Lo ricorda il Tar Lazio precisando che l’impostazione è confermata anche da nuovo codice appalti
La verifica del possesso del requisito di idoneità professionale prescritta dall’art. 83, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 50/2016 impone esclusivamente di accertare la corrispondenza tra le attività indicate nell’iscrizione alla Camera di Commercio e l’oggetto dell’appalto, da valutarsi in termini di coerenza e compatibilità complessiva e sostanziale, e non di perfetta «perfetta e assoluta sovrapponibilità». Tanto più allorché la lex specialis richieda l’iscrizione per attività «coerenti » e non «coincidenti » con quelle oggetto dell’appalto (Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2023 n. 529).
Lo ha rilevato il Tar Lazio, con la sentenza 3807/2024, sulla base della constatazione che la funzione dell’iscrizione al registro della Ccia è certificare l’esistenza, la concreta operatività e le attività prevalenti svolte degli operatori economici, e, di conseguenza, la misura della loro capacità di agire in relazione alle attività oggetto dell’affidamento, al fine di «filtrare l’ingresso in gara dei concorrenti, ammettendo solo quelli forniti di una professionalità coerente con quella richiesta dalla stazione appaltante (in tal senso Cons. di Stato, 5170/2017, 5257/2019).
Il principio di ammissione alle gare pubbliche dei soli concorrenti in possesso di una determinata qualificazione professionale deve essere, tuttavia, contemperato con i principi di massima partecipazione e concorrenzialità.
In ragione di ciò i requisiti di ammissione, come tutti gli strumenti di realizzazione dell’interesse pubblico, devono essere strutturati nel rispetto dei principi di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.. Di conseguenza la disciplina di gara e le attività degli organi chiamati a gestirla devono essere calibrate in modo da ottenere le migliori condizioni di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, da parte di soggetti affidabili sotto il profilo morale e professionale ed in possesso delle competenze, conoscenze e strutture necessarie a garantirne la corretta esecuzione, senza determinare indebite restrizioni del principio del favor partecipationis.
La salvaguardia delle condizioni di piena concorrenzialità nel mercato non costituisce, infatti, esclusivamente un principio formale, ma un concreto strumento che contribuisce all’interesse pubblico alimentando la competizione tra i partecipanti alle procedure di gara, in modo da spingerli ad offrire condizioni più vantaggiose per l’amministrazione aggiudicatrice. Non a caso il legislatore enuncia espressamente «l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti » indicandolo come limite invalicabile alla discrezionalità della stazione appaltante.
Di contro l’eccesso di zelo nella selezione dei concorrenti attraverso la configurazione di requisiti eccessivamente restrittivi non garantisce un maggiore o migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico, poiché comporta una ingiustificata compressione del principio di concorrenza, che potrebbe pregiudicare il conseguimento delle migliori condizioni (tecniche ed economiche) possibili, poiché determinerebbe l’effetto di escludere dalla gara soggetti in grado di soddisfare gli standard qualitativi e quantitativi necessari alla idonea esecuzione dell’appalto oggetto di aggiudicazione.
Pertanto, con specifico riferimento all’accertamento dei requisiti di idoneità professionale, il confronto tra l’attività svolta dai concorrenti certificata dall’iscrizione camerale e quella oggetto della procedura di gara deve essere svolto in coerenza con i principi di adeguatezza, proporzionalità e concorrenza.
Ciò che conta è accertare che l’impresa sia validamente costituita ed eserciti nel settore di attività economica o nel segmento di mercato o professionale in cui rientrano le prestazioni oggetto del contratto da affidare, e a tal fine le clausole della disciplina di gara che richiedono l’iscrizione alla camera di commercio mirano ad accertare l’idoneità del concorrente ad eseguire le prestazioni oggetto di affidamento secondo adeguati standard di qualità ed efficienza, mediante la certificazione camerale o documentazione equipollente che attesti una specifica esperienza professionale nel settore, maturata attraverso il concreto ed effettivo svolgimento di un’attività non differente da quella oggetto della gara (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 262).
