Tar Campania: le stazioni appaltanti possono richiedere solo i requisiti generali
L’albo interno degli operatori economici deve consentire l’iscrizione solo sulla base dei requisiti generali ma non anche di autentici requisiti di qualificazione. In questo senso, il Tar Campania, sez. I, sentenza n. 3773/2024.
La vicenda
Il ricorrente impugna l’aggiudicazione, i vari atti di gara e, tra questi, il «bando e disciplinare, se e in quanto consentono alla controinteressata di essere iscritta nell’elenco delle imprese di fiducia senza la prescritta e necessaria Soa». Secondo le doglianze, l’aggiudicataria non poteva essere ritenuta tale in quanto priva dei requisiti richiesti (per la categoria OG1) per l’iscrizione all’elenco degli operatori interno su cui il Rup ha innestato i vari inviti per la procedura negoziata. Si deduce, pertanto, la violazione del codice visto che l’operatore non solo non poteva ottenere l’iscrizione all’albo/elenco della stazione appaltante ma non avrebbe, pertanto, neppure potuto partecipare alla competizione per il tramite dell’avvalimento.
La pronuncia
In sentenza questa posizione espressa dal ricorrente non viene condivisa. Nel ragionamento espresso il giudice puntualizza che l’albo e la disciplina propedeutica (occorre un regolamento interno che disciplini costituzione e criteri di selezione, oltre alla permanenza nell’ elenco degli operatori) non devono essere interpreti «nel senso di richiedere, già all’atto della richiesta di iscrizione, la comprova del possesso dei requisiti di qualificazione, per l’affidamento dei lavori che saranno oggetto delle gare successivamente indette».
Del resto l’iscrizione nell’elenco, ricorda il giudice, ha lo scopo di «approntare in favore dell’Amministrazione un elenco da cui attingere per invitare le imprese inseritevi alla partecipazione alle procedure ristrette o negoziate, fatta salva la verifica dei requisiti in quella sede».
Né, come detto, il regolamento interno pretendeva il possesso dei requisiti speciali già in fase di iscrizione. Il riferimento, nell’atto interno, ad imprese qualificate ha un mero valore descrittivo visto che la stessa norma codicistico (art. 50, comma 6) chiarisce che nel caso di procedura negoziata, ad essere sottoposto a verifica circa il possesso dei requisiti è solo l’aggiudicatario.
Una richiesta a monte (e quindi fin dalla fase di iscrizione all’albo) avrebbe l’effetto di una ingiustificata limitazione «al libero esplicarsi della concorrenza, atteso che solo le imprese anticipatamente in possesso di attestazioni di qualificazione attinenti alle gare da indire potrebbero essere iscritte, di tal che l’elenco sarebbe ad esse esclusivamente riservato (cfr., Cons Stato – Sez. V, 17/6/2022 n. 4968: «ad un operatore economico non in possesso dei requisiti, che si può procurare mediante avvalimento, sarebbe impedito di partecipare ad ogni procedura negoziata mentre, e qui il paradosso, non sarebbe impedito di partecipare ad ogni procedura aperta»)».
La stessa iscrizione all’albo – dell’impresa ricorrente – nelle diverse categorie merceologiche risultava avvenuta «senza alcun riferimento alle categorie e classifiche e/o attestazioni Soa».
Proprio per questo aspetto, che riguardava la ricorrente, si legge in sentenza «è rappresentabile anche l’inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di abuso del processo, non potendo la parte dedurre l’illegittimità di una situazione nella quale essa stessa versa (cfr. Cons. Stato – sez. V, 9/10/2023 n. 8761: «In applicazione del principio del «ne venire contra factum proprium», […] non è ammesso in giudizio contraddire il proprio comportamento assunto in precedenza, nel tentativo di contestare il comportamento altrui»).
Da notare che l’articolo 3 dell’allegato II.1 (che disciplina l’indagine di mercato e la redazione dell’albo interno riproducendo in parte quanto indicato nelle linee guida Anac n.4), chiarisce che «l’avviso (nda su cui si innestano le domande di iscrizione all’albo) indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco», ma anche «gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo».
Da quanto si potrebbe dedurre che la stazione appaltante possa/debba anche andare oltre la semplice richiesta di soli requisiti di carattere generale fin dal momento dell’iscrizione.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
