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Consorziata esecutrice e procedimento sanzionatorio pendente: il Consiglio di Stato fissa i limiti all’esclusione

Palazzo Spada spiega cosa comporta la spendita di requisiti come consorziata esecutrice e quali siano le conseguenze di un procedimento sanzionatorio ancora in corso durante la fase di gara

 

Quando è legittimo far valere, ai fini della qualificazione, l’esperienza maturata come consorziata esecutrice? E quali effetti produce un procedimento sanzionatorio ancora pendente alla data della gara? Su questi rilevanti profili applicativi in materia di appalti pubblici è intervenuto il Consiglio di Stato, con la sentenza del 30 luglio 2025, n. 6754, chiarendo i presupposti di ammissibilità dell’esperienza esecutiva e i limiti di rilevanza dei procedimenti sanzionatori non definitivi.

 

Esclusione dalla gara: il Consiglio di Stato su requisiti professionali e procedimenti sanzionatori
Il caso riguarda l’impugnazione da parte di un operatore economico dell’aggiudicazione di una gara per l’affidamento in concessione di servizi culturali, ritenendo che l’operatore economico risultato vincitore non disponesse del requisito speciale di capacità tecnico-professionale previsto dalla lex specialis, consistente nell’aver svolto – nel triennio precedente – specifici servizi di biglietteria.

Secondo la ricorrente, l’aggiudicataria aveva dichiarato di possedere il requisito facendo riferimento a un servizio svolto nell’ambito di un contratto formalmente intestato a un consorzio di cui era consorziata esecutrice. Inoltre, tale servizio era oggetto di un procedimento sanzionatorio avviato dall’autorità garante per presunte pratiche commerciali scorrette, che l’operatore non aveva dichiarato in gara.

Nel ricorso veniva contestata, da un lato, la spendibilità dell’esperienza maturata come esecutrice di un contratto formalmente intestato ad altro soggetto e, dall’altro, l’idoneità del certificato prodotto, ritenuto viziato per assenza di regolare esecuzione e per mancata dichiarazione del procedimento pendente.

Già in primo grado il TAR aveva respinto le doglianze del ricorrente, confermando la piena legittimità dell’aggiudicazione. Un orientamento avallato anche da Palazzo Spada, come dimostrano le indicazioni fornite dai giudici d’appello.

 

Requisiti di capacità tecnica maturati come consorziata esecutrice
Il primo nodo interpretativo ha riguardato la possibilità di dimostrare il requisito di capacità tecnico-professionale mediante l’esecuzione di un servizio, anche se il contratto era formalmente intestato a un consorzio. L’operatore aveva svolto in concreto il servizio richiesto dalla lex specialis, ma non come titolare diretto del contratto.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la richiesta contenuta nella documentazione di gara non riguardava la titolarità giuridica, ma unicamente l’esecuzione di servizi analoghi, secondo quanto previsto dall’  art. 100, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, che impone la proporzionalità dei requisiti tecnici rispetto all’oggetto dell’appalto. Ciò che rileva, ai fini della qualificazione, è la concreta attività svolta dall’operatore, anche se in qualità di consorziata esecutrice.

Il principio è coerente con quanto stabilito dagli artt. 45 e 48 del Codice dei contratti pubblici, secondo cui le consorziate esecutrici di un consorzio stabili o di cooperative possono spendere l’esperienza maturata in tale veste. La giurisprudenza amministrativa, anche alla luce dell’elaborazione europea, ha da tempo riconosciuto la possibilità per le consorziate di spendere l’esperienza acquisita nell’ambito di un consorzio, purché vi sia prova del ruolo esecutivo. Il Collegio ha quindi ritenuto pienamente legittima la spesa del requisito maturato in tale veste.

 

Gravi illeciti professionali: nessuna esclusione senza delibera sanzionatoria definitiva
Il secondo profilo ha riguardato la presunta inattendibilità dell’operatore economico, in ragione della pendenza di un procedimento avviato dall’Autorità di concorrenza per presunte irregolarità nella gestione di un servizio pubblico.

La censura era fondata sulla mancata dichiarazione, in sede di gara, dell’avvio del procedimento e sulla presentazione di una certificazione ritenuta fuorviante.

La ricorrente riteneva che ciò comportasse la violazione dell’  art. 98, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023, che prevede l’esclusione dell’operatore che fornisca, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti, suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, selezione o aggiudicazione.

Il Consiglio di Stato ha respinto la doglianza, chiarendo che un procedimento sanzionatorio pendente non costituisce di per sé causa di esclusione. A tal fine, è necessario che l’illecito sia stato oggetto di una decisione definitiva, adottata con le forme previste dal diritto nazionale o unionale.

Nel caso di specie, la delibera conclusiva del procedimento è sopraggiunta solo dopo la gara, l’aggiudicazione e perfino l’instaurazione del giudizio. Applicando il principio del tempus regit actum, i giudici hanno escluso ogni rilevanza retroattiva del provvedimento e negato che l’operatore fosse tenuto a dichiarare un procedimento ancora aperto.

 

Conclusioni operative
Il ricorso è stato respinto, confermando la legittimità dell’aggiudicazione con alcune indicazioni chiare che possono guidare le stazioni appaltanti e gli operatori economici nella corretta applicazione del Codice:

  • ai fini del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale, rileva l’esecuzione del servizio, anche se svolto come consorziata esecutrice. Non è necessaria la titolarità formale del contratto;
  • un procedimento sanzionatorio pendente non comporta alcun obbligo dichiarativo, né può costituire causa di esclusione, in assenza di una delibera definitiva e tempestiva;
  • la legittimità degli atti di gara deve essere valutata secondo le regole vigenti al momento della loro adozione. Provvedimenti sopravvenuti non incidono retroattivamente sull’esito della procedura, in nome del principio del tempus regit actum.

 

 

 

 

FONTI     “LavoriPubblici.it”

Categorized: News