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Appalti, responsabilità solidale a perimetro esteso

 

Rileva la correttezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori

 

Un tassello fondamentale della riforma degli appalti è costituito dalle modifiche apportate dalla legge 56/2024 all’articolo 29 del Dlgs 276/2003. Il committente, insieme ad appaltatore e subappaltatore, sarà solidalmente responsabile per la corresponsione dei trattamenti retributivi e contributivi non solo nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto, ma anche in altri fenomeni di “esternalizzazione” (somministrazione e distacco) privi dei requisiti di legittimità. Non solo. L’ambito della responsabilità solidale del committente viene ampliato nel suo contenuto: la legge fissa oggi il diritto del personale impiegato nell’appalto e nel subappalto a un trattamento – non solo economico, ma anche normativo – «complessivamente non inferiore» a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato «nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto».

Se quindi, in passato, il committente poteva depotenziare i rischi connessi alla responsabilità solidale attraverso l’individuazione di un appaltatore che applicava ai lavoratori dell’appalto un trattamento retributivo in linea con le previsioni del Ccnl di settore stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oggi potrebbe non essere più così. Per tutelarsi, il committente dovrà verificare non solo l’adeguatezza del trattamento economico, ma anche di quello normativo dei lavoratori impiegati nell’appalto, che dovrà essere «complessivamente non inferiore» a quello previsto dal Ccnl applicato «nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto».

Tale verifica, tuttavia – oltre a porre rilevanti problematiche interpretative e applicative – presenta criticità anche di carattere sistematico. Si consideri, infatti, che l’appalto genuino, secondo gli indici tradizionalmente elaborati dalla giurisprudenza, è caratterizzato da un’ampia autonomia e autodeterminazione dell’appaltatore, cui corrisponde il divieto di ingerenza del committente nell’organizzazione dell’appalto e la sussistenza del cosiddetto rischio di impresa in capo all’appaltatore. Nell’elaborazione giurisprudenziale, ai fini della genuinità dell’appalto, il rischio d’impresa implica che il corrispettivo dell’appalto non venga parametrato direttamente sul costo del personale destinato alla realizzazione dell’opera o del servizio e, parallelamente, la possibilità per l’appaltatore di non riuscire a coprire, con il corrispettivo pattuito, tutti i costi dell’appalto, compreso quello dei materiali e della manodopera impiegata. Le verifiche sempre più analitiche che il committente oggi è tenuto a svolgere rispetto ai trattamenti economici e normativi dei lavoratori impiegati nell’appalto, in assenza di chiarimenti autoritativi o interventi giurisprudenziali, andranno quindi strutturate e svolte con grande attenzione e cautela, per evitare il rischio di ingerenza nell’appalto a carico del committente.

 

 

FONTI          Valentina Pepe     “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News