Il Consiglio di Stato chiarisce che il termine decennale per il Comune parte in un caso dal rilascio del permesso, nell’altro dalla fine dei lavori
Fin quando perdura il diritto del Comune di ri-conteggiare l’importo del contributo di costruzione? Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 11022 del 19 dicembre 2023 (di cui avevamo dato notizia anche in questo articolo) ritorna su un argomento molto articolato e controverso (tanto da necessitare di una pronuncia dell’Adunanza Plenaria nel 2018) per chiarire che il termine di prescrizione decennale entro cui il Comune può far valere un diritto al riconteggio è diverso a seconda che si tratti della quota relativa a oneri di urbanizzazione o a quella afferente il costo di costruzione.
Ma andiamo con ordine: il contributo di costruzione è la prestazione patrimoniale imposta dalla legge a fronte del rilascio di un permesso di costruire ed è disciplinato dall’articolo 16 del Testo Unico dell’Edilizia, che lo definisce come il contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, enucleando così le due principali voci di costo che lo compongono.
Il conteggio del contributo avviene sulla base di parametri regolamentari e tabellari prestabiliti (regionali o comunali) e può essere rideterminato solo in caso di errori di calcolo da parte del Comune. Il termine per l’accertamento di eventuali errori di calcolo è di dieci anni (termine ordinario di prescrizione), decorso il quale non è più possibile richiedere una rettifica.
Ma qual è il momento da cui inizia a decorrere il termine? Il termine di dieci anni scatta quando il diritto di credito del Comune diventa esigibile, ossia può essere fatto valere e, per individuare il momento di decorrenza, occorre tenere distinte le due voci del contributo sopra indicate (oneri e costo). Infatti, la peculiarità della prescrizione connessa al contributo di costruzione sta nel fatto che sono due i momenti in cui il relativo credito diviene esigibile, essendo differenti i momenti di esigibilità della quota afferente agli oneri di urbanizzazione e di quella relativa al costo di costruzione,
La prima è regolata dal comma 2, del TUE che lo “La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata”: il credito è esigibile quindi al rilascio del permesso.
La seconda trova la sua disciplina nell’art. 16, comma 3, d.P.R. 380/2001 che stabilisce “la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione”.
Pertanto, come affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza in commento, la prescrizione decennale del diritto di credito, in caso di errore nel calcolo al momento del rilascio del permesso di costruire, decorre differentemente a seconda che si tratti della “quota oneri” o della “quota costo”. Nel primo caso i dieci anni vanno contati dal momento del rilascio del permesso, nel secondo dal termine di fine lavori (o in quello più breve, se la quota inerente il costo è stata versata prima).
Si tratta di due momenti che possono divergere anche di molto: infatti, la conclusione dei lavori può avvenire anche a distanza di un quinquennio (a volte anche di più, se i termini vengono prorogati) rispetto al momento del rilascio del titolo.
Si tratta quindi di valutazioni non immediate, che necessitano di analisi puntuali della storia autorizzativa di un determinato cantiere, valutando le date di comunicazione di fine lavori, se vi sono state proroghe, se sono intervenute varianti e di quale natura ecc, restando inteso che questa indagine puntuale dovrà essere eseguita solo per la “seconda” parte del contributo, atteso che l’identificazione del termine di decorrenza decennale è molto più semplice per la voce “oneri”, corrispondente alla data di rilascio del titolo
FONTI Carmen Chierchia “Enti Locali & Edilizia”
