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Affidamento diretto dopo gara deserta: quando si applica il principio di rotazione

La sentenza n. 6600/2025 del Consiglio di Stato chiarisce i rapporti tra affidamento diretto, procedura negoziata e principio di rotazione nel nuovo Codice dei contratti pubblici

 

Quali margini di discrezionalità ha la stazione appaltante nell’affidare un appalto dopo una gara deserta? È sempre preferibile la procedura negoziata oppure, in presenza di urgenza e compatibilità economica, può legittimamente optare per un affidamento diretto? E quali limiti impone il principio di rotazione nel nuovo Codice dei contratti pubblici?

Affidamento diretto dopo gara deserta: la sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha risposto a queste domande con la sentenza n. 6600 del 24 luglio 2025, confermando la legittimità dell’affidamento diretto disposto da un’amministrazione comunale per il servizio di trasporto scolastico. L’intervento è avvenuto in applicazione dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, nonostante una precedente delibera di Giunta, mai revocata, avesse previsto l’attivazione di una procedura comparativa e selettiva.

A presentare ricorso è stato il precedente affidatario del servizio che avrebbe contestato la mancata attivazione della procedura aperta o di almeno una procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art. 76, Codice dei contratti) che le avrebbe consentito la partecipazione, non operando il principio di rotazione di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il TAR aveva già evidenziato che, in coerenza con la delibera della Giunta, il Comune aveva avviato due procedure aperte:

  • la prima andata deserta;
  • la seconda annullata in autotutela.

Quindi la scelta di disporre l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023, al fine di scongiurare il rischio che i tempi lunghi di una procedura aperta impedissero una tempestiva attivazione del servizio.

Il precedente gestore ha, quindi, impugnato il provvedimento lamentando, tra l’altro, che:

  • la scelta dell’affidamento diretto non era coerente con la delibera di Giunta che prevedeva una procedura selettiva;
  • sarebbe stato preferibile ricorrere ad una procedura negoziata ex art. 76 del Codice, che avrebbe potuto riaprire la partecipazione anche al gestore uscente, superando così l’ostacolo del principio di rotazione.

 

L’analisi del Consiglio di Stato: rotazione correttamente applicata
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la legittimità dell’operato dell’amministrazione e offrendo alcuni chiarimenti interpretativi rilevanti.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’amministrazione ha correttamente esercitato la propria discrezionalità scegliendo l’affidamento diretto, in luogo della procedura negoziata. La decisione, fondata sull’urgenza di garantire la continuità del servizio per l’avvio dell’anno scolastico, non presenta vizi di illogicità, sviamento o irragionevolezza.

Il principio di rotazione è stato correttamente applicato, precludendo la partecipazione del gestore uscente, che aveva già beneficiato dell’ultimo affidamento. La natura diretta della procedura rafforza la necessità di applicare tale principio, in assenza di una procedura comparativa aperta a più soggetti.

La delibera che indicava la volontà di procedere con gara non è stata ritenuta cogente: essa conteneva un mero indirizzo al RUP, che risulta adempiuto con l’indizione – poi annullata – di due gare. Il Consiglio di Stato sottolinea, infatti, che si trattava di un atto di indirizzo politico-amministrativo, non idoneo a vincolare in modo rigido l’attività istruttoria del RUP, soprattutto in presenza di circostanze sopravvenute che rendevano inattuabile la soluzione originariamente prevista. A fronte di tali esiti negativi, la scelta dell’affidamento diretto è risultata coerente con il buon andamento e l’efficacia dell’azione amministrativa.

 

Il contesto normativo: l’art. 49 del Codice dei contratti pubblici
La nuova formulazione del principio di rotazione, contenuta nell’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, ha introdotto un sistema articolato che mira a garantire l’accesso al mercato da parte di un numero più ampio di operatori economici, limitando la reiterata assegnazione di commesse ai medesimi soggetti, specie nel caso di affidamenti diretti o procedure semplificate. In sintesi:

  • il comma 2 prevede un divieto assoluto di affidamento o aggiudicazione al contraente uscente in caso di due affidamenti consecutivi relativi allo stesso settore merceologico o categoria di opere/servizi;
  • il comma 4 consente la deroga motivata, purché fondata sull’assenza di alternative, sull’accurata esecuzione pregressa e sulla qualità della prestazione;
  • l’operatività del principio è esclusa nei casi di affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro (comma 6) o se la selezione è preceduta da un’indagine di mercato aperta (comma 5).

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, si trattava di un affidamento diretto per un importo di circa 101.893 euro, dunque pienamente soggetto alle regole generali sul principio di rotazione.

 

Conclusioni operative
La sentenza consente di ricavare alcune importanti indicazioni per le stazioni appaltanti e gli operatori economici:

  • il principio di rotazione di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 si applica anche agli affidamenti diretti sopra i 5.000 euro, specie se non preceduti da indagine di mercato aperta;
  • l’amministrazione può legittimamente derogare alla procedura negoziata ex art. 76 in favore dell’affidamento diretto, purché motivi adeguatamente la scelta;
  • in presenza di gare andate deserte, è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante la decisione su come procedere, fermo restando il rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e rotazione;
  • le delibere di Giunta non vincolano rigidamente il RUP, specie se si tratta di meri atti di indirizzo non attuabili nella concreta evoluzione del procedimento.

In definitiva, il Consiglio di Stato conferma che il principio di rotazione non è un mero orpello formale ma uno strumento di garanzia concorrenziale effettiva, anche nei piccoli affidamenti, e che la sua violazione non può essere sanata invocando esigenze di urgenza non adeguatamente motivate.

 

 

FONTI     “LavoriPubblici.it”

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