Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Revisione prezzi e convenzioni quadro: la domanda deve essere rivolta all’amministrazione contraente, non al soggetto aggregatore

Il Consiglio di Stato chiarisce che, nei contratti attuativi derivanti da convenzioni quadro, la revisione prezzi appartiene alla fase esecutiva del singolo rapporto e deve essere valutata dall’amministrazione che beneficia direttamente della prestazione

 

A chi deve essere rivolta la domanda di revisione prezzi quando il contratto deriva da una convenzione quadro? Al soggetto aggregatore che ha stipulato la convenzione oppure alla singola amministrazione che vi ha aderito, concludendo il contratto attuativo? E quale dei due soggetti dispone degli elementi necessari per valutare l’eventuale alterazione dell’equilibrio economico del rapporto?

Su questi interrogativi interviene il Consiglio di Stato, Sezione V, con   la sentenza n. 7544 del 15 ottobre 2026, affrontando una questione di particolare interesse per gli affidamenti basati su convenzioni quadro e strumenti di acquisto centralizzati. Secondo i giudici, la revisione prezzi riguarda la fase esecutiva del singolo contratto e la relativa domanda deve essere rivolta all’amministrazione contraente, anziché al soggetto aggregatore.

 

Convenzione quadro Consip e richiesta di revisione prezzi: il caso esaminato
La controversia riguardava il lotto 3 di una convenzione quadro Consip per servizi di contact center, alla cui aggiudicazione era seguita la stipulazione dei contratti attuativi con le singole amministrazioni aderenti, tra cui Roma Capitale.

Nel settembre 2022, in prossimità della scadenza dei contratti esecutivi, il consorzio affidatario aveva presentato a Consip una richiesta di revisione dei prezzi, motivandola con il significativo aumento di alcuni costi, soprattutto energetici, conseguente alla pandemia e alla guerra in Ucraina.

Consip aveva tuttavia dichiarato la propria incompetenza, individuando nelle amministrazioni che avevano stipulato i contratti attuativi i soggetti ai quali rivolgere la richiesta. Tale impostazione, già condivisa dal TAR Lazio, è stata confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.

 

Revisione prezzi nei contratti pubblici: funzione ed equilibrio economico
Nell’esaminare la controversia, il Consiglio di Stato richiama anzitutto la funzione della revisione prezzi, istituto volto a preservare l’equilibrio economico dei contratti di durata rispetto a variazioni sopravvenute dei costi che possano comprometterne la sostenibilità.

La tutela risponde a una duplice esigenza: da un lato, evitare che l’amministrazione sia esposta ad aumenti incontrollati dei corrispettivi; dall’altro, impedire che l’appaltatore, chiamato a sostenere costi divenuti eccessivi, sia indotto a ridurre la qualità delle prestazioni per mantenere la convenienza economica del rapporto.

Il meccanismo revisionale richiede pertanto una verifica delle condizioni economiche dello specifico contratto, attraverso l’esercizio di un potere tecnico-discrezionale da parte dell’amministrazione competente.

 

Revisione prezzi e fase esecutiva dei contratti attuativi
Secondo il Collegio, la revisione prezzi attiene essenzialmente alla fase esecutiva del contratto, poiché è durante lo svolgimento delle prestazioni che possono manifestarsi le variazioni suscettibili di incidere sull’equilibrio economico del rapporto.

Nel sistema delle convenzioni quadro, questa fase non è gestita dal soggetto aggregatore, ma dalle singole amministrazioni che aderiscono alla convenzione e stipulano i relativi contratti attuativi.

Sono infatti queste ultime a conoscere le caratteristiche della commessa, le modalità di erogazione del servizio, il livello qualitativo delle prestazioni e l’effettiva incidenza delle variazioni dei costi sull’esecuzione contrattuale.

Il soggetto aggregatore, invece, non dispone necessariamente delle informazioni occorrenti per esaminare le peculiarità di ciascun rapporto esecutivo, che possono differire anche in funzione del territorio e delle modalità di svolgimento della prestazione.

