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Accesso agli atti, trattamento distinto per le relazioni di direttore lavori e Rup

Tar Campania: alt sui documenti riservati del Dl ok sui provvedimenti del responsabile del progetto sulle riserve formulate dall’impresa

 

Il Tar Campania, sez. I con la sentenza n. 65/2026 chiarisce ai Rup l’esigenza – innanzi ad una precisa richiesta di accesso agli atti -, di distinguere tra le relazioni riservate del direttore lavori (sulle riserve dell’operatore economico) e le valutazioni espresse in provvedimenti del Rup su queste. Le prime, per disposizione del codice, non possono essere rese disponibili, occorre invece assicurare l’accesso ai provvedimenti del responsabile unico, a tutela dell’operatore.

 

L’istanza
Il collegio affronta la questione del riscontro negativo di una prima (duplice) richiesta di accesso agli atti dell’operatore economico, in particolare, la richiesta di prendere «visione e copia delle relazioni riservate della direzione lavori inviate al Responsabile unico del progetto (Rup) in ordine a tutte le riserve iscritte e copia dei provvedimenti del Rup in ordine alle riserve espresse».

La stazione appaltante nega in toto l’accesso ai sensi di quanto (tradizionalmente) previsto nell’articolo 35, comma 4 let.) punto 2 dell’attuale codice dei contratti.

Previsione che, perentoriamente (come già previsto nell’articolo 53 del codice del 2016), esclude l’accesso «alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto».

Il giudice non condivide la negazione totale opposta dalla stazione appaltante rilevando una parziale condivisione del ricorso limitatamente ai provvedimenti del Rup che si è espresso sulle riserve e sulle relazioni del direttore dei lavori. Testualmente, in sentenza si legge che «il ricorso è fondato solo in parte, restando inaccessibili, per espressa previsione di legge, le «relazioni riservate del direttore dei lavori […] sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto» (art. 35, comma 4, lett. b), n. 2, d.lgs. n 36/2023), mentre devono ritenersi suscettibili di ostensione, viceversa, i provvedimenti del R.U.P. in ordine alle riserve espresse (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13/10/2022 n. 8745)».

 

La richiesta di emissione dei Sal
La ricorrente, inoltre, con ulteriore doglianza censura anche «il silenzio serbato dal comune in ordine all’emissione dei Sal per i lavori dalla medesima eseguiti, in particolare per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio». Con ampio ragionamento il collegio esprime il proprio difetto di giurisdizione rispetto a questa seconda richiesta «a fronte della natura di diritto soggettivo della posizione giuridica di cui parte ricorrente è titolare». Il ricorso, infatti, deve essere inteso come ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., incardinando, pertanto, «la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al rapporto sostanziale e, quindi, la ricorrenza di interessi legittimi».

Le questioni attinenti quindi ai Sal afferiscono alla fase esecutiva del contratto, risultando disciplinati nelle disposizioni del capitolato speciale d’appalto e nello stesso contratto non costituendo esito di un «procedimento amministrativo, né corrisponde a un obbligo di provvedere rinvenibile in capo alla Pa».

Si tratta di ricorso non esperibile innanzi alla giurisdizione del giudice amministrativo mancando sia un provvedimento amministrativo autoritativo, sia la posizione di interesse legittimo del ricorrente.

In pratica, pertanto, non può configurarsi un silenzio inadempimento in presenza di posizioni giuridiche di autentico «diritto soggettivo» che discendono dall’intervenuta stipula di un contratto di appalto.

Innanzi al giudice amministrativo, conclude il collegio, può essere oggetto di considerazione il silenzio ma nella forma del silenzio inadempimento serbato con (negativo) decorso del termine per concludere il classico procedimento amministrativo e non un caso di censura di mancata emissione di un provvedimento – come quello oggetto di censura –, «che si realizza quando viene chiesto l’accertamento di un fatto o, ancora e più in generale, quando si verte in questioni di carattere paritetico» visto che per effetto della stipula del contratto la P.A, perde la posizione di supremazia e non opera, quindi, un potere autoritativo dell’amministrazione.

 

 

 

FONTI        Stefano Usai        “Enti Locali & Edilizia”

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