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In-house, tra gli elementi del controllo analogo il diritto di informazione del socio

Ha diritto di accedere ai verbali del Cda della controllata, anche quando interessano operazioni delle società indirette che svolgono servizi pubblici in favore dell’ente

 

Un Comune ha posto un quesito all’Anac sui principi di trasparenza dell’azione della Pa riguardo il raggio di azione del controllo esperibile come socio di una società in house. In particolare, veniva domandato se il socio pubblico potesse vantare diritto di accesso ai verbali del Cda della società controllata con cui si disponeva la revoca dell’acquirente unico della società controllata dall’inhouse alla quale erano affidate in appalto alcune attività del ciclo rifiuti (le attività di raccolta) svolte nel territorio dell’ente comunale medesimo.

Di interesse il Parere dell’Autority (Atto del Presidente 221/2024) in virtù del particolare rapporto derivante dal modello inhouse, anche con riferimento a società non direttamente controllate dall’ente che, tuttavia, svolgono per lo stesso parte del servizio pubblico affidato alla società diretta inhouse.

 

Il raggio di azione del controllo dell’ente pubblico

Nel caso di specie, secondo l’Autority la società a valle controllata costituisce espressione di un disegno amministrativo attuativo del modello inhouse dato che la stessa è direttamente incaricata di svolgere parte dell’attività di servizio pubblico nel territorio del Comune di riferimento.

Trova, quindi, rilievo il diritto all’informazione del socio esercitato sulla società inhouse, quale espressione del controllo analogo, in relazione ad atti che riguardano la gestione del servizio e, nel caso di specie, l’indirizzo relativo a una società a valle controllata dalla medesima inhouse. Secondo Anac, spetta all’ente socio della inhouse il compito di fornire indicazioni/indirizzi alla predetta società per la designazione dell’amministratore Unico della società da questa controllata che svolge parte del servizio pubblico.

Non trovano, dunque, applicazione i limiti al diritto di informazione dei soci di Spa di cui all’articolo 2422 del codice civile proprio in considerazione della specialità che regola le società in house providing e dei poteri che fanno capo al controllo analogo; regole speciali e requisiti rigorosi di controllo anche in deroga alle normali norme societarie in materia di controllo (Cassazione civile, Sezione V, sentenza 11 gennaio 2018 n. 456).

Ad avvalorare la tesi dell’Autority, ci sono anche le clausole di cui ai patti parasociali della società inhouse esaminata che, pur prevedendo le funzioni del comitato unitario, il quale esprime pareri preventivi obbligatori e vincolanti sulle decisioni più importanti della società inhouse, non escludono il diritto informativo dei singoli soci; bensì lo stesso statuto della società prevede l’obbligo di trasmissione, a ogni socio, delle informazioni e/o degli atti utili o necessari all’esercizio di attività amministrative o di controllo o all’acquisizione di elementi conoscitivi sia riferiti alla società che alle società da questa partecipate.

Obbligo, in questo caso, ritenuto essenziale dall’Autority affinché possa esercitarsi il controllo analogo congiunto: se i Soci non vengono messi a conoscenza (diritto e obbligo di informazione) gli stessi non possono correttamente far valere le proprie istanze propulsive nei Comitati con conseguente limitazione della portata del controllo analogo.

 

Conclusioni

Secondo l’Autority al socio pubblico della inhouse deve essere riconosciuto, quale espressione del controllo analogo, il diritto di ottenere le informazioni e i documenti richiesti che, peraltro, interessano la società (anche indiretta) che gestisce i servizi nel territorio di competenza, salvo l’eccezione data da specifiche e ben motivate ragioni che attengano a esigenze di riservatezza o a altri segreti tutelati dall’ordinamento.

Viceversa, il diritto del socio si estende a tutte le informazioni che, anche per ragioni finanza pubblica, possono consentire ai soci la valutazione dell’andamento della società in cui partecipano, confermando in tal modo il diritto superiore del socio rispetto ad altri diritti della società che solo per ragioni di riservatezza potrebbero non essere trasmessi.

 

 

FONTI    Ciro D’Aries e Alberto Ventura    “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News