Il Consiglio di Stato (ribaltando la decisione del Tar) attribuisce natura sperimentale alla norma del 2013 a tutela delle imprese contro l’inerzia della Pa. Norma rimasta inattuata
È il termine di efficacia originariamente individuato, pari a 18 mesi, unitamente alla delega per l’emanazione di un successivo regolamento destinato a definire non solo la rimodulazione o la conferma, ma anche la cessazione di efficacia, rispetto al predetto termine, a conferire la natura di norma sperimentale alla disposizione (art. 28 D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito con la L. 09.08.2013, n. 98) che aveva introdotto il danno da mero ritardo, quantificandolo in 30 euro al giorno, per i procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa e che, attesa la mancanza del regolamento previsto, deve ritenersi non più vigente nell’ordinamento.
Lo ha stabilito la V sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n.4427, pubblicata il 17 maggio 2024 che, prendendo spunto dalla vicenda relativa al ritardo con il quale un’impresa si era vista rilasciare dal comune l’autorizzazione all’installazione di cartelloni pubblicitari stradali, ha condotto un rigoroso esame esegetico sulla norma del 2013 arrivando alla conclusione, con diversa motivazione rispetto alla pronuncia di primo grado impugnata, della inapplicabilità della disposizione invocata dall’impresa danneggiata.
Difatti, mentre il Tar aveva ritenuto di escludere l’applicazione della disciplina del 2013 sulla scorta dei limiti oggettivi della norma, che avrebbe operato limitatamente alla fase genetica dell’impresa e non alle vicende legate al compimento dei singoli affari dopo l’avvio delle attività, il Consiglio di Stato rileva dal tenore letterale della norma l’inopponibilità di tale limite oggettivo, poiché la disposizione fa espressamente riferimento «all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa» e deve pertanto ritenersi estesa all’intera attività imprenditoriale, ma la giudica comunque non applicabile perché, dalla mancata adozione del regolamento, da emanarsi con le modalità indicate dal comma 12 del citato art. 28 D.L. 69/2013, discende il meccanismo di delegificazione per mancata conferma, rendendo la norma non più vigente.
Tuttavia, riformando nel merito la decisione dei giudici di primo grado, il Consiglio di Stato ritiene che nel caso specifico l’impresa ricorrente sia comunque meritevole di tutela in applicazione dell’art. 2 bis, comma 1, L. 241/1990, ricorrendone i requisiti oggettivi e soggettivi. In presenza del danno ingiusto, integrato nella fattispecie dal tardivo rilascio del provvedimento di accoglimento, emesso solo in ottemperanza alla statuizione di primo grado ed idoneo a dimostrare indubitabilmente l’effettiva spettanza del diritto in capo al richiedente; dell’elemento soggettivo della colpa dell’amministrazione comunale, la cui presunzione non è stata superata dall’eventuale sussistenza di un errore scusabile derivante da incertezze normative, contrasti giurisprudenziali, complessità del fatto o dichiarazione sopravvenuta di incostituzionalità, anche alla luce delle molteplici iniziative compulsive del ricorrente, tutte disattese; del nesso di causalità tra il ritardo colpevole nel rilascio delle autorizzazioni ed il danno subito, dato dall’impossibilità di sfruttare per le proprie finalità imprenditoriali gli spazi richiesti, risulta dovuto l’indennizzo previsto dalla norma.
Anche sulla liquidazione del danno, il provvedimento dei giudici di palazzo Spada si mostra di particolare interesse, laddove, mutuando la prospettiva risarcitoria per la c.d. perdita di chance, integra la documentazione prodotta dal ricorrente e cioè i contratti stipulati per quegli impianti a seguito del (tardivo) rilascio delle autorizzazioni, con i criteri di liquidazione equitativa del danno posti dall’art. 1226 c.c.. Dapprima il collegio ha determinato l’importo complessivo stimato dei ricavi che l’impresa avrebbe potuto ottenere nel periodo del colpevole ritardo del comune, per poi applicare equitativamente la presunzione sul mancato guadagno, determinata nel 15% di tale somma, gravandola di interessi compensativi al tasso legale. Pertanto, se da un lato le imprese perdono la possibilità di ottenere l’indennizzo da mero ritardo, introdotto nel 2013 e vigente nell’ordinamento per 18 mesi, dall’altro la puntuale disamina dei presupposti oggettivi e soggettivi necessari per integrare la fattispecie generale dell’art 2 bis, comma 1, L. 241/1990 e l’approccio equitativo ai criteri di liquidazione, lasciano comunque un margine di tutela per vedere indennizzate tutte quelle situazioni nelle quali l’inerzia colpevole della Pubblica Amministrazione genera effettivamente un danno economico al titolare del diritto.
FONTI Sandro Marinelli “Enti Locali & Edilizia”
