L’Autorità delinea una metodologia mista, volta a concretizzare soluzioni di analisi sistematica dell’andamento gestionale degli appalti di beni e servizi
Le stazioni appaltanti devono dettagliare nei capitolati speciali degli appalti di beni e servizi le modalità dei controlli e delle verifiche delle prestazioni in corso di esecuzione, nonché devono specificare le fattispecie degli inadempimenti che comportano l’applicazione delle penali.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito con la delibera n. 497 del 29 ottobre 2024 (pubblicata il 19 novembre 2024 e già su Nt+ Enti locali & Edilizia del 20 novembre) una serie di indicazioni alle amministrazioni in merito alle modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture, chiarendo anzitutto alcuni aspetti metodologici.
Il capitolato speciale è configurato come lo strumento-chiave per la definizione delle modalità di verifica delle prestazioni, proprio perché è il documento che le descrive nello sviluppo dei processi, nell’articolazione temporale e le finalizza con l’individuazione degli standard (quantitativi e qualitativi).
La configurazione strutturata deve essere accompagnata da un’attività costante e sostanziale di verifica, volta principalmente a riscontrare l’effettiva realizzazione delle prestazioni secondo gli standard stabiliti contrattualmente.
L’Anac focalizza l’attenzione sulla necessità della definizione di un vero e proprio sistema dei controlli, nell’ambito del quale devono essere ben definiti i ruoli dei soggetti deputati a svolgerli, come in particolare il direttore dell’esecuzione del contratto e il Rup.
L’effettuazione dei controlli è coordinata con gli stati di avanzamento, ma deve prevedere anche verifiche a sorpresa, con cadenza periodica.
L’Autorità delinea una metodologia mista, volta a concretizzare soluzioni di analisi sistematica dell’andamento gestionale degli appalti di beni e servizi, anche al fine di poter rilevare le situazioni critiche emergenti ed intervenire in tempo reale con misure correttive.
Uno degli aspetti più delicati nello svolgimento dei controlli è la verifica delle migliorie proposte dall’appaltatore in sede di offerta. Rispetto a tale elemento, le stazioni appaltanti sono chiamate ad elaborare con cura i documenti contrattuali, poiché negli appalti di servizi e forniture frequentemente le offerte degli operatori economici aggiudicatari migliorano gli standard e devono pertanto essere esplicitate in modo tale da non generare equivoci.
Su tale aspetto l’Autorità non fornisce elementi utili, ma possono essere prese in considerazione almeno tre prassi.
La prima (più semplice e immediata) comporta l’allegazione al contratto sia del Capitolato speciale che dell’offerta, determinando la costituzione di un pacchetto regolativo che proietta i miglioramenti dell’offerta sugli standard originariamente posti in gara.
Una seconda tecnica redazionale porta ad aggiungere a questi documenti una tabella di concordanza, nella quale, in relazione agli standard definiti dal capitolato, sono esplicitati i miglioramenti contenuti nell’offerta.
Una terza tecnica redazionale del contratto porta alla confluenza nello stesso del quadro prestazionale del capitolato, integrato con gli elementi derivanti dall’offerta.
Lo sviluppo dei controlli deve essere organizzato anche con strumenti adeguati e per questo l’Anac sollecita le stazioni appaltanti a definire check-list accurate, nelle quali siano riportate in modo specifico tutte le obbligazioni dell’appaltatore, sia prestazionali sia complementari.
L’esito dei controlli, inoltre, deve essere formalizzato mediante verbali, in modo tale da attestare l’effettuazione delle operazioni e da poter ricondurre le risultanze all’eventuale contestazione degli inadempimenti.
Proprio in relazione alla mancata o non corretta resa delle prestazioni da parte dell’appaltatore, le indicazioni dell’Autorità evidenziano la necessità di una precisa configurazione delle fattispecie nel capitolato speciale, assorbendo una consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, che più volte ha censurato clausole estremamente generiche definite in tal senso dalle amministrazioni.
FONTI Alberto Barbiero “Enti Locali & Edilizia”
