentata da tutti i concorrenti in sede di gara e si trovava pertanto nella disponibilità della stazione appaltante.

A questo elemento si è aggiunta la documentazione successivamente prodotta in giudizio dall’aggiudicataria, che aveva depositato i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, a dimostrazione dell’insussistenza delle cause di esclusione considerate nella controversia. La decisione ha quindi valorizzato la presenza delle dichiarazioni già acquisite, senza richiedere, nella specifica vicenda, un’ulteriore autocertificazione.

Non se ne può tuttavia ricavare che la dichiarazione prevista dal comma 3-bis sia sempre assorbita dalla documentazione presentata al momento della partecipazione alla gara, dal momento che la disposizione richiede un’attestazione riferita proprio ai requisiti e alle cause di esclusione che non è stato possibile verificare per il malfunzionamento dei sistemi. La stazione appaltante deve perciò verificare che le dichiarazioni già disponibili abbiano un contenuto idoneo a soddisfare tale esigenza, valutando la necessità di acquisire un’integrazione quando la documentazione presentata non copra tutti gli aspetti rimasti privi di riscontro.

 

Aggiudicazione con FVOE bloccato: gli adempimenti della stazione appaltante
Il TAR ha respinto le contestazioni relative all’aggiudicazione disposta durante il temporaneo blocco del FVOE, valorizzando le verifiche alternative effettuate dal RUP, il ricorso circoscritto al silenzio-assenso e le autocertificazioni già acquisite in sede di gara.

La decisione conferma che il malfunzionamento del fascicolo virtuale non impedisce necessariamente di procedere all’aggiudicazione, purché ricorrano le condizioni previste dall’art. 99, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 36/2023. Per la stazione appaltante diventa quindi importante documentare l’indisponibilità del sistema, individuare i requisiti che non è stato possibile verificare e accertare che siano decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, acquisendo l’autocertificazione richiesta dalla norma.

Quando alcuni controlli possono essere effettuati attraverso richieste dirette alle amministrazioni competenti, il loro svolgimento consente di acquisire ulteriori riscontri e di circoscrivere gli accertamenti ancora pendenti, come avvenuto nella vicenda esaminata dal TAR. La mancata risposta alle richieste di certificazione, peraltro, non può essere automaticamente considerata un esito positivo, poiché l’eventuale applicazione del silenzio-assenso dipende dalla disciplina relativa ai singoli procedimenti.

L’efficacia immediata dell’aggiudicazione non esaurisce, infine, gli obblighi della stazione appaltante, che deve completare le verifiche entro un termine congruo e adottare i provvedimenti previsti dal Codice qualora i successivi accertamenti facciano emergere la mancanza dei requisiti dichiarati.

 

 

 

FONTI        “LavoriPubblici.it”

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