 

Chi è competente per la revisione prezzi: amministrazione contraente o Consip?
La conclusione del Consiglio di Stato trova fondamento anche nella funzione sostanziale dell’istituto.

Se la revisione prezzi mira a preservare un livello adeguato delle prestazioni, evitando che corrispettivi non più remunerativi inducano l’operatore economico a ridurne la qualità, la relativa valutazione deve essere affidata all’amministrazione che riceve e utilizza il servizio.

È quest’ultima, infatti, a poter verificare il rapporto tra costo e qualità della prestazione, disponendo delle informazioni necessarie per svolgere l’istruttoria e accertare gli effetti delle variazioni economiche intervenute.

La sentenza riconduce pertanto la valutazione sull’eventuale revisione del corrispettivo alla singola amministrazione che ha stipulato il contratto attuativo, anziché al soggetto aggregatore che ha predisposto la convenzione quadro.

 

Istruttoria sulla revisione prezzi: valutazione del singolo contratto attuativo
La decisione sottolinea inoltre l’importanza di un’istruttoria completa, riferita alle caratteristiche del singolo rapporto contrattuale.

La revisione prezzi non può essere riconosciuta sulla base di valutazioni astratte o di considerazioni generali sull’andamento dei costi, ma richiede un esame delle condizioni economiche nelle quali viene eseguita la specifica prestazione.

L’amministrazione contraente, disponendo delle informazioni economiche, tecniche e procedurali relative alla commessa, è quindi nella posizione più idonea per verificare se e in quale misura le variazioni dei costi abbiano effettivamente inciso sull’equilibrio originario.

La competenza a esaminare la domanda di revisione risulta, pertanto, strettamente collegata alla titolarità e alla gestione del rapporto esecutivo.

 

Domanda di revisione prezzi: a chi presentarla e quali elementi indicare
La pronuncia assume particolare rilievo per gli operatori economici che eseguono contratti derivanti da convenzioni quadro.

In tali ipotesi, la richiesta di revisione prezzi non deve essere indirizzata automaticamente al soggetto aggregatore, ma all’amministrazione titolare del singolo rapporto esecutivo, alla quale spetta valutare la sussistenza dei relativi presupposti.

L’istanza dovrà essere accompagnata dagli elementi necessari a dimostrare l’alterazione dell’equilibrio contrattuale, con riferimento alla struttura dei costi, alla durata del rapporto, alle caratteristiche del servizio, all’incidenza degli aumenti e alle relative conseguenze sulla sostenibilità delle prestazioni.

Per le amministrazioni aderenti, la decisione comporta l’assunzione diretta delle attività istruttorie e valutative. Non è quindi sufficiente richiamare la disciplina generale della convenzione quadro o rinviare al soggetto aggregatore, essendo necessario esaminare i presupposti della revisione e gli effetti delle variazioni economiche sul contratto attuativo.

Quanto ai soggetti aggregatori, la sentenza contribuisce a delimitare l’ambito delle rispettive competenze: la predisposizione della convenzione e delle relative condizioni economiche non implica necessariamente l’attribuzione delle successive valutazioni riguardanti l’andamento economico dei singoli contratti esecutivi.

 

Convenzioni quadro: la revisione prezzi spetta alla singola amministrazione
Con la sentenza n. 7544/2026, il Consiglio di Stato individua, nell’ambito delle convenzioni quadro, un criterio di ripartizione delle competenze fondato sulla distinzione tra la fase di affidamento centralizzato e quella di esecuzione dei singoli contratti.

La revisione prezzi segue il contratto esecutivo e non la convenzione a monte. La relativa domanda deve quindi essere rivolta all’amministrazione contraente, ossia al soggetto pubblico che beneficia direttamente della prestazione e dispone delle informazioni necessarie per valutare l’incidenza delle variazioni dei costi sull’equilibrio economico del rapporto.

Ne deriva che la centralizzazione dell’affidamento non comporta anche la centralizzazione della revisione prezzi, la cui valutazione resta affidata all’amministrazione che gestisce il singolo contratto attuativo.

 

 

 

FONTI          Francesca Isgro’, Claudio Costantino, Andrea Raffiti          “LavoriPubblici.it”

Categorized: News