La sentenza n. 1487/2025 afferma che il diniego totale di accesso all’offerta tecnica è illegittimo se privo di un reale bilanciamento tra diritto di difesa e tutela del know-how
Può la stazione appaltante negare integralmente l’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria richiamando la tutela del know-how? E fino a che punto il diritto alla riservatezza può prevalere su quello di difesa di chi, classificatosi secondo, intende verificare la correttezza della valutazione tecnica?
A queste questioni offre una risposta di equilibrio il TAR Calabria con la sentenza del 22 settembre 2025, n. 1487, delineando un percorso interpretativo che incide concretamente sulla gestione dell’accesso agli atti dopo l’entrata in vigore del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).
Accesso all’offerta tecnica e tutela del know-how: il TAR sull’equilibrio tra trasparenza e segretezza
Il caso in esame nasce da una procedura per l’affidamento di un servizio in un settore caratterizzato da un mercato ristretto e tecnologie proprietarie.
Alla gara avevano partecipato due soli operatori economici:
- la ricorrente, seconda classificata con uno scarto minimo di punteggio, maturato interamente sulla componente tecnica;
- l’aggiudicataria, che aveva dichiarato la presenza di elementi innovativi di gestione e soluzioni tecnologiche originali.
Ritenendo necessario verificare la correttezza dell’attribuzione dei punteggi, la ricorrente aveva chiesto l’accesso all’offerta tecnica della controinteressata.
Il RUP aveva consentito un accesso parziale, negando però la visione dell’offerta tecnica per la presenza di segreti tecnici e commerciali.
Da qui l’impugnazione, fondata sulla violazione degli artt. 35 e 36 del Codice e dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
Il quadro normativo nel nuovo Codice
Il TAR ha preliminarmente chiarito che nella vicenda trova applicazione il rito super-accelerato di cui all’art. 36, commi 4 e seguenti, destinato a disciplinare le controversie relative:
alle decisioni di oscuramento di parti delle offerte;
ai dinieghi di accesso fondati su motivi di riservatezza;
ai casi di omessa ostensione contestuale degli atti di gara sulla piattaforma digitale.
Sotto il profilo sostanziale, rilevano in particolare:
- l’art. 35, co. 4, lett. a), che consente di escludere dall’accesso le informazioni costituenti segreti tecnici o commerciali, purché la dichiarazione dell’offerente sia motivata e comprovata;
- l’art. 35, co. 5, che sancisce la prevalenza del diritto di accesso “indispensabile ai fini della difesa in giudizio”.
In questa prospettiva, la sentenza si colloca in coerenza con l’ordinanza della Corte di Giustizia UE del 10 giugno 2025 (causa C-686/2024), che ha imposto agli Stati membri di garantire un bilanciamento effettivo tra diritto di difesa e tutela del segreto tecnico, non una prevalenza automatica dell’uno sull’altro.
Accesso agli atti di gara: le valutazioni della Stazione Appaltante
Il Collegio, dopo aver respinto le eccezioni di irricevibilità, sottolinea che la stazione appaltante non ha esercitato il proprio potere di bilanciamento, limitandosi ad accogliere le argomentazioni dell’aggiudicataria.
Secondo il TAR, l’amministrazione avrebbe dovuto:
- verificare la concreta esistenza di segreti tecnici e commerciali;
- motivare in modo puntuale le ragioni del diniego;
- valutare la possibilità di un accesso parziale, in linea con il principio di proporzionalità.
Quest’ultimo costituisce il fulcro della decisione: negare integralmente l’accesso equivale a svuotare di contenuto il diritto di difesa e a frustrare il principio di trasparenza.
Il giudice calabro ricorda che la pubblicità e la conoscibilità degli atti non sono meri adempimenti formali, ma presupposti di legittimità dell’azione amministrativa e condizioni di effettività della concorrenza.
La nozione evolutiva di segreto tecnico e commerciale
Uno dei passaggi più interessanti riguarda la ricostruzione della nozione di know-how.
Riprendendo la giurisprudenza in materia, il TAR ne offre una lettura evolutiva:
- il segreto tecnico può comprendere non solo processi produttivi, ma anche strategie organizzative, metodologie gestionali e soluzioni operative;
- ciò vale soprattutto in settori tecnologicamente avanzati o di nicchia, dove la concorrenza si misura sulla capacità di personalizzare i servizi;
- tuttavia, il richiamo al know-how non può essere generico, ma deve essere accompagnato da una motivazione concreta e circostanziata.
La tutela del segreto, dunque, non si traduce in un diritto assoluto, ma in un’esigenza che deve convivere con il principio di conoscibilità.
Solo un’istruttoria mirata può accertare quali parti dell’offerta abbiano un effettivo valore strategico e quali, invece, siano riconducibili alla normale organizzazione del servizio.
La decisione del TAR
Nell’analisi conclusiva, il TAR individua la via dell’equilibrio. Il diritto di difesa non può essere annullato dalla riservatezza, ma quest’ultima non può essere sacrificata oltre il necessario.
L’amministrazione è quindi richiamata al dovere di un bilanciamento effettivo e concreto, fondato su una verifica caso per caso, che distingua:
- ciò che è realmente segreto tecnico o commerciale;
- da ciò che costituisce semplice espressione della capacità organizzativa o gestionale dell’impresa.
La trasparenza, sottolinea il Collegio, non è un orpello formale, ma un principio sostanziale che garantisce la parità tra operatori e la correttezza della valutazione comparativa.
Solo un accesso calibrato, e non negato in blocco, consente al sistema degli appalti di rispettare la logica del risultato e del buon andamento.
Conclusioni
Il ricorso è stato quindi accolto, con un richiamo netto al principio di proporzionalità: la tutela dei segreti tecnici non può mai tradursi in un oscuramento integrale.
L’amministrazione dovrà riesaminare la richiesta di accesso distinguendo con precisione tra informazioni effettivamente riservate e dati conoscibili, nel contraddittorio con l’impresa controinteressata.
In sintesi, secondo quanto stabilito dal TAR:
- l’accesso alle offerte tecniche rientra nel rito speciale ex art. 36 d.lgs. 36/2023;
- il diniego totale è contrario ai principi di proporzionalità e trasparenza;
- la tutela del know-how richiede una motivazione specifica e un’istruttoria puntuale;
- la Corte di Giustizia impone una lettura europea del bilanciamento tra diritti fondamentali.
FONTI “LavoriPubblici.it”
