Il Mit chiarisce che non basta la semplice proposta di assegnazione
La cristallizzazione della soglia di anomalia, o il principio di invarianza, opera solamente dal momento dell’aggiudicazione (dal provvedimento di aggiudicazione) e non anche in presenza della sola proposta di assegnazione. In questo senso il recente parere del Mit n. 3775/2025.
Premessa
L’attuale codice dei contratti contiene una disposizione più chiara in tema della c.d. cristallizzazione della soglia o invarianza della soglia di anomalia. La previgente disposizione – contenuta nell’articolo 95, comma 15 del codice del 2016, infatti, affermava l’impossibilità di ricalibrare la soglia di anomalia in presenza di variazioni (circa il lotto dei partecipanti) anche per effetto di un provvedimento del giudice «successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte».
Il compimento di questa fase, in pratica, non era rilevante «ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte». Con l’attuale formulazione in tema, contenuta nel comma 12 dell’articolo 108, gli estensori, in modo condivisibile, hanno meglio definito il momento/fase della procedura che, appunto, cristallizza la soglia.
Il comma citato, infatti, spiega che le variazioni anche intervenute in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, «successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell’eventuale inversione procedimentale» non sono rilevanti «ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara».
Oltre al chiarimento, la previsione viene arricchita anche con l’inciso relativo al caso in cui il contratto venga aggiudicato con la dinamica dell’inversione procedimentale ex comma 3 dell’art. 107 in cui si prevede che «nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti».
Anche nel caso di specie, opera il principio fissato dal comma 12 dell’articolo 108 come ha confermato anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2025. Anche l’ufficio di supporto del Mit, con il recente parere n. 3775/2025 conferma che il riferimento è al provvedimento di aggiudicazione.
Il parere
Nel caso di specie, all’ufficio di supporto si chiede se, intervenuta nella gara la sola proposta di aggiudicazione (predisposta dal seggio di gara per il Rup) con esclusione del primo classificato, sia possibile procedere direttamente con lo scorrimento della graduatoria assegnando l’appalto al secondo classificato o, piuttosto, non si debba procedere con il ricalcolo «della soglia di anomalia, non tenendo conto dell’impresa esclusa». L’ufficio di supporto conferma che l’effetto della cristallizzazione della soglia di anomalia non consegue per effetto della sola proposta di aggiudicazione ma occorre – come emerge chiaramente dall’articolo 108 -, il provvedimento di aggiudicazione.
Da notare, anche se non viene trattato nel parere, che la differenza tra proposta di aggiudicazione e provvedimento di aggiudicazione, ovviamente, è sostanziale visto che l’ultimo è di esclusiva competenza del responsabile del servizio. Mentre la proposta di aggiudicazione compete al Rup (che può non coincidere con il responsabile del servizio) che può far propria anche la proposta degli «organi ausiliari» (dal responsabile di fase al seggio di gara).
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
