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Patente a crediti: disponibili altri quattro requisiti per aumentare il punteggio

L’INL amplia le funzionalità per il riconoscimento dei crediti aggiuntivi previsti dal D.M. n. 132/2024. Le novità riguardano il Mastro Formatore Artigiano, gli incentivi delle Casse edili e la certificazione del regolamento interno delle società cooperative.

 

Le imprese e i lavoratori autonomi titolari della patente a crediti possono adesso dichiarare il possesso di quattro ulteriori requisiti che consentono di incrementare il punteggio.

La novità è stata comunicata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e riguarda i requisiti individuati ai numeri 8, 17, 23 e 25 dell’Allegato al   D.M. 18 settembre 2024, n. 132, il regolamento che disciplina il rilascio della patente e l’attribuzione dei crediti.

La dichiarazione può essere effettuata direttamente dal titolare oppure attraverso un proprio delegato e interessa tre ambiti: la qualifica di Mastro Formatore Artigiano e la sua partecipazione alla formazione pratica in cantiere, gli incentivi riconosciuti dalle Casse edili o Edilcasse e la certificazione del regolamento interno delle società cooperative.

Non cambiano le regole di attribuzione dei crediti, già definite dal decreto del 2024. L’INL ha semplicemente reso disponibili le funzionalità necessarie per dichiarare questi ulteriori requisiti, consentendo alle imprese che ne sono in possesso di richiedere il relativo incremento.

 

Patente a crediti: i quattro requisiti per aumentare il punteggio
La patente a crediti, disciplinata dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, viene rilasciata con una dotazione iniziale di 30 crediti, che possono aumentare fino a un massimo di 100 crediti attraverso i meccanismi previsti dall’art. 5 del D.M. n. 132/2024.

Oltre agli incrementi collegati alla storicità aziendale e al mantenimento del punteggio nel tempo, il regolamento riconosce fino a 40 crediti per attività, investimenti e formazione. Di questi, fino a 30 sono destinati agli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mentre altri 10 riguardano ulteriori requisiti di qualificazione e organizzazione aziendale.

Le quattro voci ora dichiarabili appartengono a queste ultime due categorie e prevedono i seguenti punteggi:

Requisito 
N. 8 – Partecipazione certificata del Mastro Formatore Artigiano all’addestramento e alla formazione pratica in cantiere in materia di sicurezza,

Crediti aggiuntivi     3
N. 17 – Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano, Crediti aggiuntivi     2
N. 23 – Riconoscimento dell’incentivo della Cassa edile/Edilcassa,  Crediti aggiuntivi     2
N. 25 – Certificazione del regolamento interno delle società cooperative, Crediti aggiuntivi       2
I punteggi sono cumulabili quando ricorrono i rispettivi presupposti, fermo restando il limite massimo previsto per ciascuna categoria. Gli incrementi sono quindi legati a condizioni specifiche.

 

Mastro Formatore Artigiano: qualifica e formazione per ottenere 5 crediti aggiuntivi
Due delle quattro voci interessano la figura del Mastro Formatore Artigiano, prevista dall’Accordo di rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022.

Il primo requisito, individuato al numero 17 dell’Allegato, riconosce 2 crediti per il possesso della qualifica. Il secondo, previsto al numero 8, attribuisce ulteriori 3 crediti quando il Mastro Formatore Artigiano dispone di una certificazione che attesti la propria partecipazione all’addestramento e alla formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti, specificamente in materia di prevenzione e sicurezza.

Il possesso della qualifica consente di accedere al primo incremento, mentre per ottenere i tre crediti ulteriori è necessario dimostrare la partecipazione alle attività formative secondo quanto richiesto dal decreto.

Per le imprese artigiane che soddisfano entrambe le condizioni, il regolamento prevede quindi la possibilità di ottenere complessivamente 5 crediti aggiuntivi, ripartiti tra le due categorie dell’art. 5, comma 4.

I tre crediti aggiuntivi, infatti, non sono collegati alla sola esperienza professionale dell’artigiano, ma alla sua partecipazione certificata alle attività di addestramento e formazione pratica dei dipendenti direttamente in cantiere, con specifico riferimento alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro.

 

Incentivi Cassa edile ed Edilcassa: i requisiti per ottenere 2 crediti aggiuntivi
Il requisito numero 23 dell’Allegato riguarda le imprese che hanno ottenuto uno specifico incentivo da parte della Cassa edile o Edilcassa.

Per il riconoscimento dei 2 crediti aggiuntivi, il regolamento fa riferimento alla denuncia nel sistema delle Casse edili o Edilcasse di operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico.

Ai fini della dichiarazione occorre quindi verificare che l’impresa abbia effettivamente ottenuto l’incentivo, non essendo sufficiente la sola presenza di lavoratori con le caratteristiche previste dal regolamento.

 

Società cooperative: 2 crediti per la certificazione del regolamento interno
L’ultima voce, individuata al numero 25 dell’Allegato, interessa le società cooperative ed è collegata alla certificazione del regolamento interno ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 142/2001.

La norma disciplina il regolamento attraverso il quale le cooperative definiscono l’organizzazione del lavoro dei soci, in relazione alle diverse tipologie di rapporto previste dalla legislazione vigente.

Il D.M. n. 132/2024 riconosce 2 crediti aggiuntivi alle società cooperative in possesso della relativa certificazione. Anche in questo caso il requisito necessario per ottenere il punteggio va distinto dagli ordinari adempimenti previsti dalla normativa. L’adozione del regolamento interno, infatti, non coincide con la sua certificazione, che costituisce la condizione espressamente richiesta dall’Allegato.

 

Patente a crediti: come dichiarare i requisiti aggiuntivi sul portale INL
Le imprese e i lavoratori autonomi interessati possono dichiarare i quattro requisiti attraverso il Portale dei Servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, utilizzando la funzione dedicata alla patente a crediti e ai requisiti ulteriori.

Il riferimento normativo è l’art. 5, comma 5, del D.M. n. 132/2024, secondo il quale i crediti ulteriori sono attribuiti al momento della domanda se il richiedente è già in possesso dei requisiti. Quando questi vengono acquisiti successivamente, il punteggio è aggiornato mediante la trasmissione telematica della relativa documentazione.

Infine, nel caso di requisiti costituiti da certificazioni con validità periodica, la loro eventuale perdita determina la sottrazione dei corrispondenti crediti.

 

 

FONTI             “LavoriPubblici.it”

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