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Accesso agli atti e segreti industriali: il TAR sulla tutela del know-how

La sentenza n. 14307/2025 chiarisce quando il know-how può davvero limitare l’accesso difensivo e quali verifiche l’Amministrazione è tenuta a svolgere

 

Quando un operatore economico chiede l’accesso integrale alla documentazione di gara, quali limiti può porre l’Amministrazione? La riservatezza commerciale è davvero un argine insuperabile? E cosa succede se il controinteressato si oppone, ma senza spiegare concretamente quali segreti industriali verrebbero compromessi?

A sciogliere questi nodi è intervenuto il TAR Lazio con la sentenza del 18 luglio 2025, n. 14307, che restituisce all’accesso difensivo la sua funzione originaria: consentire a chi partecipa a una procedura competitiva di comprendere come si è formata la decisione amministrativa, senza barriere ingiustificate.

 

Accesso agli atti e tutela del know-how: il TAR sui limiti all’ostensione
Nel caso in esame, un operatore economico aveva partecipato a una procedura complessa per l’accesso a contratti di filiera e alle agevolazioni correlate.

Non essendo stato ammesso tra i beneficiari, aveva chiesto all’Amministrazione competente l’accesso integrale alle istanze di riesame presentate da tutti gli altri proponenti, ai verbali della Commissione, alle griglie valutative e all’intera istruttoria che aveva condotto alla revisione dei punteggi.

L’Amministrazione aveva prima opposto un silenzio-diniego e poi, con un successivo provvedimento, aveva accolto solo parzialmente la richiesta, limitandosi a fornire pochi documenti, tenendo conto anche del fatto che uno dei controinteressati aveva dichiarato la propria opposizione, invocando genericamente motivi di riservatezza commerciale.

L’operatore escluso ha quindi impugnato il diniego davanti al TAR, sostenendo di avere un interesse concreto a comprendere perché alcuni punteggi fossero stati rivisti e quali criteri fossero stati applicati.

 

Quadro normativo di riferimento
Il cuore del ragionamento ruota attorno alla disciplina dell’accesso documentale difensivo prevista dagli artt. 22-25 della legge n. 241/1990 (

Si tratta della forma di accesso più “forte”, quella che prevale su quasi tutte le limitazioni quando il richiedente dimostra un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla cura o alla difesa di una propria posizione giuridica.

Su questo terreno si innesta poi il tema della riservatezza aziendale e dei segreti industriali richiamato dal Codice della proprietà industriale, in particolare dall’art. 98 del d.lgs. n. 30/2005, che individua il perimetro dei “segreti commerciali tutelabili”.

La giurisprudenza ha costruito negli anni il principio secondo cui il richiamo generico alla riservatezza non basta, ma è necessario che si rispettino queste condizioni:

  • il controinteressato indichi esattamente quali informazioni ritiene segrete;
  • dimostri perché la loro ostensione comporterebbe un pregiudizio effettivo alla sua competitività;
  • l’Amministrazione valuti in modo critico queste affermazioni, senza limitarsi ad accoglierle in modo automatico.

Ed è proprio questo snodo a diventare decisivo nella sentenza.

 

I principi espressi nella sentenza
Il TAR ha riconosciuto che l’operatore escluso aveva un interesse diretto e attuale a conoscere l’intera istruttoria relativa alle istanze di riesame, con l’obiettivo di comprendere la motivazione alla base della revisione di alcuni punteggi e quindi verificare l’eventuale lesione della propria posizione.

In casi del genere, non serve dimostrare di voler proporre un ricorso: basta la necessità di tutelare i propri diritti.

Come specificato dal giudice amministrativo, «L’Amministrazione che detiene i documenti non può impedire il pieno esercizio del diritto di accesso sulla scorta di ragioni generiche di riservatezza […] salvo che vengano in rilievo specifiche informazioni di carattere segreto […] da valutare alla luce dell’art. 98 del Codice della proprietà industriale. Occorre che i controinteressati si siano espressamente e formalmente opposti comprovando e motivando le esigenze di riservatezza […] l’Amministrazione non deve appiattirsi acriticamente sulla posizione espressa dai controinteressati».

Nel caso concreto, l’opposizione presentata dalla controinteressata è stata ritenuta del tutto generica, senza indicare quali parti dei documenti contenessero effettivi segreti tecnici, né spiegava quale concreto danno competitivo sarebbe derivato dall’accesso.

Di conseguenza, secondo il TAR, non esistevano ragioni per non consentire l’ostensione integrale.

L’Amministrazione ha accolto l’opposizione in modo acritico, senza alcun vaglio puntuale, in contrasto con i principi fissati dall’Adunanza Plenaria n. 10/2020, che impone all’Amministrazione una valutazione piena e non meramente formale.

 

Conclusioni
Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento di diniego nella parte in cui aveva negato o limitato l’accesso, e ordine all’Amministrazione di ostendere tutta la documentazione richiesta.

Sul piano operativo, la sentenza conferma alcuni punti fermi:

  • in caso di accesso difensivo, la riservatezza non può diventare un argomento “ombrello”: per limitare l’ostensione servono elementi concreti, motivati, documentati;
  • l’eventuale opposizione del controinteressato deve essere specifica e puntuale, altrimenti non è idonea a comprimere il diritto di accesso;
  • l’Amministrazione ha l’onere di verificare caso per caso, bilanciando realmente i diversi interessi in gioco, senza appiattirsi sulle posizioni dei controinteressati.

La trasparenza, in questo quadro, si concilia quindi con il diritto di difesa, che resta prevalente salvo la presenza di veri segreti industriali, individuati e motivati in modo chiaro e circostanziato.

 

 

 

FONTI       “LavoriPubblici.it”

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