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Revisione prezzi negli appalti misti, il MIT chiarisce quando va applicata e come gestire il quadro economico

Il parere n. 4053 del 2 marzo 2026 spiega come applicare correttamente l’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e l’Allegato II.2-bis nei contratti misti, distinguendo tra forniture a esecuzione istantanea e servizi di durata e indicando come impostare clausole e stanziamenti senza errori operativi

 

Negli appalti misti, quando una prestazione è una fornitura a esecuzione istantanea e l’altra è un servizio di durata, è davvero corretto non prevedere affatto la clausola di revisione prezzi? Oppure quella clausola va comunque inserita, ma solo su una parte del contratto? E allora, nel quadro economico, si può evitare qualsiasi stanziamento oppure qualcosa va comunque previsto?

A queste domande ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con   il parere n. 4053 del 2 marzo 2026, ha chiarito come deve essere applicata la disciplina della revisione prezzi che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 209/2024, è diventata più strutturata e, proprio per questo, richiede di essere letta con attenzione quando il contratto non ha una struttura uniforme.

 

Revisione prezzi negli appalti misti, il dubbio operativo su clausola e quadro economico
Il caso sottoposto al MIT riguardava un contratto misto nel quale la prestazione prevalente era una fornitura a esecuzione istantanea, accompagnata da un servizio di assistenza della durata di 36 mesi. Il pagamento complessivo era previsto a forfait al momento della fornitura.

A partire da questa configurazione, il dubbio era duplice.

Da un lato si chiedeva se fosse corretto non inserire alcuna clausola di revisione prezzi e, conseguentemente, non prevedere alcuno stanziamento nel quadro economico, considerato che la componente principale del contratto si esauriva immediatamente.

Dall’altro lato si ipotizzava una soluzione alternativa, cioè scorporare le prestazioni e limitare la revisione prezzi – insieme alla relativa voce economica – solo a una parte del contratto, con riferimento alla componente del servizio di assistenza.

Il quesito, quindi, non metteva in discussione l’esistenza dell’istituto, ma il suo corretto ambito applicativo in presenza di prestazioni tra loro diverse.

 

Revisione prezzi negli appalti misti, come si leggono insieme art. 60 e Allegato II.2-bis
Per comprendere la risposta del MIT bisogna partire dal quadro normativo.
L’  art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che nei documenti di gara iniziali sia obbligatorio inserire le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto, inserendo l’istituto in una logica di riequilibrio del rapporto contrattuale al verificarsi di determinate condizioni oggettive.

La norma, però, rinvia espressamente all’  Allegato II.2-bis per la disciplina applicativa. Ed è proprio nell’Allegato che si trovano le indicazioni che, nel caso in esame, diventano decisive. In particolare, emerge che la revisione prezzi è collegata ai contratti di durata, mentre non trova applicazione nelle forniture a esecuzione istantanea.

Quando il contratto presenta una struttura mista, quindi, diventa necessario guardare alla natura delle singole prestazioni, perché è su questo piano che si gioca l’applicazione della clausola revisionale.

 

Revisione prezzi negli appalti misti, cosa chiarisce il MIT su fornitura istantanea e servizi di durata
Il Supporto Giuridico ha affrontato il quesito partendo dal dato normativo di base, cioè dall’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, che impone l’inserimento delle clausole di revisione prezzi nei documenti di gara iniziali, ma sempre con riferimento alle prestazioni per le quali l’istituto trova applicazione.

Il chiarimento decisivo arriva però dal coordinamento con l’Allegato II.2-bis. Richiamando l’art. 1, comma 3, il MIT ha evidenziato che la revisione prezzi è collegata ai contratti di durata e non riguarda le prestazioni a esecuzione istantanea.

Partendo da questo criterio, la soluzione nel caso concreto diventa lineare. In un appalto misto come quello descritto, la clausola di revisione prezzi deve essere prevista esclusivamente per la componente del servizio di assistenza della durata di 36 mesi, mentre resta esclusa per la fornitura a esecuzione istantanea.

 

Revisione prezzi negli appalti misti, la lettura tecnica del parere MIT
Il parere si inserisce in modo coerente nell’impianto del Codice e dell’Allegato II.2-bis e, soprattutto, chiarisce come evitare letture troppo semplificate che, nella pratica, rischiano di portare fuori strada.

Il punto da cui partire non è la prevalenza economica della fornitura, ma la natura delle prestazioni inserite nel contratto. È su questo piano che va letta la revisione prezzi.

L’istituto, infatti, interviene su prestazioni che si sviluppano nel tempo e che, proprio per questo, possono risentire di variazioni dei costi. Quando invece la prestazione si esaurisce in un’unica esecuzione, questo presupposto viene meno.

Diverso è il caso delle prestazioni di durata. Un servizio che si sviluppa lungo più anni resta esposto alle dinamiche dei prezzi e rientra, quindi, nell’ambito applicativo dell’art. 60.

Letto in questa chiave, il parere evita due errori operativi che nella pratica si incontrano spesso.

Il primo è quello di escludere del tutto la revisione prezzi facendo leva sulla prevalenza della fornitura, finendo però per lasciare scoperta la componente di durata.

Il secondo è quello opposto, cioè estendere la revisione all’intero contratto senza distinguere tra prestazioni, includendo anche quelle che, per loro natura, non sono interessate dal meccanismo revisionale.

C’è poi un passaggio che merita di essere evidenziato. Nel quesito si faceva riferimento a un servizio di assistenza remunerato a forfait al momento della fornitura. Il MIT non ha attribuito rilievo a questo elemento, concentrando l’attenzione sulla natura della prestazione. La modalità di pagamento non incide sulla sua qualificazione. Ciò che conta è la sua natura e, soprattutto, la sua durata nel tempo.

 

Revisione prezzi negli appalti misti, le indicazioni operative del MIT su clausola e quadro economico
Sul piano operativo, il parere incide direttamente sulla costruzione degli atti di gara e merita di essere letto con attenzione. Negli appalti misti non è possibile ragionare in modo unitario sul contratto, ma diventa necessario distinguere le diverse componenti e verificare quali prestazioni abbiano natura di durata.

In questa prospettiva:

  • la clausola di revisione prezzi va inserita con riferimento alla sola componente del servizio di durata;
  • la fornitura a esecuzione istantanea resta esclusa dall’applicazione dell’istituto;
  • anche nel quadro economico questa distinzione deve trovare coerente traduzione, considerando la revisione prezzi solo per le prestazioni per le quali è prevista dalla normativa;
  • la modalità di pagamento non incide sulla qualificazione della prestazione e non condiziona l’applicazione della revisione.

Il principio che emerge è semplice solo in apparenza. Nei contratti misti non è la prevalenza economica a guidare l’applicazione della revisione prezzi, ma la natura della singola prestazione. È su questo piano che va costruita la clausola e, prima ancora, è su questo piano che va letto correttamente l’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 insieme all’Allegato II.2-bis.

 

 

 

FONTI       “LavoriPubblici.it”

Categorized: News