Il rispetto delle tutele per la prevenzione è un requisito generale
Assenza delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori, quale requisito sostanziale per il rilascio del Durc, e possibilità di regolarizzazione per mantenere i benefici normativi e contributivi. Sono le due novità introdotte dall’articolo 29, comma 1, lettere a) e b), del Dl 19/2024, convertito dalla legge 56/2024 che, con decorrenza dal 2 marzo 2024, ha modificato l’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, e introdotto il comma 1175-bis. Con la modifica del comma 1175, la prevenzione e il rispetto della normativa su salute e sicurezza acquisiscono una rilevanza centrale per l’attestazione della regolarità del datore di lavoro, in una logica di rafforzamento di quanto già previsto dal Dm 30 gennaio 2015 con cui il ministero del Lavoro ha dettato disposizioni sulla semplificazione del rilascio del Durc (il documento unico di regolarità contributiva).
In particolare, l’articolo 8 di questo decreto aveva individuato una serie di cause ostative che ne impedivano solo temporaneamente il rilascio, indicandole – nell’allegata Tabella A – nella violazione di alcune norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, anche a fini prevenzionistici, con riferimento ai delitti di cui agli articoli 589, comma 2, 437 e 590, comma 3 del Codice penale, oltre che alle principali contravvenzioni in materia di sicurezza riferite al Dlgs 81/2008. Il rispetto delle tutele prevenzionistiche diviene ora un presupposto di carattere generale per il rilascio del Durc. Più in dettaglio, le violazioni che inibiscono la regolarità datoriale saranno individuate da un decreto del ministero del Lavoro.
Gli altri requisiti
Il rilascio del Durc resta altresì ancorato al rispetto degli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi di qualsiasi livello (nazionali, regionali, territoriali e aziendali) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oltre che della regolarità contributiva. Il nuovo comma 1175-bis della legge 296/2006 prevede la possibilità di mantenere le agevolazioni normative e contributive a condizione della regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi e delle altre violazioni accertate, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza. Come specificato dalla relazione illustrativa al decreto, dovrebbe trattarsi dei termini previsti dagli articoli 13 e 14 del Dlgs 124/2004 (la cosiddetta diffida obbligatoria e la disposizione), dagli articoli 20 e seguenti del Dlgs 758/1994 (prescrizione obbligatoria), nonché di quello di 30 giorni indicato nei verbali per il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi omessi. È altresì prevista una limitazione al recupero dei benefici in relazione a violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione: in questo caso il disconoscimento non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
FONTI Mauro Marrucci “Enti Locali & Edilizia”
