E chiarisce: il Docfap non può essere appaltato insieme agli altri livelli di progettazione
Una doppia stretta a tutela dei professionisti e del corretto svolgimento delle procedure. L’Autorità Anticorruzione interviene su due criticità ricorrenti nei bandi dedicati ai servizi di architettura e ingegneria, con un nuovo chiarimento pubblicato nella sezione «art. 66 – Operatori economici» del portale dedicato ai contratti pubblici: no a clausole che subordinano l’erogazione dei compensi ai finanziamenti e no all’affidamento congiunto del Docfap con i successivi livelli progettuali.
In primo luogo, Anac precisa che negli atti di indizione di una gara per progettazione non è consentito prevedere che il pagamento delle prestazioni venga corrisposto solo se l’opera ottiene un contributo pubblico o un finanziamento esterno. Una prassi che alcune stazioni appaltanti tentano di introdurre scaricando di fatto sui progettisti il rischio (e l’incertezza) dell’accesso alle risorse.
L’Autorità ricorda invece che il compenso per i servizi di ingegneria e architettura è parte integrante dell’appalto e deve essere garantito in quanto tale, senza condizioni sospensive collegate a fattori estranei alla prestazione, come l’esito di una domanda di finanziamento. Il professionista esegue una prestazione certa e misurabile; il pagamento non può diventare aleatorio. Una linea in continuità con l’impostazione del nuovo Codice dei contratti (Dlgs 36/2023), che tutela l’equo compenso e il principio di corretta allocazione dei rischi.
Il secondo chiarimento interviene sulla fase iniziale della progettazione: l’elaborazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap). Anac ribadisce che il Docfap, introdotto dal nuovo Codice, deve precedere il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) e gli ulteriori livelli progettuali.
Nella risposta alle nuove Faq l’Anac ricorda che la sequenza procedurale dettata dall’Allegato I.7 si basa sul fatto che il Docfap deve essere redatto nel rispetto del quadro esigenziale definito dal Rup (art. 2 dell’allegato I.7). Poi si passa al Dip che viene predisposto dal Rup solo dopo aver acquisito il Docfap e in coerenza con le soluzioni in esso individuate. Solo compiuti questi passaggi si può affidare la progettazione definitiva ed esecutiva.
Per questo motivo – sottolinea Anac – non è possibile affidare in un’unica procedura il Docfap insieme ai successivi livelli progettuali. Farlo significherebbe bypassare il ruolo del Rup e comprimere il vaglio delle alternative di intervento, con il rischio di predefinire l’opera senza la dovuta valutazione preliminare di costi, benefici e scenari progettuali.
La puntualizzazione dell’Autorità è destinata a incidere sulla pratica di molti enti locali, che negli ultimi mesi hanno puntato a bandi «pacchetto unico» per accelerare la spesa soprattutto sul fronte Pnrr. Ma proprio la pressione sui tempi rischia di generare errori procedurali e, quindi, contenziosi.
Sul Docfap, invece, Anac mira a consolidare una delle novità più profonde del nuovo impianto progettuale: il rafforzamento della fase decisionale preliminare come strumento per ridurre varianti, extracosti e contenziosi. Solo alternative correttamente valutate consentono di sviluppare progetti effettivamente sostenibili e cantierabili.
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”
