La giurisprudenza di merito propende per il rilascio del documento per non interrompere i lavori e portar avanti il risanamento. La stessa imposizione all’Inps anche nel settore degli appalti per la prosecuzione dei contratti
Prosegue il confronto sulla possibilità di ottenere dall’Inps in via cautelare il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc) nell’ambito dei percorsi di risanamento previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii). Nelle situazioni di crisi, la mancata concessione del documento da parte dell’Inps – in ragione degli omessi versamenti che spesso si verificano prima dell’apertura dell’ombrello protettivo – può compromettere il tentativo di ristrutturazione per tutte quelle attività la cui prosecuzione dipende dalla disponibilità di un certificato positivo.
Tra gli ultimi arresti, si segnala la pronuncia 24 dicembre 2025 del Tribunale di Ivrea, a seguito della richiesta della debitrice – a fronte degli omessi versamenti contributivi – di ordinare, in via principale, all’Inps il rilascio del Durc e, in via subordinata, di accertare la sussistenza dei presupposti affinché lo stesso Istituto possa rilasciarlo, stante la pendenza della composizione negoziata. A fondamento della domanda, la debitrice – operante nel settore dell’impiantistica tecnologica e delle telecomunicazioni – ha dedotto che, costituendo la regolarità contributiva un requisito per la permanenza sul mercato, il suo mancato rilascio avrebbe inevitabilmente provocato un pregiudizio immediato e irreparabile, mettendo a rischio la continuità aziendale.
A fronte dello scenario prospettato dalla debitrice, il giudice ha fatto proprio l’orientamento seguito finora dalla giurisprudenza prevalente (si veda la decisione del 24 gennaio 2025 del Tribunale di Milano, commentata su Il Sole 24 Ore il 18 novembre 2025, ma anche il recentissimo decreto, inaudita altera parte, adottato dal Tribunale di Monza il 18 marzo): non è ammissibile la misura cautelare che si traduca in un ordine di facere imposto alla pubblica amministrazione, ma è astrattamente configurabile – se ne ricorrono i presupposti – la misura atipica del riconoscimento interinale della sussistenza delle condizioni perché essa rilasci il documento, con efficacia temporalmente circoscritta.
E infatti, l’impossibilità di riconoscere i presupposti affinché l’Inps rilasci il Durc determinerebbe l’insuccesso del percorso negoziale, dovendosi con ciò escludere, ad avviso del collegio, che la disciplina interna dell’Inps possa comportare l’impossibilità di assicurare la continuità aziendale nell’alveo (e sussistendo le condizioni) della Cnc, dovendosi contemperare gli interessi dell’ente pubblico con quelli protetti dalla Cnc con l’accertamento della sussistenza dei requisiti per il rilascio del Durc da parte dell’Inps.
Più invasiva è la soluzione recentemente adottata dal Tribunale di Padova (ordinanza 23 febbraio 2026), a fronte della strumentalità della misura richiesta a garantire la prosecuzione delle attività, stante il pericolo che il mancato rilascio del Durc esponesse la società al rischio di sospensione o di risoluzione delle commesse precedentemente ottenute. In dettaglio, il giudice padovano – pur consapevole dei limiti previsti dal legislatore rispetto al potere di ordinare un facere alla Pa – ha ritenuto di accogliere – come aveva fatto, per le stesse ragioni, il Tribunale di Firenze con sentenza del 2 novembre 2025 – la misura invocata, giusta la previsione all’articolo 3, comma 2, lettera b, Dm 30/2015.
La norma prevede, infatti, che non sono considerati irregolari i soggetti per i quali sia intervenuto un provvedimento di sospensione dei pagamenti di debiti contributivi, come accade proprio nella fase prenotativa del concordato. Il divieto di pagamento dei debiti anteriori impedisce, infatti, all’impresa di regolarizzare la propria posizione contributiva secondo le modalità ordinarie, sicché pretendere anche in questo caso la puntualità dei versamenti, quale condizione per il rilascio del Durc, significherebbe, in sostanza, introdurre artificiosamente un ostacolo incompatibile con la logica della procedura concordataria.
Il giudice ha valorizzato quanto già affermato in precedenza dal collegio fiorentino, secondo cui, per le imprese attive nel settore degli appalti, il Durc regolare è un requisito essenziale non solo ai fini della partecipazione alle gare d’appalto, ma anche per la prosecuzione dei contratti già affidati, sicché il suo mancato rilascio potrebbe determinare effetti immediati e potenzialmente irreversibili sulla continuità aziendale. Per questo motivo è stata, quindi, prescelta la più ardita soluzione di imporre all’Inps il rilascio del Durc, atteso il periculum in mora consistente nella sospensione o nella risoluzione delle commesse su cui la continuità fa affidamento.
I provvedimenti esaminati assumono un significativo rilievo pratico, in quanto, soprattutto nel settore degli appalti pubblici, la continuità aziendale dipende proprio dalla possibilità di proseguire le commesse in corso; in questa prospettiva, infatti, il Durc non è solo un requisito amministrativo, ma è un vero e proprio presupposto per la sopravvivenza economica della società; questo spiega l’attenzione della giurisprudenza di merito che – confermando la funzione conservativa degli strumenti di regolazione della crisi – tende a rimuovere ogni ostacolo da cui potrebbe derivare un’immediata interruzione delle attività prima ancora che il progetto di risanamento sia definito.
FONTI Filippo D’Aquino e Gianluca Minniti “Enti Locali & Edilizia”
