Anche norme su subappalti e pagamenti tra le misure della bozza di decreto per gli investimenti del Recovery. Obblighi di assunzione del 30% di donne e giovani limitati ai «settori speciali»
La corsia preferenziale disegnata dal decreto legge 77/2021 per agevolare la realizzazione degli investimenti del Pnrr continuerà a essere valida anche per gli interventi usciti dal Recovery, a seguito della revisione del piano presentata dal Governo lo scorso anno e approvata dall’Ecofin lo scorso 8 dicembre dopo una lunga trattativa con Bruxelles. È questa una delle novità contenuta nella bozza del nuovo decreto legge sul Pnrr che il Consiglio dei ministri si appresta ad esaminare. Nel testo, che al momento conta già 49 articoli, ci sono moltissime altre novità in tema di appalti e infrastrutture, incluso un ricco capitolo sulla sicurezza del lavoro che comprende misure per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare, con norme su subappalti e pagamenti e l’arrivo della patente a punti nei cantieri. Tra le novità anche la scelta di confinare le misure sulle pari opportunità sugli appalti (con l’obbligo di assumere almeno il 30% tra giovani e donne), inaugurate proprio con le norme sul Pnrr, ai contratti relativi ai cosiddetti «settori speciali» (trasporti, acqua, energia) lasciando fuori gli appalti dei settori ordinari.
Norma salva cantieri definanziati
A mantenere l’ombrello delle norme speciali previste per gli investimenti Pnrr anche agli «interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del Pnrr, in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin dell’8 dicembre 2023» è l’articolo 12 della bozza di decreto.
La norma dovrebbe fare salve le «procedure di affidamento» e «i contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi», le procedure e i contratti «in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte». Queste nome varranno soltanto per gli appalti di lavori, inclusi i contratti integrati di progettazione e lavori e si applicano anche alle 10 grandi opere previste dall’allegato IV del Dl 77/2021 in corso. «A tal fine – specifica ala bozza di decreto -, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione» alla data di entrata in vigore del provvedimento in bozza.
Oltre alle semplificazioni la norma relativa agli appalti usciti dal Pnrr dopo l’ultima revisione del piano fa salve anche le assegnazioni per il caro-materiali a valere sul «Fondo per l’avvio di opere indifferibili», «purché detti interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni pubbliche».
Va ricordato che in seguito alla revisione del piano approvata dal Consiglio Ecofin dell’8 dicembre scorso sono stati definanziati interventi, per un valore pari a 15,9 miliardi con l’impegno a realizzarli comunque utilizzando fondi nazionali. La decisione aveva sollevato malumori, soprattutto tra gli enti locali, perché includeva l’uscita dal dal Pnrr 6 miliardi destinati agli interventi per l’efficienza energetica e la valorizzazione del territorio nei Comuni, 3,3 miliardi per progetti di rigenerazione urbana, 2,5 miliardi per i piani urbani integrati e oltre 1,2 miliardi per la lotta contro il dissesto idrogeologico. La revisione ha portato allo spostamento dei fondi su altri interventi con la creazione di un nuovo capitolo di investimenti dedicato alla transizione energetica.
Pari opportunità solo nei settori speciali
Farà forse discutere la norma inclusa nella bozza di decreto che prevede di limitare l’applicazione delle misure di parti opportunità previste dagli articoli 47 e 50 del Dl 77/2021 solo agli appalti dei cosiddetti settori speciali. La novità è prevista sempre all’articolo 12 della bozza di decreto e si applica «agli investimenti ovvero agli interventi avviati a far data dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del Pnrr». In particolare a creare difficoltà finora è stata la norma che prevede «l’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto» tramite l’impiego di donne e giovani, nei cantieri. dove assicurare una consistente presenza femminile si sta rivelando più difficile del previsto per le imprese.
Patente a punti nei cantieri
Dal primo ottobre 2024 scatterà l’obbligo di detenere una patente a punti per le imprese per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente, si legge all’articolo 37 della bozza del provvedimento, «è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro» in base a una serie di requisiti tra cui gli obblighi di formazione e il possesso di Durc e Durf. La patente, «è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente» alle imprese e ai lavoratori autonomi «di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti». «La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo» La patente a punti per la sicurezza sul lavoro potrà essere decurtata di 20 punti in caso di morte del lavoratore (-15 crediti per un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale e -10 crediti per un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni) ma si potrebbe anche sospendere la patente «fino a un massimo di 12 mesi».
Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, si legge nella bozza del provvedimento, «può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al presente comma deve riportare i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti».
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”
