L’esistenza di atti/dati da mantenere riservati deve emergere da una motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente
Nel negare l’ostensione degli atti richiesti dal concorrente, che intenda agire in giudizio, la stazione appaltante non può opporre mere formule di stile espresse dall’appaltatore interessato circa l’esistenza di segreti commerciali/industriali da tenere riservati. L’esistenza di atti/dati da mantenere riservati deve emergere da una motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente. In questo senso, il Tar Calabria, Catanzaro, sezione I, sentenza n. 1864/2022.
La vicenda
La vicenda presa in considerazione è quella classica della richiesta di accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria al fine di valutare se agire in giudizio. Nel caso di specie, l’appalto era relativo alla «esecuzione della fornitura» e posa in opera di un allestimento museale.
Alla richiesta di ostensione degli atti dell’offerta tecnica, la stazione appaltante eccepiva di non poter consentire l’accesso in ragione «del dissenso» manifestato dall’aggiudicataria visto che l’offerta medesima era caratterizzata dalla presenza di «dati e informazioni oggetto di specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale di cui si vuole mantenere riservatezza». Più nel dettaglio, nel reiterare una risposta negativa, la stazione appaltante specificava di ritenere non legittimo l’accesso all’offerta economica vista la potenziale lesività del «diritto di riservatezza del know how».
La sentenza
Il giudice non condivide l’assunto opposto dalla stazione appaltante alla richiesta di accesso stante la non corrispondenza rispetto al dato normativo (contenuto nell’articolo 53 del Codice). Il giudice ricorda che il “divieto” di accesso a «informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima», risulta condizionato dall’esigenza che venga fornita una motivata «e comprovata dichiarazione dell’offerente» circa l’esistenza di «segreti tecnici o commerciali». Motivazioni, nel caso di specie, che non risultavano fornite dall’appaltatore interessato (che ha “subito” l’istanza di accesso).
La fattispecie normativa, ricorda la sentenza, prevede altresì l’accessibilità di tali atti/dati nel caso in cui (comma 6 dell’art. 53) il concorrente intenda procedere in giudizio (previa valutazione dei documenti ricevuti) per la tutela «dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto».
La limitazione all’accesso, conclude il giudice, è contingentata ad una chiara esplicitazione dei motivi e, più nel dettaglio, che la prospettata esigenza di «tutela del segreto industriale richiesta dall’operatore economico sia motivata».
Nel caso preso in esame, tali indicazioni risultavano totalmente assenti visto che «la controinteressata si è limitata ad asserire, con un assunto generico, che nella propria offerta» erano contenute/i informazioni e dati oggetto di «specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale di cui si vuole mantenere la riservatezza».
Non una circostanziata motivazione, conclude il giudice, ma l’opposizione di una mera formula di stile che, inevitabilmente, neutralizzava la possibilità di difesa del ricorrente in modo non corretto. Esigenze di difesa più che concrete stante il fatto che il ricorrente è risultato secondo nella graduatoria di merito.
Il giudice, quindi, rinvia gli atti alla stazione appaltante, condannata alle spese, per la necessaria, concreta, valutazione (e conseguente risposta entro il termine di 30 giorni) sulla possibilità di consentire l’accesso, almeno, alle «sole specifiche informazioni>> non coperte da “esigenza di tutela brevettuale o di privativa industriale o commerciale».
FONTI Stefano Usai “Edilizia e Territorio”
