Si ribadisce nelle risposte alle Faq fornite nel webinar Anci Ifel in collaborazione con la Ragioneria
Il ritardo nel rilascio del Durc non può mai essere una giustificazione per allungare i tempi di pagamento dell’operatore economico da parte dell’amministrazione pubblica. Questa, in sintesi la conclusione contenuta in alcune risposte alle Faq fornite nel webinar Ifel-Anci-Rgs su “Rispetto tempi di pagamento e performance” del febbraio scorso ma pubblicate integralmente il 20 marzo sul sito della Fondazione dell’Anci.
«A volte – si premette in una richiesta di chiarimenti – il Durc non è elaborato e inviato velocemente, passano anche alcune settimane prima di riceverlo; questo non sempre consente di pagare la fattura entro il termine di scadenza. È possibile in questi casi sospendere la fattura in piattaforma per “adempimenti normativi”?». «Se ho un fornitore con il Durc scaduto da un mese e sono in attesa per il nuovo Durc – si chiede inoltre – posso sospendere sull’area RGS?»
Sul punto, la risposta n.28 richiama la circolare n.22/RGS del 22/07/2015 (sui calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti della Pa, ndr), nella quale si precisa che «non sembrano potersi rinvenire nell’ordinamento giuridico previsioni che legittimino un allungamento dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni giustificato dalla necessità, normativamente prescritta, di acquisire il Durc preliminarmente al pagamento della fattura». Si ricorda inoltre agli enti che dal 1° luglio 2015 è possibile «la consultazione online del Durc che, pertanto, potrà essere ottenuto in tempo reale». «Non sono pertanto esclusi dal calcolo dell’indicatore – conferma Ifel – i periodi di tempo intercorrenti tra la richiesta del Durc ed il suo ottenimento abilitante il pagamento, nonché tutti i periodi in cui sono intercorse richieste di chiarimenti non formalizzate dai debitori». «Tali adempimenti – si ribadisce – fanno parte della ordinaria attività contabile finanziaria posta a carico dell’Ente attraverso le varie fasi di gestione della spesa. Rientra pertanto nella definizione degli assetti organizzativi dell’Ente adottare opportune procedure gestionali al fine di garantire, entro i termini previsti dalla legge, l’espletamento di tutti i riscontri necessari per consentire il regolare pagamento delle fatture ricevute».
Conclusione: «nell’ambito dell’autonomia organizzativa di cui dispone, quindi, la singola amministrazione – in considerazione, peraltro, dell’obbligo di acquisizione d’ufficio del Durc introdotto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e confermato, da ultimo, dall’articolo 31, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 – dovrà attivarsi per acquisire detto documento in tempo utile a garantire il rispetto dei termini di pagamento prescritti dalla normativa nazionale in attuazione del diritto dell’Unione europea».
Più o meno dello stesso tenore un’altra domanda che però prospetta il caso di un durc irregolare: «se è l’operatore economico a non avere il Durc regolare come possiamo rispettare i tempi di pagamento?». Ancora una volta non è giustificato nessun ritardo nei pagamenti. Molto semplicemente, si legge nella risposta n.27 «la stazione appaltante è tenuta a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto ai competenti Enti previdenziali e assicurativi».
La Pa non può dunque chiamare in causa alcun ritardo legato al Durc per giustificare un ritardo nella liquidazione della fattura dell’operatore economico.
FONTI M.Fr. “Enti Locali & Edilizia”
