Risposta entro 45 giorni dai dipartimenti di Palazzo Chigi e Ragioneria. Il parere può essere richiesto anche su progetti sotto le soglie dell’obbligo
Tra le novità introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36) un tema centrale è quello della governance in materia di partenariato pubblico-privato (Ppp). Occorre quindi partire dagli articoli 175 – in materia di programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio delle iniziative in Ppp – e 222 e 225, comma 16, che riscrivono il ruolo di Anac nel contesto del Ppp. Iniziamo intanto col ricordare che le amministrazioni dovranno adottare un programma triennale delle esigenze pubbliche idonee ad essere soddisfatte attraverso le forme di Ppp, con ciò garantendo visibilità e trasparenza nei confronti degli investitori istituzionali, operatori e collettività. Il ricorso al partenariato pubblico-privato dovrà essere tuttavia preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità, incentrata: 1) sull’idoneità della singola iniziativa a essere finanziata con risorse private ottimizzando il rapporto costi benefici;2) sull’efficiente allocazione dei rischi; 3) sulla capacità d’indebitamento dell’ente concedente. Come riporta la norma, tale valutazione confronta la stima dei costi e benefici del progetto durante tutta la durata dell’eventuale contratto di partenariato pubblico-privato rispetto al ricorso alternativo al contratto d’appalto.
Esercizio meglio noto come verifica del conseguimento del cosiddetto value for money, ovvero della realizzazione dell’iniziativa con efficienza, efficacia e risparmio di risorse pubbliche. Il legislatore, consapevole delle difficoltà che avrebbero incontrato larga parte degli enti concedenti ad eseguire in autonomia quest’analisi, non ha quindi lasciato sprovviste le amministrazioni di un sistema di governance solido al quale queste possano ricorrere.I progetti di interesse statale o finanziati con contributo pubblico il cui ammontare di lavori e servizi sia superiore a 50 milioni di euro e inferiori a 250 milioni di euro richiedono infatti un parere preventivo, non vincolante, ai fini della valutazione del Dipe (Dipartimento per la programmazione e coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri) sull’esistenza del value for money. Tale parere viene emesso di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro un termine di 45 giorni dalla relativa richiesta avanzata dalla singola amministrazione, termine adeguato che permette agli enti concedenti, che abbiano ricevuto una proposta del promotore, di rispettare il termine di 90 giorni (di cui all’articolo 193, comma 2 del Nuovo codice) per dichiarare o meno la fattibilità dell’iniziativa proposta. Anche per progetti che non rispettino i requisiti quantitativi e qualitativi sopra richiamati, là dove ritenuti dalle amministrazioni di particolare complessità, il parere può comunque essere richiesto.
FONTI Oriana Granato “Enti Locali & Edilizia”
