La novità diventerà operativa dal 1° luglio dopo l’adeguamento degli strumenti applicativi
Con la recente comunicazione del 19 marzo, il Presidente dell’ Anac chiarisce quale modus operandi (maggiormente semplificato) sia possibile seguire almeno nell’accordo quadro con un unico operatore economico nel rilascio dei Cel. L’esigenza di un chiarimento risulta imposta dall’esigenza, prospettata da diverse associazioni di categoria, di semplificare il rilascio dei certificati di regolare esecuzione nel caso di accordo quadro (ex art. 59)
Il chiarimento
Nel comunicato si ricorda come la questione sia stata già affrontata in passato in relazione all’esigenza di rilasciare un certificato per ogni singolo contratto attuativo in modo che il Rup potesse indicare «l’importo e le date di inizio e fine lavori riferite alla singola prestazione eseguita». In questo modo si intendeva escludere una non corrispondenza tra Cel e le prestazioni specifiche del contratto evitando e, quindi, «che le prestazioni eseguite in differenti cantieri o in tempi diversi potessero dar luogo al rilascio di un Cel la cui cifra lavori riconosciuta non fosse rispondente allo sforzo organizzativo posto in essere dall’esecutore». Nel documento, però, si precisa che questo principio deve restare fermo ed insuperabile sicuramente «nel caso in cui gli accordi quadro» risultino «conclusi con più operatori economici».
Una diversa modalità operativa, invece, si potrà seguire (a far data almeno dal 1° luglio 2025 in attesa dei necessari adeguamenti degli applicativi in uso), nel caso di più contratti attuativi stipulati con l’unico operatore che si sia aggiudicato l’accordo quadro.
Accordo quadro e le modifiche apportate con il correttivo
Il chiarimento costituisce occasione per soffermarsi sulle caratteristiche e adempimenti principali (soprattutto per effetto delle modifiche apportate dal correttivo all’articolo 59 del codice) dell’accordo quadro.
In primo luogo, l’Anac rammenta che all’accordo quadro si può giungere nel caso in cui sia necessario procedere con «affidamenti ripetitivi per tipologia di prestazione» visto che – come anche si legge nel primo comma dell’articolo 59 -, i Rup non devono ricorrere all’accordo quadro (che costituisce una mera cornice normativa che disciplina i successivi contratti attuativi) per «ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza …».
L’accordo quadro, quindi, prelude all’esecuzione di interventi (di carattere omogeneo) che sono separati funzionalmente. A tal riguardo, il correttivo interviene nell’articolo 59 (con l’articolo 22 del decreto legislativo) sia sul primo comma sia introducendo un nuovo comma 5-bis. Nel primo comma, il correttivo innesta ulteriori periodi in cui si impone al Rup, in fase di predisposizione della decisione a contrarre, di indicare «le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture».
Inoltre, nel caso di accordo quadro che prevede la stipula di contratti attuativi con diversi operatori economici la decisione a contrarre indicherà evidentemente «le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva rimuneratività dei singoli contratti attuativi».
Piuttosto rilevante è anche l’innesto nel corpo dell’articolo 59 del comma 5-bis.
Il comma, semplificando, chiarisce l’esigenza di rispettare l’equilibrio contrattuale anche nei singoli contratti attuativi dell’accordo quadro e le conseguenze nel caso in cui questo non si possa assicurare neppure con una operazione di rinegoziazione condotta in «buona fede».
Se l’equilibrio contrattuale non può essere assicurato prima della stipula del contratto attuativo è «fatta salva la facoltà dell’operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula». Se il contratto (attuativo) è già stato stipulato – e quindi si opera già in un ambito civilistico -, nel caso di impossibilità di assicurare l’equilibrio, la stazione appaltante o l’operatore possono invocare «la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta». In questo caso rimane fermo il diritto dell’esecutore «al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti».
I Cel cumulativi
Espletata la premessa, nella comunicazione si afferma la possibilità di rilasciare dei Cel cumulativi nel caso in cui, ovviamente, i « contratti attuativi eseguiti dallo stesso operatore economico per un’unica Stazione Appaltante» siano relativi ad un contesto «afferente (…) un unico sito e con continuità temporale». In questo caso, «il Rup, oltre ad emettere un Cel per ogni contratto attuativo, rilascerà successivamente Cel cumulativi, sommando le lavorazioni già certificate con i singoli Cel precedentemente emessi, che saranno annullati e sostituiti da quest’ultimo Cel». Rimane fermo il fatto che la condizione per rilasciare i Cel cumulativi «è che le prestazioni relative ai contratti attuativi siano state a tutti gli effetti rese in continuità spazio-temporale o nel medesimo sito».
Questa soluzione – per affermazione della stessa Autorità -, pare coerente con le Faq già rilasciate in tema di accordi quadro (e con la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato, sent. 3663/2024).
In particolare, l’Anac ha già spiegato che la «Stazione appaltante prima di concludere un accordo quadro dovrà preliminarmente fare una previsione dei fabbisogni effettuando una stima dell’importo complessivo per tutta la durata dell’accordo quadro; tale importo sarà quello posto a base di gara e rappresenta l’importo massimo che potrà essere richiesto al soggetto affidatario nell’arco temporale di riferimento».
Per poter giungere ad un Cel cumulativo, quindi, «la stazione appaltante (…) dovrà individuare le prestazioni che possono essere completate ed eseguite con sequenzialità temporale o in cantieri localizzati nel medesimo sito».
In attesa di adeguamento degli applicativi, questa dinamica dovrà essere seguita dal 1° luglio 2025 e in caso di «accertamento di eventuali condotte distorsive della prassi introdotta, l’Anac potrà attivare i poteri» (e le conseguenze) previste nell’ art. 222, comma 3 del codice (rectius: pesanti sanzioni). .
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
