Sono neutri i periodi di sospensione o riduzione tra il 1° luglio e il 31 dicembre
Oltre ai datori di lavoro agricoli, anche quelli dei settori edile, lapideo e delle escavazioni, tutelati dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo), nelle ipotesi in cui l’attività risenta di condizioni climatiche avverse potranno accedere più facilmente ai relativi trattamenti di sostegno al reddito.
Nella circolare 73/23, l’Inps, confermando la portata dell’articolo 1 del Dl 98/2023, ribadisce che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 determinati da eventi oggettivamente non evitabili (Eone) – al cui interno si collocano anche gli eventi meteo – i datori potranno ricorrere alla Cigo senza che i periodi rientrino nel limite di durata dei trattamenti di Cassa che l’articolo 12 del Dlgs 148/15 fissa in 52 settimane nel biennio mobile.
Con la disposizione del Dl 98/2023, quindi, limitatamente al secondo semestre dell’anno in corso i periodi di Cassa integrazione per Eone diventano neutri per tutti i destinatari della Cigo. Nella disciplina a regime, i datori dei settori edile, lapideo e delle escavazioni non possono contare sulla neutralizzazione.
Dal punto di vista operativo, mentre sul fronte della domanda di accesso alla Cassa nulla viene innovato, con la conseguenza che le aziende potranno continuare a seguire la prassi in uso, riguardo alle modalità di conguaglio relative ai trattamenti autorizzati in forza della novità apportata dal Dl 98/23, l’Inps fa sapere che i datori in questione dovranno utilizzare il codice che verrà loro comunicato dall’Inps tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente nel Cassetto previdenziale del contribuente. Nessuna novità anche per le autorizzazioni a pagamento diretto; l’Istituto, infatti, precisa che, per quanto attiene alla compilazione dei flussi Unicig, i datori dovranno attenersi alle consuete modalità.
L’Inps ricorda, infine, che i trattamenti di Cigo per Eone non scontano il contributo addizionale e che, per farvi ricorso, non serve che i lavoratori coinvolti possiedano, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore, un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione.
FONTI N. T. “Enti Locali & Edilizia”
