Tar Emilia Romagna: si tratta di un mero provvedimento endo-procedimentale
Il provvedimento di riammissione di un candidato (così come l’atto di ammissione) – escluso per errore materiale riconosciuto dalla stessa stazione appaltante -, è un mero atto infraprocedimentale che non può essere impugnato autonomamente vista la carenza di lesività. In questo senso si pronuncia il Tar Emilia Romagna, sezione II di Bologna, sentenza n. 230/2026.
La vicenda
Nel caso di specie, alla procedura per l’affidamento di concessione di servizi relativi alla gestione di campi di calcio, una concorrente veniva esclusa per non aver superato le soglie minime (di punteggio) previste nel disciplinare di gara (in entrambi lotti in cui era suddiviso l’appalto).
Su segnalazione del concorrente direttamente interessato, il Rup verificava/accertava che l’offerta tecnica era stata parzialmente valutata visto che alcuni documenti – destinati all’offerta -, in realtà erano stati inseriti nella prima busta relativa alla documentazione amministrativa. Con la valutazione di questi ulteriori elementi, il candidato originariamente escluso e riammesso risultava potenziale aggiudicatario in entrambi i lotti. La ricorrente contesta l’atto di riammissione, denunciando plurime violazioni.
La sentenza
Il giudice dichiara il ricorso inammissibile (compensando le spese legali) configurando l’atto di riammissione come mero atto endoprocedimentale. In quanto atto endoprocedimentale – in assenza di disposta aggiudicazione -, la riammissione non ha alcun effetto lesivo. In sostanza, il procedimento che porta all’aggiudicazione, spiega il giudice, in una simile situazione non è ancora concluso.
L’attivazione corretta del giudizio amministrativo, ed in specie la richiesta di annullamento dell’atto di ammissione o di riammissione esige la presenza e la persistenza di specifiche condizioni.
In particolare, in sentenza si evidenzia che le condizioni legittimanti per poter adire il giudice sono:
a) la titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, b) l’interesse ad agire,
c) la legittimazione ad agire (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, sentenza n. 8114/2025).
L’interesse ad agire, in particolare, si può dire sussistente nel caso in cui sia concreto un “risultato di vantaggio” per il ricorrente conseguente all’accoglimento del ricorso.
L’interesse ad agire – non presente nel caso di specie -, si caratterizza, si spiega nella pronuncia, per:
- la personalità nel senso che l’utilità deve essere riconducibile al soggetto che propone il ricorso;
- l’attualità nel senso che l’interesse deve esistere al momento del ricorso per cui non è sufficiente la mera eventualità della lesione;
- la concretezza, nel senso che il pregiudizio deve essersi effettivamente verificato» (così, ex multis, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 7325/2025).
In una situazione in cui non sia ancora intervenuta almeno l’aggiudicazione, il procedimento non si può dire concluso – anche considerato che l’aggiudicazione è solo una fase eventuale – e nessun pregiudizio si è ancora creato.
La lesione della sfera giuridica, ricorda il giudice, avviene solo con il provvedimento finale abilitando al possibile ricorso.
Di regola «l’atto endoprocedimentale, salvo che non determini un arresto procedimentale o che non vincoli in via inderogabile il contenuto del provvedimento finale, non è immediatamente impugnabile (cfr., ex plurimis, T.A.R. Marche, Sez. I, sentenza n. 126/2025; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, sentenza n. 811/2025)».
Il solo fatto della riammissione di un concorrente e della conclusione di una fase intermedia (proposta di aggiudicazione) non determina, per la natura endoprocedimentale degli atti compiuti, «una lesione immediata dell’interesse della ricorrente, perché non determina un arresto procedimentale e riduce ma non elimina lo spazio di valutazione discrezionale in capo» alla stazione appaltante.
Si è in presenza di una mera situazione potenziale e futura non concreta e attuale visto che solo «con l’aggiudicazione» alla controinteressata la lesione diviene concreta e attuale.
Nel dettaglio, la sentenza ricorda che inseguito dell’abrogazione «del c.d. rito superspeciale di cui all’articolo 120, comma 2 bis, Cod. proc. amm. è stata rimossa la qualificazione ex lege di atto immediatamente lesivo dell’atto di ammissione degli altri operatori economici alla gara, con conseguente ripristino della regola generale secondo cui l’interesse ad ottenere un appalto pubblico all’esito della procedura di gara è leso solamente con l’altrui aggiudicazione, quale atto conclusivo dell’unitario procedimento amministrativo ad evidenza pubblica (cfr., C.d.S., Sez. V, sentenza n. 723/2022)».
L’ammissione altrui, quindi, non avendo carattere lesivo non deve più essere autonomamente ed immediatamente impugnata, ciò deve avvenire solo con il provvedimento conclusivo della gara (cfr., Cds, Sez. V, sentenza n. 775/2021).
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
