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Incentivi 2% anche a profili professionali non tecnici

 

Corte dei Conti: bonus sicuramente possibili per l’attività diretta alla predisposizione dei documenti di gara richiamata nell’allegato I.10

 

La recente delibera della    Corte dei Conti, sez. reg. della Toscana n. 3/2024   fornisce alcune importanti risposte in tema di incentivi e, in particolare, in relazione ai soggetti e correlate «famiglie» (ex profili professionali) di appartenenza che possono legittimamente percepire il compenso ora disciplinato, nel nuovo codice dei contratti, nell’articolo 45

 

I quesiti
In particolare, uno dei quesiti mira ad avere chiarimenti sulla possibilità, o meno, di incentivare «il personale dipendente non appartenente alla famiglia professionale relativa ai profili professionali «tecnici» (…) sia ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che dell’articolo 45 del D.lgs. n. 36/2023».

Inoltre, in caso di risposta positiva prosegue l’istante, si richiede un ulteriore dettaglio sulle attività incentivabili (ora tassativamente fissate nell’allegato I.10 del nuovo codice).

In specie se siano incentivabili le attività attinenti:

• alla predisposizione dei documenti di gara, alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale (adesso triennale) degli acquisti di beni e servizi;

• alla collaborazione di supporto ai RUP o ai DEC per i lavori pubblici, per gli acquisiti di beni e servizi e, dal 1° luglio 2023 (data di efficacia delle disposizioni del nuovo codice dei contratti e dunque anche dell’art. 45 e del relativo allegato I.10 sopra citati), per gli affidamenti diretti, le concessioni, per i partenariati pubblico-privato, qualora fossero già state accantonate le risorse finalizzate all’incentivazione tecnica.

 

La risposta
La sezione evidenzia che ai fini dell’attribuzione dell’incentivo non rileva il profilo professionale tecnico («anche se di regola presente») ma «la concreta esplicazione di attività tecniche legate alla procedura contrattuale (anche se esplicata da collaboratori amministrativi)». Sulle attività incentivabili, poi, il collegio ricorda che tanto dalla lettura del pregresso articolo 113 quanto dall’attuale disposizione il riferimento è sempre ed esclusivamente a «tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione».

Non a caso, si ricorda che prima di procedere con la corresponsione degli incentivi è necessaria una verifica/accertamento «delle specifiche attività, o delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti». Nel personale incentivabile, quindi, ed emerge dalle disposizioni citate, risulta espressamente prevista l’incentivazione dei «collaboratori» del Rup e dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, senza specificarne il profilo tecnico o amministrativo (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 40/2018).

Già la Corte dei conti ha avuto modo di affermare (Sez. reg. di controllo per la Liguria, deliberazione n. 1/2022) che dalla normativa emerge l’intento del legislatore di ampliare «il novero dei beneficiari» a prescindere appunto dal profilo di appartenenza, «coinvolto nelle diverse fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione (…) all’esecuzione del contratto» (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2017).

Sulle domande specifiche circa le attività incentivabili, la delibera rammenta che risulta sicuramente incentivabile l’attività diretta alla predisposizione dei documenti di gara espressamente richiamata nell’allegato I.10 (non anche la predisposizione dei programmi triennali dei lavori e per l’acquisto di beni e servizi).

Positiva è anche la risposta sulla possibilità di erogare gli incentivi in caso di affidamento diretto e sulla concessione. Il superamento dell’orientamento negativo, ricorda il collegio, è avvenuto per la nuova formulazione della norma (visto che non si richiama più la gara ma l’affidamento e si usa l’espressione «ente concedente»). Altresì incentivabili sono anche le attività svolte per il partenariato pubblico/privato.

A tal riguardo, ad epilogo della delibera, si precisa che dagli elementi tratti dalla relazione illustrativa del Consiglio di Stato, «è possibile affermare che il partenariato -pubblico privato, definito secondo i criteri previsti dal comma 1 dell’art. 174 del D.lgs. 36/2023 (…) è un’operazione economica nella quale può essere prevista l’applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche» a condizione che si tratti delle attività tassativamente indicate nell’allegato I.10 e che gli incentivi siano «a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti», come prescritto dal comma 1 dell’art. 45.

 

 

FONTI      Stefano Usai       “Enti Locali & Edilizia”

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