Le eventuali giornate di irregolarità valgono per il calcolo dell’importo
Le condotte di somministrazione, appalto e distacco prive dei requisiti di legge, iniziate prima del 2 marzo 2024, data di entrata in vigore del Dl 19/2024, e proseguite dopo, hanno valore penale e dovranno essere sanzionate con le nuove regole previste dall’articolo 18 del Dlgs 276/2003, come riscritto dal Dl 19/2024. Questa l’indicazione contenuta nella nota 1133/2024 dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl). Dopo aver chiarito, con la nota 1091/2024, l’esatto importo delle ammende da applicare e il complesso meccanismo della recidiva, questa volta l’Ispettorato prende in esame il regime intertemporale di applicazione delle nuove sanzioni. Non c’è dubbio, come spiegato dall’Inl, che alle condotte iniziate dall’entrata in vigore del Dl 19/2024, si applichino le nuove sanzioni penali. Allo stesso modo appare evidente che i fenomeni interpositori irregolari conclusi prima del 2 marzo sono da considerarsi, in virtù della depenalizzazione attuata con il Dlgs 8/2016, semplici illeciti amministrativi.
Il vero tema, oggetto di chiarimento, attiene invece a tutte le condotte a cavallo dell’entrata in vigore del Dl 19/2024. Per comprendere quale regime sanzionatorio applicare, l’Ispettorato ricorda che la Cassazione (sentenza 25313/2015) ha attribuito al reato di appalto illecito di manodopera, previsto dall’articolo 18, comma 5-bis, del Dlgs 276/2003, natura permanente, con la conseguenza che la sua consumazione si ha nel luogo e per tutto il tempo in cui viene effettivamente svolta l’attività lavorativa, e non in quello nel quale viene sottoscritto il contratto di appalto o dove ha sede l’agenzia dalla quale provengono i lavoratori.
In ragione di tale orientamento l’Ispettorato afferma che le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data hanno una valenza esclusivamente penale e perciò sono soggette alle pene stabilite dal nuovo articolo 18. Inoltre, per la determinazione della sanzione applicabile, parametrata al numero di giornate di illecito impiego e soggetta a prescrizione obbligatoria, in ragione dell’alternatività tra pena detentiva e pecuniaria, vanno considerati anche i periodi precedenti il 2 marzo. Ciò in quanto le giornate di impiego hanno rilievo nella valutazione della gravità dell’illecito, la quale, a sua volta, determina una reazione sanzionatoria proporzionale e “vincolata” poiché predeterminata in ragione dei lavoratori coinvolti e del numero delle giornate e costituiscono un mero elemento di quantificazione delle ammende in riferimento a una condotta necessariamente unitaria.
Si pensi all’ipotesi di un appalto stipulato il 1° febbraio 2024 che ha interessato due lavoratori ed è proseguito fino al 15 aprile, rivelandosi illecito perché carente dei requisiti previsti dall’articolo 29 del Dlgs 276/2003. Se dagli accertamenti il personale ispettivo ha appurato che ciascun lavoratore è stato impiegato, dal 1° febbraio al 15 aprile, per 30 giornate, la sanzione sarà quella penale base di 72 euro (salvo aggravanti) e andrà commisurata in ragione di tutte le 60 giornate di illecito impiego. Resta inteso che l’importo delle sanzioni non potrà, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 né superiore a 50.000 euro, come stabilito dal comma 5-quinquies dell’articolo 18.
Le considerazioni esposte non impegnano l’amministrazione di appartenenza
FONTI Antonella Iacopini “Enti Locali & Edilizia”
