Porta Pia chiarisce inoltre che per gli affidamenti del Recovery anche dopo il 1° luglio 2023 continuano a valere le deroghe (al vecchio codice) introdotte dal Dl 77/2021
Nel complicato incrocio di norme che regolano gli appalti Pnrr continuano a prevalere le norme speciali previste dai decreti emanati ad hoc per accelerare gli investimenti del Recovery fund. In particolare, nonostante l’arrivo del nuovo codice appalti, saranno le norme speciali del decreto legge 77/2021 a dettare ancora la linea sia sul fronte delle gare per gli appalti finanziati dal Pnrr sia sul terreno degli obblighi di qualificazione dei Comuni non capoluogo, che per quanto riguarda gli appalti del Pnrr potranno fino alla fine dell’anno dribblare gli obblighi di qualificazione previsti dal nuovo codice e fare riferimento al regime speciale previsto in precedenza e confermato dal Dl 77 che consente di promuovere le gare ricorrendo a unioni di comuni, province e città metropolitane, centrali uniche di committenza istituite con consorzi o convenzioni con stazioni appaltanti qualificate.
Le precisazioni sono contenute nella circolare firmata ieri dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, con l’obiettivo di chiarire il regime giuridico applicabile agli appalti delle opere del Pnrr, anche dopo il 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo codice appalti.
Le norme da applicare agli appalti Pnrr dopo il nuovo codice
Il primo chiarimento contenuto nella circolare riguarda le norme da applicare per l’affidamento degli appalti Pnrr. La questione nasce dal fatto che i decreti che disegnano la corsia preferenziale per accelerare gli investimenti del Recovery (Dl 77/2021 e 13/2023) introducono una serie di semplificazioni nella forma di deroga al vecchio codice appalti (Dlgs 50/2016) che dal 1° luglio è però stato formalmente abrogato dal nuovo codice (Dlgs 36/2023). «Come se ne esce»: è stata la domanda sollevata dagli addetti ai lavori, se le norme derogate dalle norme speciali sul Pnrr non esistono più?
Il Mit risolve la questione chiarendo che prevalgono le norme speciali, «i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1° luglio 2023» dalle norme transitorie del nuovo codice (articolo 225, comma 8 del Dlgs 36/2023).
La conclusione, dunque, è che per «ragioni di certezza del diritto e di complessiva armonizzazione normativa» anche dopo l’entrata in vigore del nuovo codice, agli appalti del Pnrr (ivi comprese le infrastrutture connesse) continuano ad applicare le disposizioni speciali e dunque le deroghe previste dal dl 77/2021, senza tenere conto del nuovo codice.
Appalti dei Comuni non capoluogo
Anche sugli appalti dei Comuni non capoluogo il Mit conferma la linea che punta sulla prevalenza della corsia preferenziale disegnata dai decreti Pnrr rispetto all’entrata in vigore del Dlgs 36/2023. Qui entrerebbero in gioco gli obblighi di qualificazione delle stazioni appaltanti, che dal 1° luglio hanno messo in fuorigioco migliaia di Comuni sprovvisti dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’elenco tenuto dall’Anac (finora solo in tremila su oltre 36mila stazioni appaltanti hanno ottenuto l’ok).
Ecco che allora la circolare conferma che per gli appalti finanziati dal Pnrr (ma solo per questi) i Comuni non capoluogo potranno fare riferimento al regime speciale che hanno usato finora, che, per esempio, consente di continuare a bandire le gare tramite unioni di comuni e convenzioni. Questa deroga però, secondo quanto previsto dal Dl 77/2021, vale solo fino alla fine dell’anno.
Per evitare che, ottenuto questo via libera, gli enti pubblici finiscano per mettere da parte le ambizioni di qualificazione, magari sperando in successive proroghe, la circolare firmata da Salvini ribadisce l’invito ad «attivarsi tempestivamente per conseguire “a regime” i requisiti di qualificazione previsti dal d.lgs. n. 36 del 2023 e, dunque, dal rendersi pars diligentior nel richiedere l’accreditamento al nuovo sistema di qualificazione». Lo stesso invito ad attivarsi per tempo viene sottolineato in merito al regime di «qualificazione con riserva» che consente a tutta una serie di enti (unioni di comuni, province, regioni, comuni capoluogo di provincia e città metropolitane) di continuare a operare senza qualificazione fino al 30 giugno 2024.
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”
