Parere del servizio giuridico della Provincia di Trento: l’approccio istruttorio del Rup deve essere improntato all’apertura al mercato, non alla ricerca di scorciatoie
La deroga alla rotazione è possibile solamente con la procedura negoziata, anticipata da avviso pubblico a manifestare interesse aperto al mercato e redatto secondo le indicazioni dell’allegato II.1. In questo senso, il recente parere del servizio di consulenza della Provincia Autonoma di Trento n. 579/2026.
Il quesito
Il quesito mira ad avere dei chiarimenti pratici circa la possibilità di non applicare la rotazione in relazione a due ipotesi specifiche. La prima ipotizzando la previa pubblicazione di un avviso pubblico (finalizzato ad effettuare un nuovo affidamento diretto) e riaffidando allo stesso operatore in caso di l’unica partecipazione. La seconda ipotesi, strutturando un riaffido – senza previa pubblicazione di avviso – passando dall’ operatore pregresso affidatario ad un nuovo Rti «con la società mandante del precedente affidamento».
L’ultima ipotesi viene anche supportata con richiami giurisprudenziali (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7778/2024 e Sez. V, n. 532/2023) che, si spiega, «hanno stabilito che il principio di rotazione non opera quando un operatore economico (anche se precedentemente aggiudicatario o parte del vecchio Rti) chiede di partecipare all’interno di un nuovo Raggruppamento temporaneo di imprese insieme a un soggetto terzo».
Il riscontro
La risposta del servizio di consulenza risulta piuttosto chiara soprattutto nel momento in cui ritorna sulla questione (che costituisce una errata interpretazione invalsa nella prassi) di far precedere l’affidamento diretto da un avviso a manifestare interesse. Nel parere si rammenta che in questo caso – come oramai assodato in giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V. sentenza n. 4185/2026) – il procedimento, pur formalmente denominato in questo modo, non è un affidamento diretto ma una procedura negoziata che impone il rispetto delle disposizioni codicistiche correlate.
Nel caso di specie, quindi, procedendo con l’avviso pubblico “aperto” ovvero senza «limitazioni in ordine al numero di operatori economici partecipanti» è possibile apportare una deroga alla rotazione perché ciò è espressamente previsto nell’articolo 49, comma 5 del codice.
Rimarca, sempre il riscontro, che la deroga in parola implica, però, la redazione di «un preventivo avviso conformemente a quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 dell’Allegato II.1 del Codice e l’amministrazione abbia invitato tutti gli operatori economici che si sono proposti per eseguire la prestazione». In sostanza, quella che oggi viene definita procedimentalizzazione – e che esclude che si tratti di affidamento diretto deciso secondo discrezionalità tecnica da parte del Rup – altro non è che una procedura negoziata che consente la deroga alla rotazione solamente nel caso in cui la «manifestazione di interesse» abbia «seguito le regole dettate dall’All. II.1 al Codice (e fra queste in primo luogo si segnalano le forme di pubblicazione a livello nazionale) e vi faccia seguito una procedura negoziata».
Risulta di particolare pregio pratico-operativo il suggerimento espresso ad epilogo del parere in cui si ricorda che la rotazione è espressione «concreta del principio generale di accesso al mercato cristallizzato dall’art. 3 del Codice» costituendo «unitamente ai principi del risultato e della fiducia uno dei principi cardine della normativa in materia di contrattualistica pubblica e criterio interpretativo di tutte le disposizioni del Codice». Per effetto di quanto, l’approccio istruttorio del responsabile unico del progetto deve essere improntato all’apertura al mercato «e non alla ricerca di soluzioni che si pongano in contrasto con detto principio».
FONTI Stefano Usai “Edilizia & Territorio”
