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Garanzia definitiva, niente aumento proporzionato al ribasso per i contratti sottosoglia

 

Il chiarimento del Mit in risposta al quesito posto da un’amministrazione

 

L’aumento progressivo della garanzia definitiva in base alla percentuale di ribasso superiore al 10% non si applica agli appalti sottosoglia europea. Il chiarimento, importante per stazioni appaltanti e imprese impegnate nei contratti pubblici di taglia medio-piccola, arriva dal servizio di supporto giuridico del ministero delle Infrastrutture con il parere n. 2129/2023.

La norma confermata per gli appalti soprasoglia dal nuovo codice (Dlgs 36/2023, articolo 117, comma 2) prevede l’aumento progressivo della garanzia definitiva (pari al 10% dell’importo contrattuale) in maniera proporzionale al ribasso, se lo sconto proposto dall’impresa supera il 10 per cento. In particolare l’aumento è di un punto percentuale per ogni punto percentuale d sconto superiore al 10 per cento. Se lo sconto supera il 20% l’importo della progressione raddoppia (due punti percentuali per ogni punto percentuale superiore al 20%). L’obiettivo, viene esplicitato nel codice, è «salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati».

Per quanto riguarda gli appalti sottosoglia la garanzia definitiva opera in misura del 5% e può anche essere non richiesta, laddove l’ente motivi con sufficiente ragionevolezza la scelta. Per i tecnici del Mit è chiaro che il fatto che la clausola dell’aumento progressivo sia stata proposta solo soprasoglia esclude la possibilità che la norma possa essere estesa per analogia anche agli appalti medio-piccoli. Inoltre, viene chiarito sempre nel parere, la quantificazione della garanzia del 5% «è da considerarsi esaustiva, nel senso che non si applicano né gli aumenti né le riduzioni previsti per il soprasoglia».

 

 

FONTI     Mauro Salerno     “Enti Locali & Edilizia”

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