Lo chiarisce il servizio giuridico del Mit rispondendo al quesito di una stazione appaltante
Il servizio di supporto del Mit, con il parere n. 3963/2026 spiega che l’anticipazione del prezzo può essere prevista anche nel caso di servizi tecnici affidati direttamente e quindi senza gara.
Il quesito
Con il quesito, la stazione appaltante si sofferma sulla novità, in tema di anticipazione del prezzo, apportata con il comma 1-bis dell’articolo 33, dell’allegato II.14, dal c.d. decreto infrastrutture (DL 73/2025 convertito con legge 105/2025).
L’articolo, al primo comma spiega che le previsioni in tema di anticipazione del prezzo non si applicano «per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali».
Con il nuovo comma 1-bis il legislatore ha previsto, però, che l’esclusione predetta non operi per i servizi di «ingegneria e architettura, per i quali nei documenti di gara può essere prevista un’anticipazione del prezzo fino al 10 per cento, nei limiti delle disponibilità del quadro economico». L’inciso finale del comma relativo ai «documenti di gara», è alla base del quesito posto all’ufficio di supporto e quindi il dubbio se la disposizione si applichi (o meno) anche al caso dell’affidamento diretto dei servizi tecnici.
L’applicabilità delle norme anche nel caso di affidamento diretto, spiega la stazione appaltante istante, dovrebbe ritenersi aderente alla ratio della norma che «oggettivamente, è improntata a fornire immediata liquidità ai professionisti tecnici, a prescindere dalla procedura con la quale siano stati affidati i SIA».
La risposta
L’ufficio di supporto condivide l’impostazione della stazione appaltante. In particolare, nel riscontro si spiega che in assenza di ulteriori prescrizioni, la locuzione «nei documenti di gara» deve essere intesa come riferita alla documentazione della procedura di affidamento e quindi anche agli affidamenti diretti, tenuto altresì conto che l’art. 125 del D.lgs. 36/2023 si riferisce al contratto senza distinguere tra le diverse procure di affidamento».
Il riscontro, evidentemente, è condivisibile visto che l’articolo 125, comma 1, spiega che «sul valore del contratto di appalto è calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento» e che «nei documenti di gara può essere previsto un incremento dell’anticipazione del prezzo fino al 30 per cento».
Il riferimento, in effetti, è alla prestazione/contratto che può implicare spese iniziali e, nell’ambito della disciplina generale, si è prevista una differente possibilità per i servizi tecnici con una facoltativa anticipazione del prezzo contingentata nell’ambito del 10% (da notare che la norma evidenzia «fino al 10 per cento»). Nel caso dell’affidamento diretto, quindi, l’aspetto dell’anticipazione verrà risolto in fase di trattativa diretta con il professionista individuato e, in caso di richiesta di preventivi con interpello, evidentemente, nell’ambito di queste richieste. In ogni caso, la decisione di affidamento – che andrà a suggellare l’affidamento consentendo anche l’assunzione dell’impegno di spesa -, riporterà le precisazioni sul punto (che poi verranno meglio declinati nel «contratto» stipulato con l’affidatario).
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