Le disposizioni in materia di iscrizione nel registro delle imprese, infatti, fanno carico agli operatori economici di dichiarare la propria attività prevalente d’impresa, indicando la data di effettivo inizio, modifica, cessazione, nonché di descrivere l’attività primaria e l’eventuale attività secondaria «effettivamente esercitata » e rendono rilevanti ab externo soltanto i fatti regolarmente iscritti (cfr. in particolare, art. 2188 c.c.; art. 8 della legge 28 dicembre 1993, n. 580; d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione del detto art. 8; D.M. del Ministero Sviluppo Economico, pubblicato in G.U.R.I. n. 260/13 S.O. n. 76, art. 2193 c.c.).
È per questo che l’accertamento della consolidata esperienza nel settore costituisce una precondizione per l’ammissione alla gara, un prius logico e giuridico rispetto alla verifica del know how specifico e della solidità finanziaria del concorrente più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara.
Al riguardo la sentenza rileva che tale impostazione risulta confermata anche «dalle indicazioni contenute nel nuovo codice dei contratti pubblici (cfr. la Relazione illustrativa al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) ».
Di conseguenza alla luce delle delineate coordinate normative la stazione appaltante deve identificare il contenuto concreto delle attività che intende affidare attraverso la procedura di gara e dei requisiti di idoneità professionale necessari per eseguirle correttamente, e verificarne la corrispondenza con le attività per la quale il concorrente risulta iscritto al registro camerale, ed in particolare con l’attività qualificante dell’impresa nei confronti dei terzi, ossia con quella effettivamente svolta, che denota l’esperienza specifica nel relativo settore (ex multis, Cons. Stato, V, 18 gennaio 2016 n. 120; IV, 2 dicembre 2013 n. 5729).
In particolare l’accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l’oggetto del contratto di appalto non può fare riferimento esclusivamente all’attività prevalente indicata dai codici Ateco, ma deve basarsi sul confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale in merito all’attività in concreto espletata e documentata dell’operatore economico e l’oggetto del contratto di appalto (cfr. Cons. di Stato, nn. 6431/2019 e 5257/2019).
Tanto basta ad accertare il possesso di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto di aggiudicazione, attraverso la verifica della corrispondenza tra «le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto del contratto d’appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste ».
Tanto più se si considera che l’effettiva capacità dell’impresa di eseguire le prestazioni contrattuali è «integrata e completata » dai, prescritti requisiti speciali, sicché è con riferimento a detto ultimo requisito, e non a quello di idoneità professionale isolatamente considerato, che deve guardarsi per verificare l’effettiva qualificazione professionale dei concorrenti a svolgere le prestazioni oggetto di appalto.
Al riguardo la sentenza rileva che « in presenza di una chiara lettera della lex specialis che richiede espressamente una iscrizione CCIAA per attività coerenti (e non coincidenti) con quelle oggetto dell’appalto », appare evidente che la certificazione CCIAA debbaritenersipienamen6te idonea a comprovare il possesso da parte dell’aggiudicataria del requisito di idoneità professionale richieste dalla disciplina di gara chiesto dalla disciplina speciale «e, dunque, della capacità di agire per le attività declinate nel certificato camerale e coerenti con quelle dedotte in appalto ».
Di contro richiedere «una perfetta e assoluta sovrapponibilità » oggetto del contratto di appalto e competenza ed esperienza certificata del concorrente, «porterebbe ad ammettere in gara i soli operatori aventi un oggetto pienamente speculare, se non identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidarsi, con conseguente ingiustificata restrizione della platea dei partecipanti».
La stazione appaltante deve, pertanto, accertare la coerenza dell’attività certificata dall’iscrizione camerale e quella descritta dalla legge di gara attraverso «una valutazione di compatibilità in senso lato ».
Ciò non significa, tuttavia, che per integrare il requisito richiesto basti una generica attinenza dell’oggetto sociale con le attività indicate dalla legge di gara, in quanto il possesso della qualificazione richiesta dalla stazione appaltante presuppone una inerenza evidente tra l’attività certificata dall’iscrizione camerale e quella oggetto dell’affidamento, da valutarsi «in virtù di una considerazione non già atomistica, parcellizzata e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto ».
FONTI Dario Immordino “Enti Locali & Edilizia”
