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Aiuti-quater, affidamenti diretti sottosoglia anche per la progettazione

 

I Comuni non capoluogo possono utilizzare la procedura anche per gli appalti finanziati con risorse Pnrr

 

I Comuni non capoluogo possono utilizzare l’affidamento diretto entro le soglie stabilite dal decreto Semplificazioni anche per gli appalti finanziati con risorse Pnrr.

Il Decreto aiuti-quater interviene sulla disciplina applicativa dell’articolo 37, comma 4 del codice dei contratti pubblici negli interventi attuativi del piano nazionale di ripresa e resilienza, chiarendo con una norma di interpretazione autentica che le amministrazioni locali tenute a fare ricorso ai modelli aggregativi per gli affidamenti di valore superiore ai 40.000 euro per i beni e servizi, nonché ai 150.000 euro per i lavori possono utilizzare le disposizioni derogatorie stabilite dal Dl 76/2020 per l’affidamento diretto, entro le particolari soglie previste.

L’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto Semplificazioni, infatti, consente sino al 30 giugno 2023 alle stazioni appaltanti di acquisire mediante affidamento diretto puro (quindi con libertà di scelta delle modalità di individuazione dell’operatore economico con cui procedere) beni e servizi entro il valore di 130.000 euro e lavori entro il valore di 150.00 euro.

Per gli interventi attuativi del Pnrr, tuttavia, l’articolo 52 del Dl 77/2021 ha disposto che i Comuni non capoluogo di provincia debbano fare ricorso ai soggetti aggregatori, alle centrali di committenza (anche come unioni di comuni o gestioni associate tra gli enti) e alle stazioni uniche appaltanti presso le province per l’affidamento degli appalti di beni, servizi e lavori superiori alle soglie entro le quali gli stessi enti possono operare autonomamente, in base all’articolo 37, comma 1 del Dlgs 50/2016, senza qualificazione, ossia 40.000 euro per beni e servizi e 150.000 euro per i lavori.

L’applicazione della disposizione è stata oggetto di interpretazioni prudenziali da parte di alcune amministrazioni centrali responsabili di alcune delle macro-misure del Pnrr, confermate da un parere del ministero delle infrastrutture, secondo una linea orientativa che non consentiva ai Comuni non capoluogo di fare ricorso all’affidamento diretto entro le soglie più ampie definite dal Dl 76/2020.

Alcuni elementi emersi nel corso della consultazione per le linee-guida Anac ulla qualificazione delle stazioni appaltanti e la diversa posizione interpretativa di altri ministeri titolari di misure Pnrr (resa attraverso faq connesse ai bandi) hanno determinato l’intervento del governo nel Dl Aiuti quater (sollecitato da più parti e in particolare dall’Anci, che sulla nuova disposizione ha prodotto una nota esplicativa), con l’introduzione di una norma specifica nell’articolo 10.

La disposizione stabilisce infatti che l’obbligo di ricorso ai moduli aggregativi per i Comuni non capoluogo di provincia, previsto dall’articolo 37, comma 4 del codice, è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie stabilite dall’articolo 1, comma 2, lettera a) del Dl 76/2020, quindi all’affidamento diretto entro i 139.000 euro per beni e servizi e entro i 150.000 euro per i lavori.

La norma di interpretazione autentica consente quindi ai Comuni non capoluogo di fare ricorso all’affidamento diretto entro i valori ben più ampi stabiliti dalla disposizione derogatoria anche per gli appalti finanziati con risorse Pnrr.

Tale deroga comprende anche i servizi di ingegneria e di architettura (come esplicitamente desumibile dalla formulazione dell’articolo 1, commi 1 e 2, lettera a) del Dl 76/2020), per cui le amministrazioni attuatrici di interventi Pnrr possono affidare direttamente con la procedura semplificata (quindi non dovendo porre in essere procedure di gara) servizi di progettazione entro i 139.000 euro.

I Comuni non capoluogo, tuttavia, devono attenersi nella gestione degli affidamenti diretti entro le soglie maggiorate alle specifiche regole di percorso stabilite della stessa lettera a) del comma 2, rispettando i principi dell’ordinamento euro-unitario, nonché affidando a operatori economici con pregresse e documentate esperienze in appalti analoghi al servizio, alla fornitura o al lavoro da appaltare.

Le amministrazioni hanno libertà di scelta delle modalità per individuare l’operatore economico da ricondurre all’affidamento diretto (richiesta di preventivi, analisi di listini o di cataloghi elettronici, esame di affidamenti simili da parte di altre amministrazioni), ma nel provvedimento traduttivo della procedura dovranno esplicitare il percorso effettuato per la scelta, secondo quanto richiesto dall’articolo 32, comma 2 del codice, nonchè in applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza.

 

 

 

FONTI    Alberto Barbiero     “Edilizia e Territorio”








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