La delibera dell’Autorità: l’imposizione della partecipazione unitaria viola i principi di concorrenza e di accesso al mercato
È legittimo imporre ai concorrenti di una gara pubblica l’obbligo di partecipare a tutti i lotti? In che misura tale clausola può incidere sulla concorrenza e sull’accesso al mercato? E come devono comportarsi le stazioni appaltanti quando le esigenze di coordinamento operativo si scontrano con i principi di legalità e trasparenza?
Appalto multilotto: illegittima la clausola che impone la partecipazione a tutti
A queste domande ha risposto l’ANAC con la delibera n. 287 del 23 luglio 2025, con cui l’Autorità ha evidenziato come l’obbligo di partecipazione unitaria in una gara multi lotto rappresenti una violazione dei principi fondamentali del Codice dei contratti pubblici, conducendo a una valutazione di illegittimità della clausola.
Nel caso specifico, la gara era suddivisa in tre lotti distinti, ciascuno con CIG e categorie SOA diverse, per un importo complessivo superiore a 2 milioni di euro. Nonostante la struttura formalmente multilotto, l’art. 3 del Disciplinare imponeva l’obbligo per gli operatori economici di presentare offerta su tutti e tre i lotti, ritenuti dalla stazione appaltante “funzionalmente unitari”.
Una scelta che la stazione appaltante ha giustificato con l’esigenza di coordinare le lavorazioni su un unico edificio e rispettare le tempistiche stringenti dettate dal cronoprogramma PNRR. Tuttavia, secondo ANAC, tale previsione configura un accorpamento artificioso in violazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 36/2023.
Suddivisione in lotti: il principio nel Codice Appalti
Il principio della suddivisione in lotti ha natura pro-concorrenziale e mira a facilitare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. L’art. 58 del nuovo Codice dei contratti pubblici impone alle stazioni appaltanti non solo di motivare l’eventuale mancata suddivisione in lotti, ma anche di evitare qualsiasi forma di accorpamento che limiti l’accesso al mercato.
Nel caso esaminato, l’obbligo di partecipazione integrale elude di fatto la funzione della suddivisione e risulta in contrasto con:
- l’art. 3 del d.lgs. 36/2023 sul principio di accesso al mercato;
- l’art. 58, comma 3, che vieta espressamente gli accorpamenti ingiustificati;
- l’orientamento consolidato della giurisprudenza e della stessa ANAC.
La giurisprudenza ha infatti più volte chiarito che il vincolo di partecipazione unitaria vanifica la ratio della suddivisione in lotti, compromettendo la libertà imprenditoriale degli operatori economici e restringendo indebitamente la platea dei possibili concorrenti.
Occhio alle discordanze temporali
ANAC ha rilevato anche un’ulteriore anomalia nella discordanza tra il cronoprogramma dei lavori (300 giorni) e il termine di conclusione fissato dal Disciplinare (31 gennaio 2026). Questa discrasia compromette la certezza della tempistica contrattuale, in violazione dell’art. 30 dell’Allegato I.7 al Codice, che impone la coerenza tra i documenti progettuali e quelli di gara.
Una grave incertezza operativa che incide sulla possibilità di formulare offerte consapevoli e sulla corretta esecuzione dell’appalto.
La delibera ANAC
Alla luce delle criticità riscontrate, ANAC ha qualificato la clausola di partecipazione obbligatoria come ingiustificatamente restrittiva della concorrenza, rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 6, comma 1, lett. i) del Regolamento ANAC (delibera 268/2023), che legittima l’adozione di un parere motivato.
L’Autorità ha quindi invitato la stazione appaltante:
- ad annullare in autotutela il bando, il disciplinare e tutti gli atti conseguenziali;
- a riesaminare la documentazione di gara in occasione della riedizione della procedura;
- a trasmettere i provvedimenti eventualmente adottati entro 15 giorni dalla ricezione del parere, pena l’attivazione del potere di impugnativa da parte dell’Autorità.
Conclusioni operative
La delibera conferma la centralità dei principi di concorrenza e di massima partecipazione nel nuovo Codice dei contratti pubblici:
- è illegittima la clausola che impone al concorrente di partecipare obbligatoriamente a tutti i lotti;
- le stazioni appaltanti devono motivare con rigore le eccezioni alla suddivisione in lotti funzionali, evitando accorpamenti di fatto;
- la violazione dei principi di concorrenza può determinare l’annullamento dell’intera procedura di gara;
- la coerenza temporale tra disciplinare e cronoprogramma è essenziale per la validità della lex specialis.
Si tratta di un chiaro richiamo al rispetto sostanziale delle regole poste a tutela del mercato e dell’efficienza dell’azione amministrativa.
FONTI “LavoriPubblici.it”
