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Convenzioni Consip, il Mit chiarisce le prerogative delle Pa non qualificate

Nella risposta al quesito posto da una stazione appaltante

L’ufficio di supporto del Mit fornisce una indicazione (con il parere n. 3807 del 19 novembre 2025) in tema di prerogative della stazione appaltante non qualificata circa la possibilità (o meno) di aderire a convenzioni Consip e/o Accordi quadro a prescindere dagli importi.

 

Il quesito
Nel quesito si chiede conferma se una stazione appaltante senza qualificazione, possa aderire «a Convenzioni/Accordi quadro, sia di Consip che del soggetto aggregatore regionale, a prescindere dall’importo (e, quindi, nel caso di servizi e forniture, anche per importo superiori a € 140.000,00)». Inoltre, si chiedono chiarimenti sulla possibilità di procedere autonomamente all’esecuzione dei correlati «contratti» «sulla base della previsione contenuta nell’articolo 62, comma 6, lettera f) e nell’articolo 8, comma 5, dell’Allegato II.4».

 

Il riscontro
L’ufficio di supporto risponde positivamente ad entrambi i quesiti evidenziando che le prerogative delle stazioni appaltanti senza qualificazione si leggono – tra le altre -, nel comma 6 art. 62 del codice, lettera d).

La previsione in argomento spiega che pur in assenza di qualificazione (per la fase della progettazione e affidamento) è possibile effettuare «ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento».

L’allegato I.1, art. 3 lett. cc), del codice, chiarisce che per gli strumenti di acquisto citati si intende «strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo».

Tra questi rientrano:

1) le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consio e dai soggetti aggregatori;

2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici sono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;

3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo.

Da notare che il codice contiene un «principio/riferimento» di carattere generale secondo cui la stazione appaltante pur priva di qualificazione per l’esecuzione può, in ogni caso, eseguire i contratti che può stipulare.

In particolare, la lettera f) del comma 6 dell’articolo 62 precisa che le stazioni appaltanti non qualificate (neppure per l’esecuzione) eseguono comunque i contratti «affidati ai sensi delle lettere c) e d)» (ovvero quelli in argomento).

 

L’utilizzo degli strumenti di negoziazione

L’ufficio di supporto ricorda anche che le prerogative delle stazioni appaltanti non qualificate si estendono, per beni e servizi, fino alle soglie comunitarie (al di sotto) previste dall’articolo 14 e quindi, ad esempio, sono inclusi anche i servizi sociali purché di importo inferiore ai 750 mila euro «nonché per affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro» purché ciò avvenga tramite «utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente» (in questo senso la lettera c) del comma 6 dell’articolo 62 del codice).

Sempre l’allegato I.1, art. 3 lettera dd) spiega che per strumenti di acquisizione si intendono strumenti che «richiedono apertura del confronto competitivo» e tra questi rientrano:

1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;

2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;

3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;

4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;

Prerogativa, quindi, in questo caso con limiti di importo sopra detti.

 

 

 

FONTI        Stefano Usai      “Enti Locali & Edilizia”

 

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