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Accettazione dei materiali nei lavori pubblici: quando il controllo arriva dopo la posa

 

L’accettazione del direttore dei lavori non esaurisce le verifiche sui materiali. Il D.Lgs. n. 36/2023 consente controlli successivi, ma l’avanzamento delle lavorazioni può rendere più complessi gli accertamenti e gli eventuali interventi sull’opera

 

Le nuove Linee Guida per i compositi fibrorinforzati a matrice polimerica, approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell’agosto 2026 e   commentate qui dall’ing. Cristian Angeli, collocano alcune prove di accettazione nel momento stesso dell’esecuzione: per i sistemi realizzati in situ i campioni vengono confezionati durante la posa e l’esito delle prove arriva necessariamente dopo. In quel caso è la disciplina tecnica a stabilire la successione fra produzione e controllo. Accanto a questi accertamenti ne esistono altri, che possono essere svolti prima di una successiva lavorazione e che invece intervengono quando il materiale è già entrato nell’opera. È di questi che si occupa l’analisi che segue.

Nei lavori pubblici l’accettazione dei materiali consente alla produzione di avanzare, ma non esaurisce la possibilità di verificare ciò che è stato eseguito. Quando il controllo interviene su un materiale o una lavorazione già entrati nell’opera, accertarne l’idoneità rimane possibile; non rimangono necessariamente disponibili, invece, le alternative che esistevano prima della posa.

La distinzione interessa direttamente chi governa la commessa, perché il tempo del controllo e quello della produzione possono seguire percorsi differenti. Una verifica può conservare pienamente il proprio valore tecnico e giuridico anche quando, nel frattempo, l’avanzamento dei lavori ha modificato le condizioni nelle quali sarà possibile intervenire.

 

Accettazione dei materiali e controllo: cosa prevede l’Allegato II.14
L’articolo 4 dell’  Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 stabilisce che materiali e componenti siano messi in opera soltanto dopo l’accettazione del direttore dei lavori. La stessa disposizione precisa che l’accettazione definitiva si ha solo dopo la posa, restando fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

Il materiale che ha superato un primo controllo ed è entrato nell’opera rimane quindi verificabile attraverso soggetti diversi e in momenti differenti dell’esecuzione.

I commi successivi confermano questa continuità. I materiali portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore e possono essere rifiutati dal direttore dei lavori anche quando difetti o inadeguatezze emergano dopo l’accettazione e la messa in opera. Il comma 3 prevede inoltre che il direttore dei lavori o l’organo di collaudo dispongano prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto, quando ritenute necessarie dalla stazione appaltante per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti, con spese a carico dell’esecutore.

L’ordinamento regola dunque ciò che può accadere dopo la posa e attribuisce le relative conseguenze contrattuali. Se l’accertamento successivo conduce al rifiuto, possono rendersi necessarie la rimozione e la sostituzione del materiale. Se conferma l’idoneità, l’opera può rimanere nella condizione in cui si trova.

Questa attribuzione delle responsabilità non rende equivalenti i momenti nei quali il controllo viene eseguito. Rimuovere un materiale già incorporato può costituire un obbligo dell’esecutore, ma comporta operazioni differenti rispetto al suo rifiuto prima della posa. Nel frattempo la commessa può avere continuato a costruire su quella parte dell’opera.

 

Controlli sui materiali dopo la posa: cosa cambia per l’impresa
Prima della posa, l’esito negativo di una verifica interviene su qualcosa che deve ancora diventare opera. Un materiale può essere respinto, una fornitura sostituita, una soluzione modificata mentre le lavorazioni successive non vi si sono ancora appoggiate.

Quando la stessa esigenza di controllo emerge più tardi, il quesito tecnico può essere identico, ma la decisione che dovrà utilizzare la risposta appartiene a una condizione diversa della commessa.

Un materiale già posto in opera può essere stato coperto da una lavorazione successiva, un componente può essere diventato parte di un sistema più esteso e un elemento direttamente osservabile al momento della posa può richiedere, successivamente, un sondaggio, un carotaggio o uno smontaggio per essere nuovamente raggiunto. Sono circostanze note a chi lavora in cantiere, ma acquistano un significato ulteriore se si considerano le decisioni che devono essere assunte sulla base della verifica.

Prima della posa, la decisione interessa prevalentemente ciò che deve ancora essere realizzato. Dopo la posa, può coinvolgere anche ciò che esiste già, le lavorazioni collegate e le attività che hanno assunto quella parte dell’opera come dato acquisito. Alcune alternative rimangono praticabili, altre richiedono di intervenire su quanto è stato costruito e altre ancora perdono progressivamente la propria utilità operativa.

La differenza permane anche quando l’esito della verifica è favorevole. La conferma dell’idoneità consente di proseguire senza rimozioni, ma non restituisce alla commessa le condizioni materiali e decisionali che esistevano prima dell’avanzamento delle lavorazioni.

L’ordinamento può conservare aperta la possibilità di accertare ciò che è stato realizzato e può stabilire chi debba sopportarne le conseguenze. L’esecuzione, intanto, continua a modificare lo stato fisico dell’opera sul quale quel controllo dovrà intervenire.

 

Direzione lavori e impresa: il rapporto tra verifiche e avanzamento dei lavori
Nei lavori pubblici questa distinzione assume un rilievo particolare, perché chi esegue l’opera non coincide con chi esercita le funzioni di accettazione dei materiali e neppure, necessariamente, con chi sarà chiamato a verificarla in sede di collaudo.

L’esecutore approvvigiona, organizza e realizza le lavorazioni secondo il progetto e le prescrizioni contrattuali. Il direttore dei lavori esercita durante l’esecuzione le proprie funzioni di controllo e accettazione. L’organo di collaudo interviene successivamente, disponendo della documentazione formata durante i lavori e dei poteri di verifica che gli competono.

