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Anticipazione del prezzo: il MIT sulla progettazione negli appalti integrati

Nell’appalto integrato l’anticipazione del prezzo copre anche la progettazione? In un recente parere, il MIT chiarisce il rapporto tra art. 125 del Codice e art. 33 dell’Allegato II.14

 

L’anticipazione del prezzo incide sulla sostenibilità finanziaria dell’appalto, sulla capacità dell’operatore di avviare tempestivamente la prestazione e sulla stessa impostazione del quadro economico.

Il d.lgs. 36/2023 ha disciplinato espressamente l’anticipazione nell’appalto integrato, prevedendo che sia calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

Nella prassi, tuttavia, molte stazioni appaltanti hanno ritenuto di poter escludere la quota progettuale dall’anticipazione, richiamando la disciplina dei servizi di ingegneria e architettura.

Se la progettazione è un servizio di ingegneria e architettura, la stazione appaltante può decidere di non riconoscere l’anticipazione sulla parte progettuale e può limitarla alla sola quota lavori?

 

​Anticipazione del prezzo nell’appalto integrato: la progettazione è sempre dovuta?
Sulla questione è intervenuto nuovamente il Supporto Giuridico del MIT con   il parere del 5 febbraio 2026, n. 4007, chiarendo il rapporto tra l’art. 125 del Codice e l’art. 33 dell’Allegato II.14 e offrendo indicazioni che incidono concretamente sulla redazione dei documenti di gara e sulla gestione finanziaria dell’appalto integrato.

Il dubbio operativo nasce dal coordinamento tra:

  • l’  art. 125, che stabilisce che, in caso di appalto integrato, l’anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
  • l’art. 33, comma 1-bis, dell’  Allegato II.14 – come modificato dal D.L. 73/2025, convertito in L. 105/2025 – che prevede invece, per i servizi di ingegneria e architettura, un’anticipazione facoltativa, fino al 10% e nei limiti del quadro economico.
    Nel dettaglio sono tre i quesiti che la stazione appaltante ha formulato:
  1. se possa non concedere l’anticipazione per la progettazione, considerandola assimilabile ai servizi di ingegneria e architettura per i quali l’anticipazione è facoltativa;
  2. in caso affermativo, se possa limitare il 20% dell’anticipazione alla sola quota lavori, escludendo la parte progettuale dal calcolo;
  3. se possa, di conseguenza, attivare il meccanismo di erogazione solo al momento della consegna dei lavori, rinviando quindi l’anticipazione relativa alla progettazione.

 

Il parere del MIT
Il MIT ha preliminarmente evidenziato che la progettazione rientra nei servizi di ingegneria e architettura. Tuttavia, questo dato non consente di applicare automaticamente all’appalto integrato la disciplina facoltativa prevista dall’art. 33, comma 1-bis, dell’Allegato II.14.

Il Supporto Giuridico ha distinto due ipotesi:

  • l’affidamento autonomo dei servizi di progettazione;
  • l’appalto integrato, in cui progettazione ed esecuzione costituiscono un’unica prestazione contrattuale.

Nel primo caso, l’anticipazione è facoltativa e può essere prevista nei documenti di gara fino al 10%, nei limiti del quadro economico.

Nel secondo caso trova invece applicazione l’art. 125 del Codice, che dispone che l’anticipazione sia calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

Secondo il MIT, nell’appalto integrato l’anticipazione è dovuta non solo per i lavori, ma anche per la progettazione esecutiva.

Ne discendono tre conseguenze:

  • non è corretto escludere l’anticipazione sulla quota progettuale;
  • non è corretto limitare il 20% alla sola parte lavori;
  • non è corretto attivare il meccanismo di erogazione esclusivamente al momento della consegna dei lavori.

 

Analisi tecnica: perché l’anticipazione copre anche la progettazione
La chiave di lettura sistematica è la natura unitaria dell’appalto integrato.

La progettazione esecutiva non costituisce un servizio autonomo, ma è parte integrante della prestazione assunta dal contraente unico. Non si è in presenza di due contratti distinti – uno di servizi e uno di lavori – bensì di un unico rapporto obbligatorio avente ad oggetto la realizzazione dell’opera comprensiva della fase progettuale.

In questo quadro, l’art. 125 rappresenta la disciplina speciale dell’anticipazione per l’appalto integrato, mentre l’art. 33, comma 1-bis, dell’Allegato II.14 disciplina i servizi di ingegneria e architettura affidati autonomamente. Nel coordinamento tra le due disposizioni prevale la norma speciale.

La formula “calcolata e corrisposta distintamente” non introduce una facoltà, ma regola le modalità di attuazione dell’obbligo. L’anticipazione deve essere parametrata separatamente alla progettazione e all’esecuzione, ma resta dovuta per entrambe le componenti.

Le ricadute pratiche sono immediate:

  • l’anticipazione va calcolata sull’intero importo contrattuale;
  • la suddivisione tra quota progettazione e quota lavori incide sulle modalità di erogazione, non sull’esistenza del diritto;
  • non è coerente limitare il 20% alla sola parte lavori né subordinare l’erogazione esclusivamente alla consegna dei lavori, poiché la progettazione costituisce già parte dell’obbligazione contrattuale.

 

Conclusioni operative
Il parere consolida un’impostazione che valorizza la natura unitaria dell’appalto integrato e rafforza la lettura dell’art. 125 come norma speciale, destinata a prevalere sulla disciplina generale dei servizi di ingegneria e architettura.

Non si tratta di una scelta rimessa alla stazione appaltante, ma di un obbligo che discende direttamente dal Codice. La facoltatività prevista dall’art. 33, comma 1-bis, dell’Allegato II.14 opera solo quando la progettazione è affidata come servizio autonomo.

Quando progettazione ed esecuzione confluiscono in un unico contratto, l’anticipazione deve necessariamente tenere conto di entrambe le componenti. Una lex specialis che escludesse la quota progettuale dall’anticipazione nell’appalto integrato si porrebbe in contrasto con l’art. 125 del Codice.

 

 

 

 

FONTI       “LavoriPubblici.it”

 

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