In una delibera l’Anac riepiloga fa il punto anche sui compiti del direttore dell’esecuzione
Con la recente deliberazione n. 244/2024 – adottata in seguito ad una avviata «indagine ricognitiva di carattere generale a mezzo della Bndcp volta ad acquisire elementi utili alla verifica dell’attività contrattuale delle S. A. e dei controlli operati da parte delle stesse nella fase esecutiva dei contratti di servizi e forniture» -, l’Autorità Anticorruzione – prescindendo dal caso trattato – spiega che il controllo sull’esecuzione del contratto, ad opera del Rup e del direttore dell’esecuzione, deve necessariamente essere preventivo, sostanziale (e non meramente formale) ed attuata ex ante rispetto a potenziali segnalazioni su disfunzioni e/o similari (e non a causa di tali accadimenti).
La vicenda
Nel caso trattato, in seguito all’indagine, l’Anac richiedeva una serie di documenti, relativi ad accertamenti e controlli «concretamente eseguiti» dalla stazione appaltante per verificare il rispetto delle prescrizioni di aggiudicazione e più in generale sulla fase esecutiva del contratto. Dalla documentazione prodotta e dai riscontri conseguenti, come si legge nella deliberazione, l’autorità rilevava un approccio meramente formale rispetto allo svolgimento di queste attività e da qui rammenta quali siano i compiti, in materia del Rup e del direttore dell’esecuzione.
Le considerazioni dell’Anac
Occorre premettere che nel nuovo codice si assiste ad una sostanziale riscrittura (con conferme e completamento), soprattutto in relazione agli appalti di forniture e servizi, dei rapporti tra Rup e il direttore dell’esecuzione, e delle correlate prerogative, nella sezione II dell’allegato II.14 (a partire dall’articolo 31). Riscrittura, in parte, della disciplina già contenuta nel Dm 49/2018 (e nelle linee guida Anac n. 3) viene calibrata, soprattutto, sui compiti del direttore dei lavori (come del resto anche nell’attuale codice).
Più nel dettaglio, rilevando carente la documentazione ricevuta, l’Anac ricorda quali siano i compiti del Rup e del Dec con riferimento alle proprie linee guida n. 3 (oramai prive di efficacia e superate dall’allegato predetto).
In particolare si rammenta che il Rup svolge «in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all’organo competente dell’amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali».
Inoltre, il Rup deve predisporre «un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presenta una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa». Il controllo, si ricorda, è di tipo preventivo non può ritenersi soddisfacente l’approccio secondo cui i controlli si attivino in presenza di segnalazioni e/o in relazione ad accadimenti specifici.
Un sistema di verifica non preventivo, segnala l’autorità, «evidenzia» delle criticità stante la non conformità rispetto alle disposizioni in materia visto che lo stesso Dec (se nominato) deve assicurare «la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento».
Il compito in parola, già previsto nell’art. 18 del DM n. 49/2018 viene meglio esplicitato – ed ampliato – anche nell’articolo 31, comma 2, lett. a) in cui si sottolinea che il Dec (se nominato altrimenti il compito è del Rup) deve «esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni».
In ossequio quindi all’impostazione generale del codice viene anche richiamata la necessità di rispettare i tempi dell’esecuzione previsti dal capitolato speciale (e nel contratto).
Il fatto poi che non si verifichino disfunzioni non esonera comunque il Rup ed il Dec «dallo svolgimento delle proprie funzioni, come previste dalla disciplina normativa soprarichiamata e, quindi, dall’effettuazione di specifiche verifiche, adeguatamente documentate sugli aspetti quantitativo-qualitativi del servizio fornito dall’O.E. nell’ambito del rapporto contrattuale».
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
