Il documento è a carico delle imprese esecutrici. Serve a spiegare le scelte e le procedure gestionali per applicare i contenuti della relazione Cam del progettista e va costantemente aggiornata
Un documento per spiegare le scelte e le procedure gestionali adottate per rispondere ai criteri ambientali previsti nella relazione Cam elaborata dal progettista e dimostrare la conformità alle richieste delle clausole contrattuali, nonché ai criteri premianti inseriti nella documentazione di gara dalla stazione appaltante. I nuovi Criteri ambientali per l’edilizia (emanati con il Dm 24 novembre 2025), in vigore dal 2 febbraio 2026, prevedono un nuovo documento a carico delle imprese appaltatrici, obbligatorio sia negli appalti di soli lavori che in quelli integrati. Si tratta della relazione di rendicontazione Cam che va costantemente aggiornata in base allo stato di avanzamento del cantiere e presentata alla direzione lavori in occasione della redazione dello stato finale dei lavori, ad integrazione degli adempimenti di competenza nei confronti della stazione appaltante. Per capire quando va redatta la relazione di rendicontazione Cam, bisogna far riferimento all’entrata in vigore delle nuove regole e alle disposizioni che governano il passaggio dai vecchi ai nuovi Cam.
Per i lavori e gli appalti integrati le nuove regole si applicano se i progetti a base di gara sono validati nel periodo di vigenza dei nuovi criteri. C’è poi da considerare il periodo transitorio, secondo cui per gli appalti di soli lavori continuano a valere i vecchi Cam (Dm 256 del 2022 come modificato dal Dm 5 agosto 2024) se il progetto esecutivo è validato nel periodo di vigenza del Dm del 2022, purché i bandi o gli avvisi per la scelta del contraente siano pubblicati (o inviati) entro tre mesi dalla data di validazione dell’esecutivo posto a base di gara. I vecchi Cam continuano ad applicarsi anche agli appalti integrati che hanno a base di gara un progetto di fattibilità tecnico-economica validato in vigenza del Dm 256 del 2022, i cui bandi o avvisi siano pubblicati (o inviati nel caso di procedure senza pubblicazione del bando) entro tre mesi dalla data di validazione. Sempre in tema di clausole contrattuali per l’affidamento dei lavori, alcune novità riguardano anche: i limiti di emissione delle macchine operatrici, che diventano più severi; la formazione del personale e il contenuto minimo di plastica che deve costituire gli imballaggi degli oli lubrificanti.
Conformità alle specifiche tecniche per i prodotti da costruzione
Nell’allegato tecnico del Dm vengono spiegati nel dettaglio i contenuti della relazione di rendicontazione Cam, che deve includere una descrizione dettagliata – da sottoporre per approvazione al Rup e alla direzione dei lavori – dei prodotti da costruzione conformi alle specifiche tecniche cui sono chiamati a rispondere e alle indicazioni del capitolato speciale d’appalto. Si tratta di dimostrare, utilizzando i mezzi di prova specificati nel capitolato speciale d’appalto, ad esempio: la rispondenza ai limiti di emissione che il Dm stabilisce per tenere a bada l’inquinamento indoor; il rispetto delle percentuali minime richieste di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti; la provenienza del legno da foreste gestite in modo sostenibile; l’assenza di sostanze nocive negli isolanti o di agenti che possano incidere sulla riduzione dello strato di ozono; la non pericolosità di pitture e vernici per l’ambiente acquatico.
Piano operativo per la gestione del cantiere
Fa parte della relazione di rendicontazione dei Cam anche il piano operativo per la gestione del cantiere che deve assicurare la rispondenza alle specifiche tecniche finalizzate all’organizzazione e gestione sostenibile del cantiere. Si tratta di ottemperare a quanto previsto dal piano ambientale del cantiere elaborato dal progettista per far fronte alle possibili criticità legate all’impatto ambientale, acustico e visivo del cantiere sull’area, per tenere a bada le emissione di sostanze inquinanti ed assicurare l’utilizzo efficiente dell’energia in cantiere. Il piano operativo deve rispondere – seguendo le modalità indicate nella relazione Cam di progetto – anche all’obbligo di prevedere la rimozione e l’accantonamento del primo strato del terreno per il successivo riutilizzo in opere a verde, qualora i lavori includano movimenti di terra (scavi, splateamenti o altri interventi sul suolo esistente). Un altro aspetto da considerare è il riutilizzo del materiale di scavo per i rinterri. Il Piano operativo deve dettagliare e descrivere le misure che concretamente l’impresa adotta nel rispetto di quanto previsto dalla relazione Cam elaborata dal progettista. L’adozione di tali misure deve essere riscontrata in cantiere dalla direzione dei lavori.
