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Equo compenso, ingegneri e architetti provano a «sminare» il parere Anac

Le indicazioni di Busia sull’operato della Asl di Salerno, sottolineano Cni e fondazione Inarcassa, riguardano un caso specifico. Ma resta l’incertezza normativa, sottolineata per primo da questo giornale

 

Il parere di precontenzioso   n.101/2024    rilasciato dall’Anac sulla mancata esclusione dalla gara relativa ai lavori dell’ospedale San Giovanni di Dio di Salerno di operatori economici che hanno formulato un ribasso che, oltre alle spese, ha coinvolto anche la quota che attiene al compenso professionale dei progettisti, riguarda «un caso specifico» e non costituisce un «via libera a gare senza equo compenso». Lo afferma il Consiglio degli ingegneri in una nota nella quale si ribadisce che la norma sull’equo compenso «è chiara, e altrettanto chiaro è l’orientamento del legislatore, in particolare per quanto riguarda il tema dei ribassi che si possono applicare soltanto alla componente delle spese e non al compenso professionale di chi si occupa della progettazione. Su questo punto non sono ammessi passi indietro».

«L’assenza di chiare indicazioni normative – spiega il Cni – e di orientamenti giurisprudenziali consolidati circa i rapporti tra la normativa sull’equo compenso stabilita dal nuovo Codice Appalti e le procedure di gara dirette all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, scrive Anac, impedisce che possa operare il meccanismo dell’eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa essere disposta l’esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale». D’altra parte, gli ingegneri ricordano che «la stessa Anac ha previsto espressamente l’applicazione dell’equo compenso nel suo bando-tipo che è inteso come vincolante per le stazioni appaltanti».

Il Consiglio degli ingegneri sottolinea come «il parere Anac si riferisca ad un caso del tutto particolare, che chiama in causa una lex specialis, quella relativa al caso dell’ospedale di Salerno, che contiene una lacuna in riferimento proprio all’applicazione dell’equo compenso. Anac si limita a dire che non è possibile, in questo caso specifico, attivare il meccanismo di eterointegrazione del bando di gara. D’altra parte, la Legge n.49/2023 afferma che, a fronte di un ribasso eccessivo, non è nullo il contratto ma solo la clausola del valore. Quanto sostiene Anac, dunque, è corretto. La gara non può essere annullata, ma impugnata a posteriori dall’aggiudicatario in sede civile».

Lo stesso messaggio è arrivato da Fondazione Inarcassa. «Desideriamo tranquillizzare architetti e ingegneri liberi professionisti, nonchè i Rup – afferma il presidente di Fondazione Inarcassa Andrea De Maio – e chiarire la natura del parere pubblicato da Anac che attiene al principio di eterointegrazione della lex specialis. Questo principio è utilizzato in casi eccezionali per colmare una lacuna del bando di gara ricorrendo ad altra norma o istituto. Questo chiarimento è necessario a seguito di un’interpretazione diffusa ieri, in seguito alla delibera 28 febbraio 2024, n. 101 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione non aderente al dettato normativo, che arrivava a ipotizzare la possibilità di gare senza equo compenso».

Restano inalterate però le incertezze sull’applicabilità delle norme sull’equo compenso ai contratti pubblici, sottolineate per primo da questo giornale,  e     ora segnalate anche dal presidente dell’Anac Busia prima in Parlamento e poi attraverso il parere sulla legittimità del comportamento dell’Asl di Salerno.

 

 

FONTI      El &E       “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News