Allungato il catalogo dei delitti che possono vedere chiamate in causa le imprese per la condotta dei propri dipendenti, manager in testa
Stretta sui reati ambientali. In sede di conversione del decreto legge che contiene un ampio intervento sulle intercettazioni, al voto di fiducia oggi alla Camera, è stata inserita anche una serie di misure penali di contrasto alla criminalità ambientale. Non solo, per rafforzare la trasparenza delle gare pubbliche a venire previsto è anche un allungamento della lista dei reati presupposto, il catalogo dei delitti che possono vedere chiamate in causa le imprese per la condotta dei propri dipendenti, manager in testa.
Innanzitutto, si aggrava la fattispecie dell’abbandono di rifiuti, dove scatta la trasformazione da illecito amministrativo (con sanzione da 300 a 3.000 euro) a reato contravvenzionale punito con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi.
Si interviene poi sulla confisca allargata, ampliando l’area dei reati che consentono, nel caso di condanna o patteggiamento, la confisca del denaro o dei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui ha la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito (confisca in casi particolari, articolo 240 bis del Codice penale), sino a comprendere:
– l’inquinamento ambientale (articolo 452-bis Codice penale);
– la morte o lesioni come conseguenza del delitto di
inquinamento ambientale (articolo 452-ter);
– il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
(articolo 452 sexies);
– le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (articolo 452 quaterdecies).
Modificato poi il secondo comma dell’articolo 452-bis, in materia di circostanze aggravanti del delitto di inquinamento ambientale, per trasformare in circostanza aggravante a effetto speciale del delitto di disastro ambientale, con aumento della pena da un terzo alla metà, la condotta di chi ha prodotto il disastro in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
Inserita poi, a tutela delle medesime aree, un’ulteriore circostanza aggravante a effetto speciale, con aumento della pena da un terzo a due terzi, il deterioramento, la compromissione o la distruzione di un habitat causati dall’inquinamento.
Spazio poi a un intervento sulla responsabilità amministrativa degli enti, in particolare sull’articolo 24 (che prevede la responsabilità per indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), inserendo fra i reati presupposto anche i delitti di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Inserito poi anche il delitto di trasferimento fraudolento di valori (articolo 512 bis del Codice penale), con sanzione amministrativa da 250 a 600 quote.
In sede di conversione poi le commissioni parlamentari hanno anche inserito modifiche al Codice di procedura penale, intervenendo sui poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per renderli maggiormente incisivi nell’ambito della lotta alla criminalità organizzata in campo informatico. Viene così individuata una serie di gravi reati informatici in relazione ai quali il procuratore nazionale antimafia potrà esercitare i medesimi poteri e avrà le medesime prerogative (in materia di contrasto tra pubblici ministeri sullo svolgimento delle indagini, di coordinamento delle attività investigative, di rogatorie internazionali, per esempio) che già gli sono riconosciuti per i classici reati di criminalità organizzata. Esteso anche il perimetro operativo delle azioni sotto copertura effettuate dalla polizia giudiziaria per contrastare la pirateria informatica.
FONTI Giovanni Negri “Enti Locali & Edilizia”
