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Gare, il Cig va acquisito dalla stazione appaltante delegata a svolgere la procedura

La precisazione dell’Anac in risposta a un quesito posto da un ente riveste particolare importanza nel quadro della qualificazione delle stazioni appaltanti e degli appalti finanziati da Pnrr e Pnc

 

L’Autorità Anticorruzione ha aggiornato le Faq (D5) sulla digitalizzazione affrontando, anche, la questione della competenza sull’acquisizione del Cig in caso di delega della fase pubblicistica relativa all’avvio della procedura di gara. Il riscontro, effettivamente, riveste grande importanza soprattutto in relazione al processo di qualificazione delle stazioni appaltanti e anche in relazione agli appalti finanziati anche solo in parte dal Pnrr/Pnc considerato che la durata della disciplina “semplificata”, per questo tipo di appalti, trova applicazione fino al 30 giugno 2024 (così l’art. 8, comma 5 Dl 215/2023 convertito con legge 18/2024).

In relazione a questo tipo di appalti è bene rammentare che i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere con i contratti, anche se risultassero qualificati, solo nei limiti in cui è consentito l’affidamento diretto disciplinato, però, non dal nuovo codice ma dal Dl 76/2020 ovvero infra 139 mila euro per forniture e servizi e infra 150 mila euro per lavori.

Per importi pari o superiori all’importo richiamato ai sensi di quanto previsto nell’articolo 1, comma 1 lettera a) del Dl 32/2019 (come modificato dal Dl 176/2022, convertito con legge 6/2023) il comune non capoluogo deve procedere «attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi (…) ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi». In relazione, invece, agli appalti non Pnrr/Pnc, trovano applicazione le nuove dinamiche della qualificazione delle stazioni appaltanti. Pertanto la stazione appaltante non qualificata (o qualificata per un dato livello non adeguato all’appalto/concessione da avviare) è tenuta a delegare le procedure di aggiudicazione.

Diventa rilevantissimo pertanto comprendere a chi competa l’acquisizione del Cig e la gestione successiva nel caso in cui nella procedura intervengano due distinti soggetti giuridici (la stazione appaltante che delega l’appalto e la stazione/centrale di committenza che procede concretamente).

 

Il riscontro
Nel quesito (Faq D5), pertanto, si pone la questione relativa a chi competa l’acquisizione del codice identificativo della gara e precisamente «In caso di delega, quale stazione appaltante è titolare dell’avvio della procedura di affidamento, ivi inclusa l’acquisizione del CIG?».

Nel riscontro si puntualizza che il presidio sull’acquisizione del Cig è in capo alla stazione appaltante delegata (che evidentemente risulta abilitata ad effettuare la gara o per effetto del regime della qualificazione o, come nel caso di cui si è detto per effetto di abilitazioni dovute a norme “speciali” come nel caso del Pnrr/Pnc).

Così si legge nella prima parte della risposta che «la stazione appaltante delegata è quella che deve avviare la procedura di affidamento e, quindi, acquisire il Cig che rimane di sua competenza fino al completamento della funzione delegata, e pagare il contributo se dovuto».

Sarà, pertanto, il Rup di questa stazione appaltante (salvo che in questa non sia stato nominato il responsabile della fase dell’affidamento ex comma 4 dell’art. 15 del nuovo codice) che procederà – ora con le nuove dinamiche declinate nelle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate -, ad acquisire il codice identificativo della gara. Altresì dovrà procedere a pagare il contributo sulla gara (se dovuto) e questo aspetto richiede, evidentemente, una chiara disciplina nella convenzione che regolerà i rapporti tra i due soggetti (con previsione di disposizioni contabili).

Solo successivamente, ricorda l’Anac, una volta conclusa la fase che viene assegnata alla stazione appaltante delegata «il CIG acquisito diventa di competenza dell’amministrazione delegante che, fino a quel momento, potrà soltanto esercitare la visione su di esso».

Queste sottolineature, per certi versi anche ovvie (visto che, ad esempio, al Rup della stazione appaltante non qualificata/non abilitata, è proprio preclusa l’acquisizione del Cig), devono comunque trovare una disciplina nella convenzione tra soggetti giuridici interessati. In particolare, uno dei momenti da disciplinare di maggio rilievo è quello della “fase procedimentale” assegnata alla stazione appaltante delegata.

È chiaro che se la stazione appaltante non qualificata (per quel tipo di appalto/concessione) o non abilitata (si pensi al Pnrr/Pnc) non potrà aggiudicare il contratto ma dovrà ricevere gli atti dopo questo momento procedurale e sempre che la stazione appaltante possa procedere con l’esecuzione del contratto stesso (oggi ancora possibile, a prescindere dalla qualificazione, in regime transitorio – almeno per gli appalti -, fino al 31 dicembre 2024).

 

 

FONTI     Stefano Usai      “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News