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Verifica CEL e attestazioni per richieste SOA: nessun contributo dovuto

I chiarimenti dell’ANAC: le amministrazioni devono fornire riscontro senza oneri, salvo attività documentale eccezionale

 

Le richieste avanzate dagli Organismi di attestazione SOA per verificare la veridicità e la sostanza dei titoli autorizzativi presentati dagli operatori economici non possono essere trattate come accesso agli atti, né possono comportare l’applicazione di diritti di segreteria, se non in casi particolari e motivati.

È questo, in estrema sintesi, il chiarimento fornito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, che torna sul tema con un richiamo operativo destinato a tutte le amministrazioni destinatarie delle richieste SOA, a partire da quelle relative ai Certificati di Esecuzione Lavori (CEL).

 

Verifica dei titoli autorizzativi e CEL privati: nessun onere a carico di operatori e SOA
Nel procedimento di qualificazione, le SOA sono tenute a verificare la documentazione presentata dalle imprese a corredo dei certificati relativi a lavori eseguiti per committenti privati (c.d. CEL privati), inclusi i titoli abilitativi edilizi come permessi di costruire, CILA o DIA. Si tratta di un’attività funzionale all’attestazione della qualificazione, riconosciuta dalla normativa vigente come attività di natura pubblicistica.

L’ANAC, già con il Comunicato del Presidente del 28 marzo 2023, aveva chiarito che tali richieste devono essere evase dalle amministrazioni competenti senza applicare alcun onere economico a carico del privato, fatta salva l’ipotesi eccezionale in cui ciò comporti un’attività di ricerca documentale “più gravosa rispetto a quella ordinaria”.

L’Autorità ha rilevato come molte amministrazioni abbiano qualificato le richieste SOA come procedimenti di accesso agli atti, chiedendo il pagamento di diritti di segreteria sulla base di norme non pertinenti (come l’art. 25 della legge n. 241/1990 o l’art. 40 della legge n. 604/1962).

In realtà, il fondamento giuridico di tali richieste è da ricercare nel Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) e nelle disposizioni transitorie del d.P.R. n. 207/2010, in quanto le SOA, pur essendo soggetti di diritto privato, esercitano funzioni pubblicistiche e sono tenute a verificare l’autenticità e la sostanza della documentazione presentata ai fini della qualificazione.

 

CEL e stazioni appaltanti: obbligo di emissione senza costi aggiuntivi
Analogamente, le stazioni appaltanti, in qualità di committenti pubblici, sono tenute a rilasciare i Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) attestanti l’avvenuta e regolare esecuzione delle prestazioni da parte dell’impresa.

L’attività rientra nelle funzioni istituzionali del RUP, come ribadito dalle Linee Guida ANAC n. 3, e deve essere espletata tramite l’apposito applicativo telematico attivato dall’Autorità. Anche in questo caso, nessun diritto è dovuto, trattandosi di un adempimento già ricompreso nelle attività incentivate ai sensi dell’art. 113 del Codice.

Solo in caso di documentazione molto risalente e non digitalizzata, può essere legittimo richiedere un contributo spese, purché limitato e motivato in base all’effettiva complessità dell’attività di ricerca.

 

Il richiamo dell’ANAC
In conclusione, ANAC ha invitato tutte le amministrazioni a:

  • non qualificare le richieste SOA come istanze di accesso agli atti, né a richiedere il pagamento di diritti di segreteria;
  • fornire tempestivo riscontro gratuito salvo particolari eccezioni documentate;
  • garantire l’inserimento dei CEL nel casellario informatico entro 30 giorni dalla richiesta, ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. n. 36/2023;
  • considerare che tali adempimenti rientrano nell’ambito delle funzioni pubblicistiche volte a tutelare l’interesse generale alla trasparenza e alla qualificazione degli operatori economici.

L’indicazione è chiara: va esclusa la natura onerosa della funzione pubblica svolta dalle SOA nell’ambito dei procedimenti di attestazione, che costituiscono presidio essenziale di legalità e qualità negli appalti pubblici.

 

 

 

FONTI     “LavoriPubblici.it”

Categorized: News