Stretta del Tar Veneto sulle Ati: la certificazione Iso 9001 posseduta da un solo componente non dà automaticamente diritto al punteggio aggiuntivo
La certificazione di qualità posseduta dalla capogruppo non è sufficiente per attribuire all’intero raggruppamento il punteggio premiale previsto dalla gara, quando gli altri componenti eseguono le medesime prestazioni senza essere certificati. La possibilità di sommare i requisiti delle imprese associate, che facilita la partecipazione agli appalti pubblici, non comporta infatti che una qualità organizzativa posseduta da un solo operatore possa essere automaticamente riconosciuta a tutti.
Il Tar Veneto, con la sentenza n. 1991 del 20 ottobre 2026, chiarisce la distinzione tra i requisiti necessari per concorrere e le caratteristiche dell’offerta che giustificano l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo. La partecipazione congiunta consente agli operatori di mettere in comune capacità e risorse, ma non trasforma le caratteristiche individuali di ciascuno in qualità dell’intero raggruppamento.
La controversia riguardava una gara per l’affidamento di studi idrogeologici, nella quale erano previsti due punti aggiuntivi per il possesso della certificazione Uni En Iso 9001. Un consorzio ordinario costituendo aveva presentato la certificazione della capogruppo, mentre gli altri tre professionisti associati ne erano privi. La stazione appaltante aveva negato il punteggio, determinando il superamento del consorzio da parte di un altro concorrente.
La soluzione dipende dalla funzione della certificazione Iso 9001. Essa non garantisce direttamente la qualità del singolo servizio o del risultato finale, ma attesta che l’organizzazione certificata adotta un sistema di gestione conforme a determinati standard internazionali. Riguarda quindi il modo in cui l’operatore organizza, controlla e gestisce le proprie attività, attraverso procedure e processi sottoposti a verifica.
Questa caratteristica impedisce di considerare la certificazione come una risorsa liberamente trasferibile tra imprese associate. Se un componente dispone di un sistema organizzativo certificato, non significa che gli altri adottino le stesse procedure o siano sottoposti ai medesimi controlli. La certificazione della capogruppo può garantire la qualità della sua organizzazione, ma non necessariamente quella delle attività svolte autonomamente dagli altri partecipanti.
La distinzione assume particolare importanza nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari, disciplinati dall’articolo 68 del Codice dei contratti pubblici. Queste forme associative permettono a più operatori di concorrere insieme senza costituire un nuovo soggetto dotato di un’organizzazione autonoma rispetto a quella dei partecipanti. Ciascuno conserva la propria struttura e contribuisce all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Il principio del cumulo dei requisiti consente di sommare le capacità dei singoli componenti del raggruppamento per raggiungere complessivamente i livelli richiesti dalla gara. La sua funzione è ampliare l’accesso al mercato, permettendo anche a operatori che individualmente non dispongono di tutti i requisiti necessari di partecipare attraverso forme di collaborazione. Ai fini della partecipazione è quindi sufficiente, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile, che il raggruppamento possieda nel suo complesso le capacità richieste per eseguire l’appalto.
L’attribuzione di un punteggio premiale risponde invece a una logica diversa: non basta verificare che il raggruppamento possieda le capacità necessarie per eseguire il contratto, ma occorre accertare se le caratteristiche organizzative premiate dalla disciplina di gara siano effettivamente garantite dalle imprese che svolgeranno le prestazioni. Il raggruppamento può quindi possedere complessivamente tutti i requisiti di partecipazione senza che ciò garantisca il rispetto degli standard organizzativi oggetto del criterio premiale. La certificazione di un solo componente, infatti, non dimostra che anche gli altri operatori, nell’esecuzione delle attività loro affidate, adottino i medesimi sistemi di gestione della qualità. Per questo, quando il criterio intende valorizzare la qualità organizzativa di tutti gli esecutori, il possesso della certificazione da parte di uno soltanto può non essere sufficiente per attribuire il punteggio all’intero raggruppamento.
La questione è più delicata quando la certificazione non costituisce una condizione di ammissione, ma soltanto un elemento premiale. In questo caso la sua mancanza non impedisce di concorrere, ma incide sulla valutazione dell’offerta. Parte della giurisprudenza ha ritenuto possibile riconoscere il punteggio all’intero raggruppamento quando la certificazione è posseduta da uno dei componenti e il disciplinare non richiede espressamente il possesso individuale.
Il Tar Veneto prende atto di questo orientamento, ma aderisce alla diversa interpretazione secondo cui il punteggio deve corrispondere alla qualità effettivamente garantita dall’offerta, aderendo all’indirizzo interpretativo che esclude l’attribuzione del premio a un raggruppamento nel quale soltanto una mandante possedeva le certificazioni richieste ed evidenzia la necessità del possesso individuale quando le imprese associate eseguono prestazioni non distinguibili in principali e secondarie (Consiglio di Stato, n. 5190 del 2022, Consiglio di Stato, n. 3394 del 2024).
Nel caso in oggetto la capogruppo certificata avrebbe eseguito soltanto il 40% delle prestazioni, mentre il restante 60% era affidato ai professionisti non certificati. Le attività erano sostanzialmente omogenee e non distinguevano prestazioni principali e secondarie. Il ruolo di coordinamento della capogruppo non era quindi sufficiente a garantire che le organizzazioni degli altri componenti operassero secondo i processi verificati dall’organismo certificatore.
Questa interpretazione risponde anche a un’esigenza di parità di trattamento. Un operatore che partecipa individualmente deve possedere la certificazione per ottenere il punteggio. Consentire a un raggruppamento di conseguire lo stesso premio attraverso la certificazione di un solo componente, pur affidando agli altri una parte significativa delle prestazioni, potrebbe attribuirgli un vantaggio non giustificato dalla qualità complessiva dell’organizzazione impiegata.
Per le stazioni appaltanti ne deriva anche l’importanza di formulare criteri premiali chiari, precisando quando sia sufficiente la certificazione di un componente, quando debba riguardare tutti gli esecutori e se siano ammesse valutazioni proporzionali. Una disciplina più precisa riduce le incertezze interpretative e permette agli operatori di organizzare consapevolmente la propria partecipazione, evitando che la composizione del raggruppamento determini conseguenze inattese sulla valutazione dell’offerta.
FONTI Dario Immordino “Edilizia & Territorio”