Piano di gestione dei rifiuti di cantiere
Inoltre, la relazione di rendicontazione dei Cam deve contenere il piano di gestione dei rifiuti di cantiere, anch’esso obbligatorio. Serve a dimostrare che effettivamente, in fase di cantiere, vengano rispettate le prescrizioni del piano di decostruzione e demolizione selettiva e del piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione. Quest’ultimo è anch’esso un documento nuovo con cui il progettista va a indicare le tipologie di rifiuto che si presume di generare in cantiere, derivanti da demolizioni o da scarti di lavorazione, andando a individuare i quantitativi da riutilizzare, riciclare o da recuperare. Il progettista elabora anche un inventario dei materiali e degli elementi non pericolosi e pericolosi, andando, per questi ultimi, a individuare i relativi rischi ed eventuali accorgimenti da adottare.
Il piano di gestione dei rifiuti di cantiere deve rispondere a quanto deciso con il piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione e individuare i centri di smaltimento prossimi al cantiere, specificando le tipologie di rifiuti gestibili da ciascun impianto. Deve includere anche una tabella per il tracciamento dei rifiuti, da aggiornare costantemente, redatta sulla base delle dichiarazioni mensili rilasciate dai gestori degli impianti tenuti a certificare le percentuali di rifiuto effettivamente avviate al riciclo o al recupero. Tutto ciò per dimostrare il soddisfacimento della quota del 70% di rifiuti recuperati o riciclati. I Cam per l’edilizia, infatti, prevedono che per tutte le attività dei cantieri di demolizione o costruzione, il progetto assicuri che almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati (sono escluse le terre e rocce da scavo) sia riutilizzato, riciclato o recuperato, rispettando l’ordine stabilito dal testo unico ambientale (Dlgs 152 del 2006) che mette in cima alle priorità il riutilizzo, seguito dal riciclo, dal recupero e infine dallo smaltimento.
Elenco delle varianti
La relazione di rendicontazione Cam deve, infine contenere l’elenco delle eventuali varianti rispetto alle previsioni progettuali a base di gara. Per le variazioni di natura sostanziale si dovranno eseguire nuovamente le verifiche previste dallo specifico criterio.
Formazione del personale
Sempre in tema di clausole contrattuali per l’affidamento dei lavori, il nuovo Dm prevede che il personale impiegato con compiti di coordinamento, come il caposquadra e il capocantiere, sia adeguatamente formato su tutte le misure di sostenibilità ambientale del cantiere, comprese le procedure e le tecniche per la riduzione degli impatti con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri. Viene, dunque, previsto un ampliamento del perimetro della formazione. Inoltre, si prevede che l’aggiudicatario presenti al direttore dei lavori, all’ingresso in cantiere, la documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento. Rispetto ai vecchi Cam, si specifica che «sono ammissibili gli attestati rilasciati dagli organismi paritetici promananti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori». La documentazione attestante l’avvenuta formazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla direzione lavori alla stazione appaltante.
Macchine operatrici
Diventano molto più severi i limiti di emissione di inquinanti e di particolato per i motori delle macchine operatrici, come gli escavatori, le pale, le ruspe, che devono essere di fase IV già dal 1° gennaio 2026 e di fase V dal 2028. Il riferimento è alle fasi definite dal Regolamento Ue 1268/2016 per le macchine non destinate alla circolazione stradale (Non road mobile machinery) con l’obiettivo di contenere le emissioni gassose e di particolato. Il regolamento, in analogia alle classi “euro” delle automobili, ha introdotto le fasi per i motori Nrmm con obiettivi di abbattimento delle emissioni crescenti dalla fase I alla V. Con le nuove norme, prima dell’ingresso delle macchine in cantiere, l’appaltatore presenta al direttore dei lavori la dichiarazione di conformità delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della fase di appartenenza.
Imballaggi degli oli lubrificanti
Un’altra novità, sempre relativa alle clausole contrattuali per l’affidamento dei lavori, riguarda il contenuto minimo di plastica che deve costituire gli imballaggi degli oli lubrificanti, che passa dal 25 al 50% in peso. Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con indicazione del contenuto di riciclato nell’imballaggio. I prodotti con l’etichetta ecologica Ecolabel (Ue) o certificati “ReMade” o “ReMade in Italy” o Psv (Plastica seconda vita) sono ritenuti conformi al criterio. Qualora non siano disponibili tali certificazioni, l’aggiudicatario deve chiarire che tale requisito è dimostrato tramite una delle opzioni previste dal capitolato speciale d’appalto.
FONTI Mariagrazia Barletta “Enti Locali & Edilizia”
