Ma – ricorda il Tar Lazio – richiede la presenza delle condizioni e i requisiti previsti dalla legge per il rilascio
Il titolo abilitativo non si perfeziona con il silenzio assenso (che è solo uno strumento di semplificazione amministrativa) ma richiede la presenza delle condizioni e i requisiti previsti dalla legge per il rilascio. Con questa motivazione il Tar del Lazio, con la sentenza numero n.13247/2023 ha respinto il ricorso di una persona contro il diniego della concessione in sanatoria da parte del Comune romano di Ariccia per alcuni abusi presenti in una casa a schiera costruita in difformità rispetto al progetto iniziale, poi venduta e su cui era stata chiesta la sanatoria. Tutto inizia quando, in forza di concessione edilizia del 1980, viene costruito un villino nel territorio di Ariccia. Dopo l’ultimazione dei lavori, «avendo compiuto alcune opere non previste nel progetto originario, la Società presenta domanda di condono». Nel 1986 l’immobile viene acquistato dall’attuale proprietario che nel 2003 produce la documentazione necessaria relativa la procedimento. Il Comune esprime parere favorevole con determinazione del2004 pubblicata e comunicata «come per legge alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio e ai proprietari delle singole unità immobiliari».
Nella definizione della pratica però c’è anche un sopralluogo della Polizia municipale che, assieme al personale dell’ufficio tecnico da cui emergono «discrasie tra le opere oggetto di domanda di condono e quelle effettivamente presenti sui luoghi». Come ricostruisce la sentenza, riportando il verbale «è stata accertata la presenza di ulteriori abusi». Opere che riguardano un cambio di destinazione d’uso della cantina per cui, a sentire l’amministrazione comunale, è necessario un titolo edilizio. Quindi la comunicazione del Comune che informa il ricorrente dell’impossibilità di procedere all’accoglimento dell’istanza. Nel 2008 una comunicazione con cui si evidenzia che « il condono è stato denegato con riferimento agli ulteriori abusi contestati (realizzati dopo la data del 31.12.1993) ed è stato concesso per il resto, subordinando la procedibilità della sanatoria alla rimozione degli abusi denegati». Segue il ricorso al Tar. Peer il ricorrente, come scrive nel ricorso, «il procedimento per la sanatoria de qua dovrebbe ritenersi positivamente concluso per il decorso del termine previsto dalla normativa applicabile per il c.d. silenzio assenso».
Per i giudici il ricorso è privo di fondamento. « Deve in primo luogo precisarsi che non può nella specie ritenersi perfezionato il silenzio assenso sull’istanza di sanatoria – scrivono i giudici nel dispositivo -. Come ha ribadito recentemente questa Sezione (II bis, 5.1.2023, n. 219), in materia di edilizia il silenzio assenso costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa, e non già di liberalizzazione, con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo stesso. Pertanto, la formazione del silenzio assenso è esclusa allorché l’istanza di condono non possiede i requisiti sostanziali per il suo accoglimento». Quanto al passaggio sulle opere realizzate e quindi alle modifiche i giudici sottolineano che «il cambio di destinazione d’uso (in questo caso con opere) tra diverse categorie funzionali comporta un differente carico urbanistico e, come già rilevato in precedenza, il mutamento delle dimensioni di alcune finestre determina una modifica della sagoma; da qui la necessità di uno specifico titolo edilizio». Ricorso respinto.
FONTI Davide Madeddu “Enti Locali & Edilizia”