Questa separazione risponde alla struttura del contratto pubblico e alle esigenze di tutela della stazione appaltante. Comporta, tuttavia, che la sequenza produttiva e quella dei controlli non siano completamente sovrapponibili.

L’impresa deve far avanzare le attività sulla base delle condizioni che in quel momento consentono di procedere, mentre la possibilità di ulteriori verifiche rimane aperta anche dopo il superamento di una fase produttiva.

Occorre però distinguere le informazioni disponibili al momento dell’esecuzione da quelle emerse soltanto in seguito. Una verifica richiesta successivamente non dimostra, di per sé, che avrebbe dovuto essere effettuata prima. Attribuire retroattivamente alla commessa conoscenze che non possedeva significherebbe giudicare una decisione precedente sulla base di elementi acquisiti soltanto dopo.

Diversa è la situazione nella quale il requisito da verificare era già noto e l’avanzamento delle lavorazioni era destinato a modificare le condizioni di accessibilità o di accertamento. In quel caso il momento del controllo assume un rilievo operativo autonomo, perché la produzione sta progressivamente riducendo le possibilità di intervenire nelle stesse condizioni.

 

Verifiche sui materiali: quando effettuarle prima delle lavorazioni successive
Il comma 4 dell’articolo 4 dell’Allegato II.14 offre un riferimento operativo: i materiali previsti dal progetto devono essere campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche e delle certificazioni necessarie a giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

La disposizione collega la presentazione dei materiali e della relativa documentazione al momento produttivo che ne richiede l’impiego. Per l’appaltatore significa predisporre tempestivamente gli elementi necessari all’esercizio delle funzioni di controllo, evitando di collocare la verifica in una fase ormai incompatibile con la produzione programmata.

La posa, tuttavia, non coincide sempre con l’ultimo momento nel quale un elemento può essere controllato direttamente. Un materiale appena incorporato può rimanere accessibile per un periodo significativo, mentre in altri casi una lavorazione successiva ne modifica rapidamente la verificabilità.

Un getto, una chiusura, un riempimento o un rivestimento possono segnare il passaggio oltre il quale l’accertamento richiederà condizioni differenti da quelle precedenti. Un controllo eseguito prima della chiusura può consentire un’osservazione diretta; lo stesso controllo, effettuato dopo, può richiedere demolizioni localizzate, saggi o procedure specifiche. Per raggiungere di nuovo l’elemento, l’impresa potrebbe dover liberare il fronte, richiamare una squadra e ripristinare lavorazioni già concluse.

La questione riguarda soprattutto i controlli già necessari e riconoscibili prima che venga superata quella soglia produttiva.

Non occorre introdurre automaticamente ulteriori autorizzazioni o moltiplicare gli adempimenti. Serve che chi dirige la produzione e chi esercita le funzioni di controllo conoscano le verifiche ancora aperte prima che una lavorazione successiva ne modifichi le condizioni di esecuzione. Prima di impegnare squadre e subappaltatori sul fronte successivo, impresa e Direzione Lavori devono chiarire, ciascuna per le proprie competenze, quali accertamenti già necessari siano ancora aperti.

Quando la soglia è puntuale, può essere individuata nel programma. Quando la perdita di accessibilità avviene progressivamente, il controllo deve accompagnare l’evoluzione delle lavorazioni senza attendere che l’elemento sia ormai difficilmente raggiungibile.

 

Controlli in corso d’opera: il limite imposto dall’avanzamento dei lavori
Il congruo anticipo previsto dall’Allegato II.14 presidia il momento che precede la messa in opera, affinché i materiali siano presentati all’approvazione in tempo utile. La disciplina riconosce già la necessità di svolgere verifiche durante l’esecuzione: l’articolo 30, comma 3, dell’Allegato II.14 stabilisce che il collaudo statico sia, di regola, eseguito in corso d’opera. Resta da considerare, nelle singole sequenze produttive e nel quadro dei controlli effettivamente prescritti, il momento nel quale una lavorazione successiva modifica la possibilità di verificare direttamente quanto è stato realizzato.

Il momento in cui questo avviene non coincide necessariamente con la posa e varia secondo la natura dell’intervento. Superata quella soglia, il controllo conserva i propri presupposti e poteri, ma può richiedere operazioni diverse e incidere su lavorazioni che, nel frattempo, sono state eseguite.

La disciplina mantiene aperta la possibilità di accertare anche dopo l’incorporazione dei materiali, senza per questo conservare immutate le condizioni nelle quali l’accertamento potrà essere svolto. Accanto al congruo anticipo che precede la posa, anche fuori dai casi disciplinati dal collaudo in corso d’opera, occorre considerare l’ultima lavorazione oltre la quale lo stesso controllo sarà ancora possibile, ma non più nelle medesime condizioni.

 

Riferimenti normativi
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36,  Allegato II.14, art. 4, commi 1-4 – Accettazione dei materiali.
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36,  art. 116 – Collaudo e verifica di conformità.
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Linee Guida FRP, aggiornamento luglio 2026, approvato con decreto n. 248 dell’11 agosto 2026.
Cristian Angeli, «Rinforzi FRP, le nuove Linee Guida 2026 e gli adempimenti del Direttore dei Lavori», LavoriPubblici.it, 1° settembre 2026.
D.Lgs. 36/2023, Allegato II.14, artt. 13-19 (collaudo tecnico-amministrativo) e art. 30, comma 3 (collaudo statico in corso d’opera).

 

 

 

FONTI            Francesco Gulisano                  “LavoriPubblici.it”

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