Il servizio giuridico del Mit apre ai bonus per la progettazione di servizi ma solo oltre la soglia di importo prevista dal codice per stabilirne la complessità
L’Ufficio di supporto giuridico del Mit ha riscontrato alcune, inedite, questioni in tema di incentivi. In particolare le rilevanti risposte, per i Rup, vengono fornite con i pareri nn. 2678, 2721 e 2723 tutti del 21 giugno 2024.
Incentivi per la progettazione dei servizi
Con il parere n. 2678/2024 all’ufficio di supporto viene posta la questione se sia o meno possibile riconoscere gli incentivi per l’attività di progettazione di servizi/forniture stante il silenzio, sul tema, dell’allegato I.10. In effetti l’allegato si riferisce alla tradizionale (ora in due livelli) progettazione dei lavori pubblici.
Il Mit ritiene che anche l’attività di progettazione per i servizi/forniture – che la disposizione codicistica (art. 41, comma 12) prevede in unico livello ad opera del personale della stazione appaltante – pur non espressamente prevista nell’elenco tassativo dell’allegato I.10 sia incentivabile per analogia anche considerata «l’espressa volontà del legislatore di incentivare nuovamente l’attività di progettazione».
In questa stessa direzione, si precisa nel parere, va il disposto l’art. 45, comma 2, laddove recita: «Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione».
Incentivi nelle forniture
Il secondo quesito di rilievo è quello preso in considerazione nel parere n. 2723/2024. In questo caso la questione riguarda il rapporto tra incentivi e forniture.
In particolare, semplificando, considerato che l’articolo 32 dell’allegato II.14 ammette l’incentivo per le forniture solo per gli importi superiori ai 500 mila euro, l’istante chiede se tale condizione sia la sola necessaria o se la complessità della fornitura debba anche essere certificata da parte del dirigente/responsabile del servizio.
Nel parere si esclude questa ulteriore condizione. Più nel dettaglio – anche in coerenza con quanto stabilito dal legislatore -, l’ufficio di supporto ritiene che «Ai fini dell’incentivabilità delle forniture, rileva il profilo quantitativo fondato sull’importo delle prestazioni, qualificabili di particolare importanza se tale importo è superiore a 500.000,00 euro. Pertanto, con riferimento al quesito posto, l’importo superiore ai 500.000 € è condizione necessaria e sufficiente per l’incentivabilità delle forniture».
Incentivi e forniture di importo inferiore ai 500 mila euro
Con il parere n. 2721/2024 si completa, praticamente, la questione dei rapporti tra forniture ed incentivi. Nel quesito, semplificando, si pone la questione se sia possibile consentire gli incentivi nelle forniture di importo inferiore ai 500mila euro previa certificazione della complessità della stessa e con nomina del direttore dell’esecuzione.
L’ufficio di supporto, in modo condivisibile, esclude questa possibilità interpretando rigorosamente la disposizione contenuta nell’articolo 32, comma 3 (dell’allegato II.14) in cui si legge che «sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro».
E la complessità è la condizione che legittima la nomina di uno specifico direttore dell’esecuzione diverso dal Rup (che quindi nel caso di specie non può occuparsi dell’esecuzione del contratto).
In questo senso, il parere conclude precisando che «la nomina di un direttore dell’esecuzione quale figura diversa dal Rup dovrà intervenire nei casi di servizi e forniture di particolare importanza, come descritti nell’allegato II.14 al Codice. Pertanto ai fini della incentivabilità dei servizi e forniture, occorre tale ulteriore presupposto, non essendo sufficiente il solo fatto di nominare un Dec».
In pratica, nelle forniture di importo inferiore ai 500 mila euro non si pone un problema di complessità e, di conseguenza, della necessità di nominare un direttore dell’esecuzione. E in questo senso il Mit risponde negativamente alla domanda se, nel sottosoglia «e per gli affidamenti diretti in ogni caso pari o superiori a 5.000 € ( c.d. affidamenti di modico valore)» il dirigente/responsabile del servizio debba produrre una certificazione di complessità dell’intervento.
La disposizione di legge, abbastanza chiaramente, lo esclude in partenza collegando/riferendo la complessità (che esige la nomina del DEC), nel caso delle forniture, al solo dato dell’importo (che deve essere superiore ai 500 mila euro).
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
