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FVOE incompleto: non è causa di esclusione dalla gara

Gli errori formali nel FVOE possono essere sanati tramite soccorso istruttorio, così come eventuali mancanze colmate con un’autocertificazione da parte dell’operatore

 

Nell’epoca della digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti, il sistema di verifica dei requisiti si basa sempre più sull’utilizzazione di piattaforme interoperabili e fascicoli digitali che, per quanto innovativi, non eliminano la possibilità di errori o incompletezze.

Ma un errore nella formazione del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) può tradursi in una causa di esclusione? Qual è il punto di equilibrio tra la necessità di verificare correttamente i requisiti e quella di non trasformare gli strumenti digitali in barriere alla partecipazione? Ed eventualmente, quale ruolo gioca il soccorso istruttorio?

A rispondere a queste domande, con una pronuncia orientata al favor partecipationis e al rispetto della discrezionalità della valutazione da parte della stazione appaltante, è il TAR Toscana, con la sentenza del 14 novembre 2025, n. 1856.

 

Errori formali o mancanze nel FVOE: il TAR Toscana sul favor paretcipationis
La questione nasce dall’impugnazione di un RTI, secondo classificato nell’ambito di una procedura aperta finalizzata alla conclusione di una convenzione quadro per l’affidamento di un servizio fiscale e tributario.

Oltre che contestare alcuni criteri di attribuzione del punteggio, il ricorrente sosteneva che l’aggiudicazione fosse viziata sotto due aspetti specifici:

  • il primo riguardava un episodio pregresso, riconducibile a una violazione in materia di sicurezza del lavoro. Una violazione già oggetto di sanzione, ma che secondo il ricorrente avrebbe dovuto incidere sull’affidabilità dell’impresa al punto da determinarne l’esclusione dalla gara;
  • il secondo elemento, di natura più documentale che sostanziale, riguardava il FVOE della mandante del RTI aggiudicatario, nel quale era indicato un codice identificativo errato che aveva reso difficoltoso per la stazione appaltante il recupero automatico dei documenti necessari per la verifica dei requisiti.

Secondo il ricorrente, questi due elementi avrebbero dovuto condurre a una valutazione più severa da parte dell’amministrazione, fino a determinare l’esclusione del raggruppamento poi risultato aggiudicatario.

La stazione appaltante, però, aveva ritenuto entrambe le questioni non ostative in quanto:

  • la violazione contributiva era stata valutata come non grave e già risolta;
  • l’assenza del fascicolo virtuale completo era stata superata mediante acquisizione diretta dei dati tramite autocertificazione.

Ne era scaturito il ricorso, che però il TAR ha respinto, ribadendo alcuni importanti principi in materia di cause di esclusione non automatica e di accesso al FVOE.

 

Quadro normativo di riferimento
Per comprendere la portata della decisione è necessario soffermarsi su come il d.lgs. n. 36/2023 disciplina, da un lato, le cause di esclusione legate all’affidabilità dell’operatore e, dall’altro, gli strumenti di verifica digitale introdotti dal nuovo Codice.

Il primo riferimento imprescindibile è l’art. 95, comma 1, lett. a), che inserisce le violazioni in materia di sicurezza del lavoro tra le cause di esclusione non automatiche.

Questa scelta significa che la presenza di una violazione non determina immediatamente l’impossibilità di partecipare alla gara, ma richiede una valutazione autonoma da parte della stazione appaltante. Il legislatore ha voluto sottrarre queste fattispecie a ogni automatismo, attribuendo all’amministrazione il compito di misurare la gravità dell’episodio, la sua attualità, il contesto in cui è maturato e gli eventuali elementi correttivi già adottati dall’impresa.

Su un piano diverso ma strettamente connesso al tema della verifica dei requisiti si colloca il fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’art. 24 del Codice.

L’obiettivo del Codice è quello di semplificare gli adempimenti, trasferendo molte delle verifiche sulle piattaforme digitali e sulle banche dati interoperabili. Tuttavia, il d.lgs. 36/2023 non attribuisce al fascicolo un valore costitutivo della partecipazione: lo configura come strumento di supporto.

La differenza è di natura sostanziale: se lo strumento non funziona, o se il fascicolo è incompleto per errori materiali, la partecipazione non può esserne condizionata. In questi casi, il titolo negoziale rimane integro e la stazione appaltante può (e deve) completare la verifica attraverso i meccanismi ordinari.

È qui che entra in gioco l’art. 101, dedicato al soccorso istruttorio, che mantiene nel nuovo Codice la sua funzione di sanare irregolarità che non incidono sul contenuto dell’offerta o sulla sussistenza del requisito sostanziale.

L’ultimo tassello, utile per leggere l’impianto complessivo, è l’art. 99, comma 3-bis introdotto dal Correttivo e non ancora in vigore all’epoca della procedura oggetto di giudizio, ma il TAR la richiama come conferma della direzione tracciata dal legislatore: in caso di malfunzionamenti, anche parziali, del FVOE o dei sistemi digitali ad esso connessi, l’amministrazione può procedere all’aggiudicazione acquisendo una autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti.

 

La decisione del TAR
Il cuore della decisione si sviluppa intorno a due snodi: la reale incidenza dell’illecito dichiarato in gara e la funzione che il FVOE può assumere nelle verifiche dei requisiti.

Il TAR parte dall’esame della violazione in materia di sicurezza sul lavoro, ribadendo che non ogni episodio, pur rientrante nelle ipotesi del Codice, è sufficiente a compromettere l’affidabilità dell’operatore.

La sentenza richiama espressamente che si trattava di una fattispecie rientrante “in una causa di esclusione non automatica, soggetta alla valutazione discrezionale dell’amministrazione”, e che la valutazione svolta non mostrava profili di irragionevolezza. La logica è quella propria dell’art. 95 del Codice: ciò che rileva non è la mera esistenza della violazione, ma il suo effettivo peso in termini di affidabilità.

In riferimento al FVOE incompleto a causa di un errore nell’inserimento dei dati, spiega il TAR che l’irregolarità non incideva sul possesso dei requisiti, ma esclusivamente sulla possibilità di reperire automaticamente alcune informazioni. Questo scenario configura una “mera regolarizzazione di carattere documentale, sempre suscettibile di soccorso istruttorio”, confermando che la stazione appaltante poteva legittimamente acquisire un’autocertificazione sostitutiva.

Il fascicolo “rappresenta un sistema di supporto alla verifica dei requisiti, non un elemento costitutivo della legittima partecipazione”, la cui mancanza o incompletezza, in assenza di una norma che lo configuri come requisito a pena di esclusione, non può produrre effetti espulsivi. È un’impostazione che trova una conferma indiretta anche nel correttivo del 2024, laddove l’art. 99, comma 3-bis, consente il ricorso all’autocertificazione ogni volta in cui la verifica telematica risulti impossibile per malfunzionamenti o incongruenze.

 

Conclusioni
Il ricorso è stato respinto e l’aggiudicazione è stata considerata legittima. La valutazione svolta dalla stazione appaltante sull’episodio legato alla sicurezza del lavoro è stata ritenuta equilibrata e coerente con l’impostazione dell’art. 95, mentre l’irregolarità nel fascicolo virtuale non ha inciso né sul possesso dei requisiti né sulla correttezza complessiva della procedura.

Il controllo sui requisiti rimane pieno e non viene attenuato, ma al tempo stesso si garantisce che l’utilizzo di strumenti tecnologici o piccole irregolarità formali non diventino ostacoli sproporzionati alla partecipazione.

Favor partecipationis e par condicio non vengono contrapposti: trovano un equilibrio attraverso l’uso ragionato degli strumenti che il Codice mette a disposizione, soprattutto nei casi in cui il sistema digitale presenta errori o incompletezze che non toccano la sostanza dei requisiti.

Il Correttivo ha reso esplicito questo approccio, prevedendo scenari in cui la verifica può essere completata tramite autocertificazione.

 

 

 

FONTI       “LavoriPubblici.it”

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